Errore ostativo ed errore vizio: differenze e effetti

L’errore nell’ambito della contrattualistica rappresenta una delle cause più frequenti di annullamento del negozio giuridico. In particolare, l’ordinamento distingue tra errore ostativo ed errore vizio, figure che si fondano su presupposti differenti ma che, sotto il vigente Codice civile, producono effetti analoghi.

L’articolo analizza in modo dettagliato le due tipologie di errore, con riferimento ai relativi articoli del Codice civile, evidenziandone differenze, presupposti di rilevanza e conseguenze sul piano giuridico, offrendo una panoramica approfondita rivolta a chi intende comprendere appieno l’incidenza dell’errore nell’ambito contrattuale.

Indice dei contenuti

  • L’errore nel contratto: nozione generale
  • La distinzione tra errore ostativo ed errore vizio
  • L’errore ostativo ex art. 1433 c.c.
  • L’errore vizio e le condizioni di annullabilità del contratto (artt. 1428-1432 c.c.)
  • I casi di errore essenziale (art. 1429 c.c.)
    • Errore sulla natura del contratto
    • Errore sull’oggetto del contratto
    • Errore sulla qualità dell’oggetto
    • Errore sulla persona del contraente
    • Errore sulla quantità della prestazione
    • Errore di diritto
  • La rettifica del contratto in caso di errore (artt. 1430-1432 c.c.)
  • Errori irrilevanti e limiti all’annullabilità

L’errore nel contratto: nozione generale

L’errore, secondo l’impostazione civilistica, consiste in una falsa rappresentazione della realtà da parte di un soggetto al momento della formazione del contratto. In altri termini, il soggetto si determina a concludere un negozio giuridico partendo da presupposti inesatti o incompleti, che alterano il processo volitivo. Il legislatore equipara l’ignoranza all’errore, trattandosi, in entrambi i casi, di un difetto conoscitivo rilevante.

Il sistema distingue, ai fini della disciplina, tra errore che incide sulla volontà (errore vizio) e errore che incide sull’espressione della volontà (errore ostativo), con effetti rilevanti sul piano della validità o annullabilità del contratto.

La distinzione tra errore ostativo ed errore vizio

Errore vizio: difetto della formazione della volontà

L’errore vizio riguarda il momento interno della formazione della volontà contrattuale. Si verifica quando il soggetto formula la propria volontà sulla base di un’errata valutazione o conoscenza della realtà, compiendo così una scelta viziata.

Si tratta di una causa di annullabilità del contratto, disciplinata principalmente dagli artt. 1428 e 1429 c.c.

Errore ostativo: difetto nella manifestazione della volontà

L’errore ostativo, invece, si configura quando la volontà si è formata correttamente, ma la sua dichiarazione o trasmissione risulta difforme.

Ad esempio, il dichiarante intendeva scrivere una cifra, ma per un lapsus ne scrive un’altra, oppure la dichiarazione trasmessa da un terzo (nuncius) risulta alterata.

La fattispecie è regolata dall’art. 1433 c.c., che assimila gli effetti dell’errore ostativo a quelli dell’errore vizio, determinando l’annullabilità del contratto, purché l’errore sia riconoscibile dalla controparte.

L’errore ostativo ex art. 1433 c.c.

L’errore ostativo può cadere:

  • sulla dichiarazione: quando il dichiarante, per errore materiale o lapsus, esprime un contenuto diverso da quello voluto (es. scrive “mille” invece di “cento”);
  • sulla trasmissione: quando la dichiarazione, pur corretta nella sua formulazione, viene trasmessa in modo inesatto dal soggetto incaricato o da un mezzo tecnico (es. telegrafo, e-mail, ecc.).

L’art. 1433 c.c. dispone che l’errore ostativo produce l’annullabilità del contratto alle stesse condizioni previste per l’errore vizio, ossia quando l’errore è riconoscibile dall’altro contraente. Non si parla più, dunque, di nullità, come accadeva secondo la dottrina formatasi sotto il codice civile abrogato.

