Eredità senza testamento | Come funziona

L’eredità senza testamento è regolata dalle norme del codice civile relative alla successione legittima.

In questo articolo analizzeremo le norme di legge che disciplinano la successione dell’eredità in assenza di testamento.

Indice dei contenuti:

  • Eredità senza testamento: cosa significa
    • Il testamento esclude la legittima?
  • Le norme che disciplinano l’eredità senza testamento
  • Le quote della successione senza testamento
    • Eredità senza testamento del coniuge
    • Eredità senza testamento dei figli
    • Eredità senza testamento dei genitori e altri ascendenti
    • Eredità senza testamento dei fratelli e sorelle
    • Eredità senza testamento dei parenti di grado ulteriore
  • La successione dello Stato

Eredità senza testamento: cosa significa

Quando viene a mancare una persona ai sensi dell’art. 456 c.c si verifica automaticamente l’apertura della successione ed il patrimonio appartenuto al defunto (l’eredità) viene offerto ai chiamati.

I chiamati all’eredità acquistano la qualifica di “eredi” soltanto a seguito dell’accettazione (espressa o tacita) ed in tal modo subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dei quali il defunto era titolare.

Nel nostro ordinamento (art. 457 c.c.) le uniche fonti di delazione ereditaria sono:

  • il testamento
  • la legge

Non esistono altri strumenti validi per attribuire una eredità. Ciò trova evidente conferma del divieto dei patti successori.

Il testamento prevale sulla successione legittima (detta anche ab intestato), pertanto il presupposto essenziale affinché si possa discorrere di eredità senza testamento è, appunto, la mancanza di volontà testamentarie del de cuius.

Ai sensi dell’art. 457, comma 2 c.c.: “Non si fa luogo alla successione legittima se non

quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.

Il testamento esclude la legittima?

Una delle domande più ricorrenti nell’ambito delle successioni è la seguente:

  • Il testamento esclude la legittima?

Alla luce di quanto sopra la risposta sembrerebbe essere scontata. Tuttavia lo è solo in apparenza perché in realtà si nasconde un “trabocchetto” giuridico-linguistico che non è semplice da cogliere per i non esperti.

Facciamo chiarezza.

Se per “legittima” si intende la successione legittima (ab intestato), cioè la devoluzione dell’eredità senza testamento con l’attribuzione delle quote secondo il codice civile, la risposta è certamente positiva.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la redazione del testamento esclude la possibilità che le quote ereditarie siano stabilite secondo le norme della successione legittima (cioè ex lege).

Se, invece, per legittima si intende la porzione di “patrimonio” che la legge assicura a determinati soggetti legati al defunto da particolari legami familiari (gli eredi c.d. necessari), allora la risposta deve essere negativa.

Il testamento non esclude la lesione della legittima, anzi potrebbe proprio esserne la causa.

Purtroppo è lo stesso codice civile a non aiutare a comprendere in quanto utilizza il termine “legittima” sia per indicare le norme che regolano la devoluzione dell’eredità senza testamento, sia con riferimento alla “porzione di legittima” che la legge riserva agli eredi necessari.

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Le norme che disciplinano l’eredità senza testamento

La successione legittima, intesa come successione ereditaria senza testamento (ab intestato o ex lege) trova la sua fonte negli articoli da 565 a 586 del Codice civile.

I presupposti della successione legittima sono i seguenti:

  1. mancanza di un testamento valido ed efficace;
  2. la presenza di un rapporto di coniugio o di parentela tra il defunto e i successibili ex lege.

L’articolo 565 c.c. ci indica quali sono gli eredi legittimi in mancanza di testamento e, precisamente:

  • il coniuge (e la persona unita civilmente);
  • i discendenti;
  • gli ascendenti;
  • i collaterali;
  • gli altri parenti;
  • lo Stato;

Ovviamente, non tutti i soggetti sopra indicati hanno la stessa “priorità” nella devoluzione dell’eredità in quanto la legge disciplina la “gerarchia” degli eredi ex lege.

