L’impossibilità sopravvenuta è un istituto previsto dall’art. 1256 del codice civile, che disciplina le circostanze in cui una prestazione diventa impossibile dopo la nascita del rapporto obbligatorio.
Questa situazione estingue l’obbligazione, a condizione che la causa dell’impossibilità non sia imputabile al debitore.
Nel seguente articolo, analizzeremo le caratteristiche principali dell’impossibilità sopravvenuta, distinguendo le diverse tipologie e le conseguenze giuridiche.
Indice:
- Definizione e caratteristiche
- Impossibilità assoluta e giuridica
- Impossibilità non imputabile al debitore
- Distinzione tra impossibilità definitiva e temporanea
- Impossibilità totale e parziale
- Smarrimento di una cosa determinata
- Conclusioni
Definizione e caratteristiche
L’impossibilità sopravvenuta si verifica quando una situazione che impedisce l’adempimento della prestazione non era prevedibile al momento della costituzione del rapporto obbligatorio.
Tale impossibilità non deve essere superabile con la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta al debitore.
La giurisprudenza chiarisce che la maggiore difficoltà o onerosità dell’adempimento non basta a configurare l’impossibilità sopravvenuta (Cass. 15 novembre 2013, n. 25777).
Impossibilità assoluta e giuridica
Per configurarsi come impossibilità sopravvenuta, non è necessaria una “impossibilità assoluta”.
Ciò che conta è che l’impedimento non possa essere superato con uno sforzo esigibile dal debitore.
Ad esempio, un trasporto marittimo impossibile a causa di condizioni meteorologiche avverse estingue l’obbligazione, poiché un trasporto aereo, pur possibile, non è una soluzione ragionevolmente richiesta (Cass. 2 ottobre 2008, n. 24534).
Inoltre, l’impossibilità giuridica, che si verifica a causa di un provvedimento amministrativo (come un divieto di trasporto di animali), può determinare l’estinzione dell’obbligazione quando è impossibile per il debitore adempiere alla prestazione a causa di norme che ne vietano l’esecuzione.
Impossibilità non imputabile al debitore
Un elemento chiave dell’impossibilità sopravvenuta è che l’impedimento non deve essere imputabile al debitore.
Questo implica che l’obbligazione si estingue anche in caso di morte del debitore, che può verificarsi per cause anche imputabili a sua colpa, come un incidente stradale causato da imprudenza.
In tali circostanze, l’obbligazione non è più esigibile, e il creditore non può chiedere un risarcimento per il mancato adempimento.
Distinzione tra impossibilità definitiva e temporanea
Il codice civile distingue tra impossibilità definitiva e temporanea.
- L’impossibilità definitiva estingue l’obbligazione in modo irrevocabile, come nel caso della morte di un cavallo destinato alla consegna.
- Al contrario, l’impossibilità temporanea, che può derivare da situazioni transitorie, non estingue l’obbligazione, ma esonera il debitore dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento, che dovrà essere effettuato appena possibile.
Impossibilità totale e parziale
L’impossibilità sopravvenuta può essere totale o parziale.
- L’impossibilità totale si verifica quando l’obbligazione non può essere adempiuta in alcun modo, mentre l’impossibilità parziale si verifica quando solo una parte della prestazione diventa impossibile.
- In caso di impossibilità parziale, l’obbligazione si estingue solo per la parte che è diventata impossibile, mentre il debitore è ancora tenuto ad adempiere alla parte restante (art. 1258, comma 1, c.c.).
Smarrimento di una cosa determinata
L’art. 1257 c.c. equipara all’impossibilità sopravvenuta il caso di smarrimento di una cosa determinata, oggetto della prestazione.
Se il bene non è più disponibile per causa non imputabile al debitore, quest’ultimo non è responsabile, ma dovrà restituire al creditore quanto abbia ottenuto da un terzo a titolo di risarcimento.
Il creditore può anche far valere i diritti contro il terzo per il danno subito (art. 1259 c.c.).
Conclusioni
L’impossibilità sopravvenuta rappresenta una delle cause di estinzione dell’obbligazione, con conseguenze significative per le parti coinvolte.
È fondamentale che il debitore dimostri che la situazione impeditiva sia tale da non poter essere superata con uno sforzo ragionevole.
L’analisi di queste situazioni deve tenere conto delle specifiche circostanze di ogni caso, come la natura definitiva o temporanea dell’impossibilità, e la possibilità di adempiere parzialmente all’obbligazione.
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