Immobile in comproprietà: chi paga la TARI?

Quando un immobile è in comproprietà, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) può generare dubbi e controversie tra i cointestatari.

La questione diventa ancora più complessa quando uno o più comproprietari omettono di versare quanto dovuto al Comune. In questi casi è necessario comprendere come opera la responsabilità solidale prevista dalla legge e quali strumenti sono a disposizione di chi si trova a sostenere da solo l’intero tributo.

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Presupposto della TARI e soggetti obbligati

Il presupposto per l’applicazione della TARI è individuato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale principio trova fondamento nell’articolo 1, commi da 639 a 668 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito la TARI come componente dell’imposta unica comunale (IUC).

Di conseguenza, è tenuto al pagamento della tassa chi possiede o detiene, anche in comproprietà, un immobile utilizzabile. Il tributo non si applica invece ai soggetti per i quali manca il presupposto impositivo, ossia coloro che non abbiano il possesso o la detenzione effettiva dei locali.

In presenza di più comproprietari, ciascuno di essi è considerato soggetto passivo del tributo. Tuttavia, la legge stabilisce una disciplina particolare per i casi di mancato pagamento da parte di uno o più cointestatari, come illustrato nel paragrafo successivo.

Responsabilità solidale tra i comproprietari per il pagamento della TARI

Quando l’immobile è intestato a più soggetti, tutti i comproprietari sono responsabili in solido per il pagamento della TARI. Il principio della solidarietà passiva, richiamato anche dall’articolo 1292 del codice civile, consente al Comune di pretendere il pagamento dell’intero importo da uno qualsiasi dei comproprietari, a sua discrezione, indipendentemente dalla quota di proprietà.

In pratica, se due o più comproprietari risultano titolari dello stesso immobile e uno di essi non adempie, il Comune può notificare l’avviso di accertamento a uno solo dei cointestatari, richiedendo l’intera somma dovuta per l’anno di riferimento, comprensiva di sanzioni e interessi.

L’obbligo solidale tutela l’interesse dell’ente locale a riscuotere integralmente il tributo, evitando che l’inerzia di uno dei soggetti passivi pregiudichi il gettito fiscale.

Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se l’immobile è utilizzato solo da alcuni dei comproprietari (anche uno soltanto), la TARI grava esclusivamente sull’utilizzatore. In tal caso, per gli altri comproprietari non si realizza il presupposto impositivo, poiché manca il possesso o la detenzione dei locali.

Pertanto, il Comune non può pretendere il pagamento della TARI da chi non utilizza l’immobile e non ne trae alcuna disponibilità materiale.

Rivalsa del comproprietario che ha pagato la TARI

Quando uno dei comproprietari paga per intero la TARI – sia spontaneamente, sia in seguito a un accertamento comunale – egli ha diritto di rivalersi sugli altri comproprietari per la parte di tributo corrispondente alle rispettive quote di proprietà.
Tale facoltà trova fondamento nell’articolo 1299 del codice civile, che disciplina il diritto di regresso tra condebitori solidali. Ciò significa che chi ha sostenuto l’intero onere può chiedere agli altri il rimborso proporzionale, in base alla quota di possesso risultante dagli atti di proprietà.

È opportuno sottolineare che il Comune non è tenuto a suddividere il pagamento tra i comproprietari. In base alla responsabilità solidale, può legittimamente pretendere l’intera somma da uno solo di essi, senza accettare pagamenti parziali.

La ripartizione interna rappresenta dunque una questione civilistica tra i cointestatari, priva di efficacia nei confronti dell’ente impositore.

Ripartizione del debito TARI tra i comproprietari

Per evitare contenziosi e squilibri economici tra i comproprietari, è consigliabile stabilire in anticipo le modalità di riparto del debito TARI. Le soluzioni possibili dipendono dalla volontà delle parti e dalla situazione patrimoniale dell’immobile.

Accordo interno tra i comproprietari

I comproprietari possono pattuire una ripartizione proporzionale del debito in base alle rispettive quote di proprietà. Ad esempio, se un soggetto possiede il 50% dell’immobile, sarà tenuto a sostenere la stessa percentuale dell’imposta.

L’accordo può essere formalizzato per iscritto per maggiore certezza, ma resta privo di efficacia vincolante nei confronti del Comune, che continua a poter richiedere il pagamento dell’intera TARI a uno solo dei soggetti passivi. Tale accordo ha dunque rilevanza esclusivamente interna tra i comproprietari.

Divisione contrattuale o negoziale della comunione

Una seconda possibilità consiste nello scioglimento consensuale della comunione mediante un contratto stipulato tra i comproprietari, ai sensi degli articoli 1111 e seguenti del codice civile. In tale atto possono essere specificate non solo le modalità di attribuzione dei beni, ma anche la ripartizione delle spese connesse all’immobile – comprese la TARI, l’IMU e altri oneri come le spese condominiali o di manutenzione.

Il contratto di divisione deve essere redatto per atto pubblico notarile, successivamente registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari per acquisire piena efficacia verso i terzi.

Attraverso questo strumento, i comproprietari possono eliminare la situazione di comunione e chiarire definitivamente chi sarà il soggetto obbligato al pagamento dei tributi comunali.

Divisione giudiziale della comproprietà

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, ciascun comproprietario può ricorrere al tribunale per richiedere la divisione giudiziale dell’immobile. Il giudice, valutate le caratteristiche del bene e la possibilità di suddividerlo in più unità autonome, dispone la modalità di attribuzione e determina la ripartizione dei debiti connessi, inclusa la TARI.

Questo procedimento, disciplinato dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile e dagli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile, può essere lungo e costoso, ma consente di ottenere una soluzione giuridicamente vincolante e definitiva.
Fino a quando non viene pronunciato lo scioglimento della comunione, tutti i comproprietari restano soggetti all’obbligo di pagamento solidale della TARI, secondo le regole descritte e con le conseguenti possibilità di rivalsa interna.

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