La devoluzione dell’eredità senza testamento è disciplinata sulla base dei seguenti criteri:

  • c.d. sistema lineare: sulla base del quale le categorie di successibili per legge si distiguono in “linea discendente” (figli e nipoti ex filio), “linea ascendente” (genitori, nonni ecc.) e “linea collaterale” (fratelli, sorelle, nipoti ex fratre, cugini ecc.).
  • c.d. principio del grado: sulla base del quale “a parità di linea” il parente di grado più prossimo esclude quello di grado più remoto.

Tuttavia il legislatore ha previsto alcune deroghe ai principi sopra descritti:

  • Deroga al principio lineare: ai sensi dell’art. 571 c.c. gli ascendenti possono concorrere con i fratelli e le sorelle del de cuius;
  • Deroga al principio del grado: quando sussistono i presupposti della successione per rappresentazione.

La successione legittima del coniuge invece prevede che egli:

  • concorrere con i figli;
  • concorre con gli ascendenti;
  • concorre con i fratelli e le sorelle;
  • esclude i parenti di grado ulteriore;
  • beneficia dell’intera eredità in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle.

Le quote della successione senza testamento

L’eredità senza testamento, di regola, è una successione a titolo universale.

I successori ex lege, infatti, sono chiamati nell’universalità o in una quota indivisa dei beni del de cuius e assumono la qualità di erede.

Analizzeremo nei successivi paragrafi le singole ipotesi di delazione dell’eredità senza testamento con le quote attribuite a ciascun erede.

Eredità senza testamento del coniuge

a) al coniuge è attribuito l’intero patrimonio ereditario in mancanza di figli, ascendenti o fratelli e sorelle del defunto (art. 583 c.c.);

b) al coniuge spetta la quota di un mezzo del patrimonio ereditario se concorre con un figlio, mentre gli spetta la quota di un terzo qualora i figli siano due o più (art. 581 c.c.);

c) il coniuge ha diritto ad una quota di due terzi ove concorra con gli ascendenti e/o con i

fratelli e le sorelle del defunto;

d) Al coniuge superstite, in presenza dei presupposti, è attribuito anche il legato ex lege avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, co. 2 c.c.).

Eredità senza testamento dei figli

I primi a succedere, nella linea dei parenti, sono i figli o, per il caso in cui costoro non possano o non vogliano accettare l’eredità a essi devoluta, i discendenti di grado ulteriore (successione per rappresentazione).

Non esiste più alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio (figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali).

Le quote di eredità in favore dei figli:

a) ai figli è attribuita l’intera eredità, da dividere in parti uguali, se il de cuius lascia solamente figli (art. 566);

b) all’unico figlio che concorre insieme al coniuge superstite è attribuita la quota di un mezzo dell’intero patrimonio (art. 581 c.c.);

c) se vi sono due o più figli che concorrono all’eredità con il coniuge superstite, ai figli è attribuita la quota di due terzi dell’intero patrimonio, da dividersi in parti uguali tra loro (art. 581 c.c.)

d) i figli possono concorre solo con il coniuge superstite. L’esistenza della “linea discendente”, infatti, esclude in ogni caso la chiamata delle altre linee (ascendenti e collaterali).

Eredità senza testamento dei genitori e altri ascendenti

I genitori e gli altri ascendenti (nonni, bisnonni ecc.) sono chiamati alla successione legittima soltanto se il de cuius non ha lasciato lasci figli o ulteriori discendenti.

Gli ascendenti, infatti, concorrono alla successione legittima solo con il coniuge ed i fratelli / sorelle del defunto.

Il codice civile disciplina la successione dei genitori (o dell’unico genitore superstite) e dei parenti di grado ulteriore nel seguente modo:

a) ai genitori, in quote uguali, spetta l’intera eredità se il defunto non aveva coniuge, fratelli e sorelle (art. 568 c.c.);

b) per il caso in cui uno dei genitori sia premorto al proprio figlio, l’intera quota ereditaria deve essere attribuita a favore del genitore superstite (art. 568 c.c.);

c) qualora entrambi i genitori siano premorti, la stessa quota di eredità sarà devoluta per metà agli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà agli ascendenti della linea materna, ove essi siano di grado uguale (art. 569, comma 1, c.c). L’eredità, invece, spetta per intero a favore dell’ascendente più prossimo, se non sono di uguale grado (art. 569, comma 2)

d) se i genitori (o l’unico genitore superstite) concorrono con il solo coniuge o con il coniuge ed fratelli / sorelle del de cuius, agli stessi è attribuito almeno un quarto dell’eredità (art. 582 c.c.)

