L’estinzione della servitù è una tematica di rilievo nel diritto civile, in quanto segna la cessazione di un diritto reale su cosa altrui che può incidere significativamente sulle prerogative del proprietario del fondo dominante o del fondo servente.
In questo articolo, analizzeremo in maniera dettagliata le varie cause di estinzione della servitù, soffermandoci sulle fattispecie previste dal codice civile e sulla giurisprudenza più rilevante.
L’obiettivo è offrire un approfondimento utile a comprendere quando e in quali condizioni una servitù può venir meno, tenendo conto anche delle distinzioni tra servitù negative, affermative, continue e discontinue.
Indice dei contenuti
- Cause di estinzione della servitù
- Prescrizione estintiva e natura della servitù
- Servitù negativa
- Servitù affermativa continua
- Servitù affermativa discontinua
- Decorrenza del termine di prescrizione
- Interruzione della prescrizione ventennale
- Quiescenza della servitù
- Imprescrittibilità del modo della servitù
Cause di estinzione della servitù
Il nostro ordinamento giuridico disciplina in maniera dettagliata le ipotesi in cui una servitù può estinguersi.
Ai sensi del codice civile e della giurisprudenza consolidata, le cause di estinzione della servitù possono essere così riassunte:
Rinuncia del titolare
La prima causa di estinzione è la rinuncia da parte del titolare della servitù. Tale rinuncia deve avvenire per iscritto, come previsto dall’art. 1350, n. 5, c.c., trattandosi di un atto avente ad oggetto diritti reali immobiliari.
La giurisprudenza ha chiarito che:
- Se la rinuncia è accompagnata da un corrispettivo, si tratta di un contratto bilaterale (Cass. 22 maggio 2015, n. 10662);
- Se invece è effettuata unilateralmente, senza contropartita, è sufficiente un atto unilaterale (Cass. 20 dicembre 1989, n. 5759).
Scadenza del termine
Se la servitù è stata costituita con un limite temporale, si estingue automaticamente alla scadenza del termine prefissato. In questo caso, il diritto reale di godimento cessa di produrre effetti senza necessità di ulteriori atti.
Confusione
La servitù si estingue per confusione quando la proprietà del fondo dominante e del fondo servente si riuniscono nella medesima persona. In tal caso, venendo meno la situazione di titolarità differenziata, non ha più ragion d’essere il diritto di servitù (art. 1072 c.c.).
Prescrizione estintiva per non uso
La servitù si estingue per prescrizione estintiva quando non viene esercitata per un periodo di venti anni (art. 1073 c.c.). Si tratta della cosiddetta prescrizione per non uso.
Prescrizione estintiva e natura della servitù
La decorrenza della prescrizione ventennale per non uso varia in funzione della natura della servitù, che può essere negativa o affermativa. Le servitù affermative, a loro volta, si distinguono in continue e discontinue.
Servitù negativa
Le servitù negative impongono un obbligo di non facere al proprietario del fondo servente, vietandogli di svolgere determinate attività sul proprio fondo (es. servitus altius non tollendi).
In questi casi, il termine per la prescrizione non decorre fino a quando il divieto non venga effettivamente violato dal fondo servente (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3857; Cass. 29 aprile 2010, n. 10280).
Servitù affermativa continua
Nelle servitù affermative continue (come quella di acquedotto), l’attività dell’uomo è necessaria solo nella fase iniziale, mentre l’utilità si perpetua autonomamente.
Anche in questo caso, la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui si verifica un impedimento all’esercizio della servitù (es. ostruzione dell’acquedotto) (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3857).
Servitù affermativa discontinua
Per le servitù discontinua, che richiedono l’intervento umano per ogni esercizio (come il passaggio), la prescrizione decorre dall’ultima volta in cui la servitù è stata esercitata (Cass. 12 dicembre 2012, n. 26636).
In assenza di atti di esercizio per venti anni, la servitù si estingue per non uso.
Decorrenza del termine di prescrizione
Come anticipato, la decorrenza del termine ventennale (dies a quo) dipende dalla tipologia della servitù:
- Servitù negativa: dal momento in cui si verifica una violazione del divieto.
- Servitù affermativa continua: dal momento in cui un fatto impedisce l’utilizzazione (es. l’interruzione del flusso d’acqua).
- Servitù affermativa discontinua: dall’ultimo atto di esercizio della servitù.
Interruzione della prescrizione ventennale
Il termine ventennale di prescrizione può essere interrotto solo nei seguenti modi:
- Con il riconoscimento del diritto da parte del proprietario del fondo servente (art. 2944 c.c.);
- Con la proposizione della domanda giudiziale (art. 2943, comma 1, c.c.).
Non è invece sufficiente la costituzione in mora o una diffida stragiudiziale, strumenti che producono effetti interruttivi solo con riferimento ai diritti di credito e non ai diritti reali (Cass. 5 luglio 2013, n. 16861).
Quiescenza della servitù
La semplice impossibilità di fatto di esercitare la servitù — come il crollo di un edificio da cui si esercitava una veduta, o il prosciugamento temporaneo di una sorgente — non determina l’estinzione della servitù, ma una sospensione (o quiescenza).
L’art. 1074 c.c. stabilisce che, in tali casi, la servitù si estingue solo se il non uso perdura per vent’anni. La giurisprudenza conferma tale orientamento (Cass. 25 giugno 2013, n. 15988; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3132).
Imprescrittibilità del modo della servitù
Il modo della servitù, ossia la modalità specifica con cui si esercita il diritto, non è soggetto a prescrizione. Ad esempio, se un soggetto ha una servitù di veduta da cinque finestre e ne chiude quattro, potrà sempre riaprirle, anche dopo venti anni, senza che ciò comporti estinzione parziale della servitù.
L’art. 1075 c.c. chiarisce che si può prescrivere il diritto, ma non il modo, che non ha valore autonomo. La giurisprudenza ha ribadito il principio secondo cui “non muore ciò che non ha vita propria” (Cass. 23 settembre 2009, n. 20462). Di conseguenza, la servitù continua a sussistere per intero, anche se alcune modalità di esercizio non siano state utilizzate per un lungo periodo.
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