Fondo intercluso | Accesso alla strada non autorizzato

Il fondo intercluso è un fondo che, per ragioni fisiche o giuridiche, non dispone di un accesso diretto alla via pubblica, rendendo necessaria la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.

In presenza di un fondo che non ha accesso diretto alla via pubblica, il proprietario può esercitare un diritto di passaggio su fondi altrui, secondo quanto previsto dall’art. 1051 c.c.

L’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 25088 del 18 settembre 2024 ha ribadito che costituisce un presupposto del diritto alla costituzione della servitù coattiva non solo l’impossibilità fisica di accesso alla pubblica via ma anche l’impossibilità giuridica.

Indice dei contenuti:

  • Fondo intercluso: definizione e inquadramento normativo
  • Art. 1051 c.c.: servitù coattiva di passaggio e presupposti
  • Ostacoli all’accesso alla via pubblica: rilevanza giuridica
  • Cassazione n. 25088/2024: il caso concreto
  • Interclusione parziale e costituzione della servitù coattiva
  • Differenza tra usucapione e servitù coattiva di passaggio
  • Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Fondo intercluso: definizione e inquadramento normativo

Il fondo intercluso è un fondo che non ha accesso diretto alla via pubblica o che dispone solo di un accesso insufficiente.

L’ordinamento, per garantire l’utilizzo e la valorizzazione della proprietà, prevede che il proprietario di un fondo privo di accesso possa ottenere una servitù di passaggio sui fondi altrui, ai sensi dell’art. 1051, primo comma, c.c.

Tale norma stabilisce che il proprietario del fondo intercluso ha diritto ad ottenere un passaggio sul fondo del vicino, verso la via pubblica.

L’interclusione del fondo può essere totale o parziale, a seconda che manchi ogni accesso oppure che quello esistente sia inadeguato o inutilizzabile.

Art. 1051 c.c.: servitù coattiva di passaggio e presupposti

L’art. 1051 c.c. disciplina la servitù coattiva di passaggio, prevedendo che:

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Perché si possa invocare l’applicazione della norma, devono sussistere due condizioni:

  1. La mancanza di accesso del fondo alla pubblica via;
  2. Impossibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio

Il diritto nasce ex lege e ha natura coattiva, ma la sua concreta attuazione richiede un accertamento giudiziale o un accordo tra le parti.

Ostacoli all’accesso alla via pubblica: rilevanza giuridica

La giurisprudenza ha più volte chiarito che non è sufficiente la sola possibilità fisica di uscita per escludere la configurabilità di un fondo intercluso.

Pertanto, costituisce causa di interclusione anche la circostanza in cui l’unica via di uscita sia preclusa dalla legge o da atti della pubblica amministrazione.

È il caso, ad esempio, di accessi su strade vietate al traffico agricolo, di sbocchi su aree sottoposte a vincoli edilizi o paesaggistici, o ancora di chiusure imposte da piani urbanistici o ordinanze comunali.

Cassazione n. 25088/2024: il caso concreto

Con l’ordinanza n. 25088 del 18 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento, ribadendo che l’interclusione sussiste anche quando l’accesso alla pubblica via è impedito da disposizioni normative o provvedimenti amministrativi.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva disatteso la domanda di usucapione della servitù di passaggio agricolo proposta dal proprietario del fondo attoreo, ma aveva accertato una parziale interclusione del fondo, disponendo la costituzione di una servitù coattiva e stabilendo un indennizzo pari a € 13.500,00 in favore del proprietario del fondo servente.

Interclusione parziale e costituzione della servitù coattiva

La Corte d’appello di Brescia, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione incidentale proposta dal convenuto, che lamentava il mancato riconoscimento del diritto di servitù acquisito per usucapione.

In parallelo, ha accolto l’impugnazione dell’attore, riconoscendo la fondatezza della domanda di costituzione della servitù coattiva per interclusione.

È importante evidenziare che l’interclusione parziale, ai sensi del secondo comma dell’art. 1051 c.c., legittima comunque la domanda di passaggio, se l’accesso esistente risulta insufficiente o eccessivamente disagevole rispetto alle esigenze della proprietà.

Differenza tra usucapione e servitù coattiva di passaggio

Nel contesto delle liti sui fondi interclusi, è frequente che venga invocata la usucapione quale titolo per l’acquisizione della servitù.

Tuttavia, si tratta di due istituti distinti:

  • L’usucapione richiede il possesso pacifico, continuato e ininterrotto per un periodo di vent’anni, con animus domini, ed è di natura dichiarativa.
  • La servitù coattiva di passaggio, invece, è prevista dalla legge in presenza di determinati presupposti oggettivi (interclusione) ed è di natura costitutiva.

Nel caso in esame, la pretesa usucapiva è stata rigettata per difetto dei requisiti di legge, ma è stata accolta la domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù.

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Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 25088/2024 ha rinviato alla Corte d’Appello con l’enunciazione del seguente principio di diritto:

In materia di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi del primo comma dell’art. 1051 cod. civ., costituisce impedimento ad usufruire d’uscita sulla via pubblica la circostanza che un tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla pubblica amministrazione.

Quanto all’onere probatorio, la Cassazione ha sancito che:

Spetta a colui che richiede la costituzione della servitù dimostrare la giuridica impossibilità di accesso alla via pubblica; tuttavia, ove il consulente del giudice abbia escluso, sulla base degli accertamenti e delle informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, che dell’accesso l’interessato possa legittimamente fruire, non costituisce argomento che possa ribaltare una tale valutazione tecnica la circostanza che non consti essere stata presentata istanza per l’autorizzazione al passo carrabile”.

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