L’errore vizio e le condizioni di annullabilità del contratto (artt. 1428-1432 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1428 c.c., il contratto è annullabile per errore vizio quando questo è:

  • essenziale, cioè quando incide su elementi qualificanti del negozio;
  • riconoscibile dall’altro contraente, ossia quando quest’ultimo, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto percepire la presenza dell’errore.

Tali condizioni assicurano un bilanciamento tra tutela dell’affidamento della parte in errore e sicurezza dei traffici giuridici, impedendo che ogni errore possa pregiudicare la stabilità dei rapporti contrattuali.

I casi di errore essenziale (art. 1429 c.c.)

Errore sulla natura del contratto

L’errore sulla natura del contratto (error in negotio) si verifica quando una parte crede di stipulare un determinato tipo di contratto, mentre si tratta in realtà di un contratto diverso (es. enfiteusi anziché locazione). È espressamente considerato essenziale dall’art. 1429, n. 1, c.c..

Errore sull’oggetto del contratto

L’errore sull’oggetto del contratto (error in corpore), previsto dall’art. 1429, n. 2, c.c., riguarda la confusione tra beni differenti (es. si acquistano chiodi invece di viti). Si parla anche di “aliud pro alio”.

Errore sulla qualità dell’oggetto

L’errore sulla qualità della cosa (error in substantia) è rilevante quando la qualità erroneamente attribuita all’oggetto del contratto è determinante del consenso, secondo la comune valutazione o le circostanze del caso. Rientra anch’esso nell’art. 1429, n. 2, c.c..

Errore sulla persona del contraente

L’errore sulla persona (error in persona) è rilevante nei contratti in cui l’identità o le qualità del contraente assumono valore decisivo (cd. negozi con intuitus personae). Regolato dall’art. 1429, n. 3, c.c..

Errore sulla quantità della prestazione

L’error in quantitate riguarda l’errata indicazione della quantità oggetto della prestazione. È rilevante solo se tale elemento ha influito sulla formazione del consenso.

Diverso è il caso dell’errore di calcolo, che non determina l’annullabilità del contratto, ma comporta solo la rettifica (art. 1430 c.c.).

Errore di diritto

L’errore di diritto è rilevante, ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., quando rappresenta la causa unica o principale del negozio. Esso riguarda l’errata conoscenza della normativa vigente o la sua interpretazione.

L’annullabilità è esclusa nei casi espressamente disciplinati (es. transazioni, confessioni: artt. 1969 e 2732 c.c.).

La rettifica del contratto in caso di errore (artt. 1430-1432 c.c.)

In presenza di errore, l’annullabilità può essere evitata se la parte non in errore offre di eseguire il contratto secondo quanto erroneamente ritenuto dall’altro contraente (art. 1432 c.c.). In tal modo, il contratto può essere rettificato, garantendo il rispetto dell’autonomia contrattuale e l’equilibrio tra le parti.

L’errore di calcolo, disciplinato dall’art. 1430 c.c., non è causa di annullabilità, ma consente un semplice adeguamento dell’accordo al reale intento delle parti.

Errori irrilevanti e limiti all’annullabilità

Non tutti gli errori producono effetti giuridici. In particolare, la giurisprudenza esclude la rilevanza dell’errore sul valore economico del bene o sulla convenienza dell’affare (Cass. 12 novembre 2018, n. 29010), salvo che tale errore non incida indirettamente su una qualità determinante dell’oggetto. In caso contrario, il rimedio appropriato non è l’annullamento per errore, bensì la rescissione per lesione, ai sensi dell’art. 1448 c.c..

La regola generale dell’ignorantia legis non excusat (nemo censetur ignorare legem) non si applica quando l’errore concerne una valutazione errata della situazione giuridica di fatto, divenendo allora rilevante ai fini dell’annullabilità (es. compimento di atti vietati per ignoranza della legge che ne preclude la validità).

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