e) ai genitori (o l’unico genitore superstite) che concorrono con i fratelli / sorelle del defunto spetta sempre almeno la metà dell’eredità (art.571, comma 1, c.c.)

f) qualora i genitori siano premorti al de cuius, vengono chiamati alla successione gli ascendenti di grado ulteriore a favore dei quali viene attribuito:

  • almeno la metà dell’eredità (da ripartirsi come sopra indicato), se gli ascendenti concorrono con i fratelli e le sorelle del defunto (art. 571, comma 3, c.c.);
  • almeno un quarto dell’eredità (da ripartirsi come sopra indicato), se gli ascendenti concorrono con il coniuge del defunto ed eventualmente anche con i fratelli e le sorelle dello stesso defunto (l’art. 582 c.c.) .

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Eredità senza testamento dei fratelli e sorelle

A chi muore senza lasciare figli succedono i fratelli e le sorelle (ed, eventualmente, dei loro discendenti per rappresentazione), i quali possono concorrere con il coniuge e con i genitori e gli ascendenti di grado ulteriore.

In assenza di testamento a favore dei fratelli e delle sorelle sono attribuiti i seguenti diritti ereditari:

a) l’intera eredità, da dividere per capi, qualora non vi siano ascendenti e coniuge (art. 570, comma 1, c.c.)

b) la quota di un terzo, da dividersi per capi, nel caso in cui concorrano con il solo coniuge (art. 582 c.c.)

c) una quota da stabilirsi, di volta in volta, in conseguenza alla situazione di fatto esistente per il caso di concorso con i genitori o gli ascendenti di grado ulteriore e il coniuge;

d) ai fratelli unilaterali (fratelli che hanno in comune con il defunto, un solo genitore) spetta la metà di quanto spetterebbe loro se fossero germani (art. 570, comma 2, c.c.). Il trattamento successorio riservato ai fratelli unilaterali può essere definito quale “criterio della quota di fatto”, perché la quota a essi spettante non è predeterminata, ma deve essere quantificata di volta in volta, in base alla spettanza del fratello germano .

Eredità senza testamento dei parenti di grado ulteriore

Qualora il defunto non lasci coniuge, discendenti o ascendenti di alcun grado, fratelli o sorelle, e non vi sono i presupposti della rappresentazione in favore dei discendenti di quest’ultimi fratelli e delle sorelle, l’eredità senza testamento è offerta al parente più prossimo, senza distinzione di linea entro il 6° grado (art. 572 c.c.).

La successione dei parenti di grado ulteriore è, dunque, fondata sul principio del grado (per cui il parente più prossimo esclude quello più remoto) e, nel caso in cui vi siano più parenti di pari grado, tra di essi si applica la regola della divisione per capi.

La successione dello Stato

Dato che la successione mortis causa è un fenomeno necessario ed inevitabile, la legge individua sempre un erede per rispondere all’esigenza di ordine pubblico di garantire che vi sia continuità nei rapporti giuridici.

Pertanto, in mancanza di testamento e dei successibili ex lege sopra descritti, l’eredità sarà devoluta

allo Stato il quale non potrà rinunciare alla stessa e l’acquisterà automaticamente (art. 586, comma 1, c.c).

Più in particolare i presupposti della successione dello Stato sono:

a) che l’eredità sia “vacante”, ossia che manchi ogni possibile successibile. L’eredità vacante (acquistata dallo Stato) deve essere tenuta distinta dall’eredità giacente, ossia dall’eredità che – pur essendo temporaneamente priva di titolare – potrebbe ancora essere accettata.

b) che il defunto sia residente in Italia, oppure sia un cittadino italiano non residente che abbia scelto la legge italiana per regolare la propria successione.

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