Il privilegio nel diritto privato è un tema centrale nella gestione dei crediti, in particolare quando si tratta di determinare la priorità di soddisfazione dei creditori in caso di fallimento o liquidazione.
In questo articolo, analizziamo la definizione e la regolamentazione del privilegio, le sue tipologie e l’ordine di preferenza previsto dalla legge, utilizzando le disposizioni del codice civile italiano.
Con una particolare attenzione alla tipicità dei privilegi e al trattamento riservato ai crediti privilegiati, l’articolo è pensato per approfondire le problematiche legate alla gestione dei privilegi in situazioni di insolvenza.
Indice dei contenuti:
- Cos’è il privilegio nel diritto privato?
- Tipologie di privilegio: generale e speciale
- La preferenza tra crediti privilegiati
- Il trattamento speciale per il privilegio immobiliare
- La tutela dei crediti derivanti da rapporti di lavoro
- Normativa e riferimenti giuridici
Cos’è il privilegio nel diritto privato?
Il privilegio è una preferenza che la legge accorda a determinati crediti, attribuendo loro una priorità di soddisfazione rispetto ad altri crediti in caso di liquidazione forzata dei beni del debitore. La regolamentazione del privilegio è prevista dall’art. 2745 del codice civile italiano, che stabilisce che il privilegio nasce dal legislatore in considerazione della causa per cui il credito è sorto, senza la necessità di un accordo tra le parti o di forme particolari di pubblicità.
Questa preferenza si applica in particolare ai crediti privilegiati, che sono considerati meritevoli di maggiore tutela in virtù della loro natura e delle circostanze che ne giustificano la formazione. La legge stabilisce quindi che, durante la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni del debitore, i crediti privilegiati vengano soddisfatti prima rispetto ai crediti chirografari, ovvero quelli privi di garanzia reale.
Tipologie di privilegio: generale e speciale
Esistono due principali tipologie di privilegio, che si differenziano in base all’oggetto e all’estensione della tutela:
Privilegio generale
Il privilegio generale si applica su tutti i beni mobili del debitore. Tuttavia, esso non attribuisce il “diritto di sequela”, ovvero il diritto di seguire i beni in caso di trasferimento a terzi. Questo significa che il privilegio generale può essere esercitato solo finché i beni mobili fanno parte del patrimonio del debitore (art. 2747, comma 1, c.c.).
Privilegio speciale
Il privilegio speciale, invece, si applica su determinati beni mobili o immobili e attribuisce un vero e proprio diritto reale di garanzia. A differenza del privilegio generale, il privilegio speciale può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi successivamente al sorgere del privilegio stesso (art. 2747, comma 2, c.c.). Questo tipo di privilegio si estende anche ai beni che il debitore possa aver trasferito a terzi, a meno che non si tratti di un acquirente in buona fede.
La preferenza tra crediti privilegiati
L’ordine di preferenza tra i crediti privilegiati non dipende dall’anteriorità del credito, ma è determinato dalla legge. In altre parole, i crediti privilegiati vengono distinti in base al grado di protezione che la legge assegna a ciascuno di essi. Ad esempio, il privilegio di grado superiore prevale su quello di grado inferiore (artt. 2777 ss. c.c.).
L’importanza di questa disposizione è evidente: in caso di liquidazione dei beni del debitore, i creditori privilegiati sono soddisfatti prima dei creditori chirografari, ma anche all’interno della categoria dei privilegiati vi sono delle gerarchie, che determinano chi ha il diritto di ricevere il pagamento per primo.
Il trattamento speciale per il privilegio immobiliare
Il privilegio speciale immobiliare riceve un trattamento particolare nel codice civile italiano. In particolare, l’art. 2775-bis c.c. riserva un privilegio speciale ai crediti derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Questo privilegio è di particolare importanza per i promissari acquirenti, che possono vedersi riconosciuto un diritto di prelazione in caso di inadempimento del contratto da parte del venditore.
Questa disposizione rafforza la posizione dei creditori nei confronti di eventuali trasferimenti patrimoniali e garantisce che gli acquirenti possano tutelarsi in caso di mancata esecuzione del contratto preliminare. Il privilegio speciale immobiliare prevale su altri diritti come l’ipoteca, come previsto dall’art. 2748 c.c.
La tutela dei crediti derivanti da rapporti di lavoro
Una delle innovazioni più significative introdotte dalla Legge 29 luglio 1975, n. 426 è il rafforzamento della protezione dei crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato. In particolare, l’introduzione dell’art. 2751-bis c.c. ha conferito un trattamento privilegiato a tali crediti, riconoscendo la necessità di garantire una tutela maggiore per i lavoratori, inclusi i compensi spettanti agli agenti e le provvigioni.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che anche i crediti derivanti da prestazioni di lavoratori autonomi e da servizi prestati da imprenditori artigiani godono di una protezione privilegiata. Tali crediti sono considerati meritevoli di una particolare considerazione in fase di distribuzione delle somme derivanti dalla liquidazione dei beni del debitore.
Normativa e riferimenti giuridici
Il privilegio è disciplinato principalmente dal codice civile italiano, con particolare riferimento agli articoli 2745 e 2746 c.c. che definiscono la nozione di privilegio, e agli articoli 2747 e 2757 c.c. che ne regolano l’esercizio e l’ordine di preferenza. Inoltre, l’art. 2751-bis c.c. e l’art. 2775-bis c.c. hanno introdotto modifiche significative alla disciplina del privilegio, con l’intento di garantire una maggiore protezione ai crediti derivanti da rapporti di lavoro.
Le modifiche normative più recenti, come quelle introdotte dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, hanno contribuito a rafforzare la posizione dei creditori privilegiati, in particolare quelli legati al mondo del lavoro e dei contratti immobiliari.
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