Erede apparente

Erede Apparente: normativa e casi pratici

L’erede apparente è un istituto particolare del diritto successorio, rappresentando colui che induce terzi a credere di essere l’erede legittimo di un patrimonio.

Questa condizione si verifica quando un soggetto si comporta come se avesse accettato un’eredità, pur non avendone diritto.

La sua comprensione è essenziale per tutelare i diritti di eredi effettivi e terzi acquirenti. In questo articolo, analizziamo il concetto di erede apparente, le sue implicazioni sui diritti successori e come questo status possa influenzare le transazioni patrimoniali

Indice dei contenuti:

Cos’è l’erede apparente?

L’“erede apparente” è colui che crea nei terzi la ragionevole convinzione di essere l’erede di una determinata persona. In altre parole, si comporta come se l’eredità fosse stata a lui attribuita e accettata.

Ad esempio, si può considerare il caso in cui Marco non abbia incluso il proprio figlio Luca come erede, designando invece l’amico Andrea erede universale tramite un testamento olografo.

Tuttavia, Luca, non sapendo dell’esistenza del testamento del padre, si comporta in modo tale da far credere agli altri di essere l’erede.

Requisiti per essere considerato erede apparente

Per essere riconosciuto come erede apparente, non è necessario che il soggetto possieda fisicamente i beni ereditari.

Infatti, potrebbe suscitare la convinzione di essere l’erede anche senza avere il controllo materiale su di essi. Questo accade frequentemente quando un’eredità è devoluta per legge e non si è a conoscenza di un testamento.

Ad esempio, se Marco, originario della Sicilia ma residente a Roma, possiede beni nella sua città natale e, alla sua morte, il figlio Luca decide di vendere quei beni. Gli acquirenti potrebbero non essere a conoscenza del fatto che Marco ha nominato il nipote Davide come unico erede testamentario, escludendo Luca a causa dei loro conflitti.

Rapporti tra erede apparente ed erede effettivo

La posizione dell’erede apparente varia in base ai rapporti con l’erede effettivo o agli effetti delle azioni intraprese nei confronti di terzi.

Infatti, nei confronti dell’erede effettivo, l’erede apparente non possiede alcun diritto, poiché non è un erede.

Pertanto, se l’erede apparente detiene i beni ereditari, l’erede effettivo può esercitare l’azione di petizione dell’eredità, ai sensi dell’art. 533 c.c., per ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede vero e la restituzione di tutti i beni in possesso dell’erede apparente.

Rapporti tra erede apparente e terzi

Quando l’erede apparente pone in essere negozi giuridici con terzi riguardanti beni o rapporti giuridici ereditari, si applica la normativa prevista dall’art. 534 c.c.

Se un terzo stipula un contratto in buona fede con l’erede apparente per acquisire un diritto ereditario a titolo oneroso, tale acquisto è salvaguardato, anche se si tratta di un acquisto a non domino.

Come indicato nella relazione al codice civile, questa situazione rappresenta un’applicazione del principio della “apparentia iuris, valorizzato dal legislatore.

Tutela del terzo acquirente

Si è detto che l’erede effettivo potrebbe esercitare la petizione d’eredità anche contro l’avente causa del possessore, ovvero colui che acquista il bene ereditario dal possessore.

L’art. 534, comma 1, c.c. stabilisce che “l’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo“.

Questa norma deve essere coordinata con l’art. 534, comma 2, c.c., che afferma: “Sono salvi i diritti acquisiti, per effetto di convenzione a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi che provino di avere contrattato in buona fede“.

La particolare tutela del terzo acquirente è giustificata dalla difficoltà per i terzi di verificare la validità di un titolo di acquisto a causa di morte.

Si può considerare un caso in cui un terzo stipuli un contratto con i figli di Marco, ritenendoli suoi eredi ex lege, senza sapere che il defunto aveva disposto delle sue sostanze tramite un testamento olografo, ancora non rinvenuto.

In questo contesto, l’acquisto configura una forma di acquisto a titolo derivativo, anche se il dante causa non è il legittimo proprietario del bene.

Esempio di erede apparente e acquisto

Si consideri il caso di Giulia, successibile ex lege del padre Marco, ignara dell’esistenza di un testamento nel quale il defunto Marco ha designato erede l’amico Filippo. Se Giulia decidesse di vendere a Lucia la biblioteca del padre, l’erede effettivo Filippo potrebbe richiedere a Giulia la restituzione del prezzo della vendita, ma non potrebbe chiedere a Lucia la restituzione del bene venduto, poiché Lucia rimane proprietaria del bene acquistato.

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Interpretazione estensiva dell’art. 534, comma 2, c.c.

Sebbene l’art. 534, comma 2, c.c. faccia riferimento all’acquisto del terzo per atto di compravendita con l’erede apparente, si ritiene che tale norma possa essere interpretata in modo estensivo.

Non ci sarebbero motivi per limitare l’applicazione della norma solo alla compravendita di un bene ereditario.

Oltre agli atti traslativi della piena proprietà, pertanto, possono essere salvaguardati anche gli atti costitutivi-traslativi di diritti reali minori di godimento, purché sempre a titolo oneroso.

La buona fede del terzo acquirente

Il primo requisito previsto dall’art. 534, comma 2, c.c. per la salvaguardia del diritto acquistato dall’avente causa dall’erede apparente è la buona fede del terzo acquirente.

Ciò significa che l’acquirente non deve essere a conoscenza che colui che gli sta cedendo il bene in realtà non è il vero erede. È fondamentale che il terzo dimostri di aver agito in buona fede e di aver ragionevolmente confidato nel fatto che il suo dante causa fosse il legittimo titolare del bene acquisito.

In questo caso non trova applicazione il principio generale secondo cui la buona fede è presunta, poiché la valorizzazione dell’apparenza rimane un’eccezione alla protezione dei diritti del vero.

Onerosità del negozio

Il secondo requisito stabilito dall’art. 534, comma 2, c.c. affinché il diritto del terzo possa essere salvaguardato è che l’acquisto del bene ereditario avvenga a titolo oneroso.

La norma specifica infatti: «Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente». Pertanto, non possono essere tutelati gli acquisti a titolo gratuito o di liberalità (donazioni) effettuati dall’erede apparente a terzi.

Trascrizione dell’acquisto di beni immobili o mobili registrati

Concludiamo questo breve excursus sul tema dell’erede apparente con la trascrizione degli acquisti immobiliari.

Il terzo requisito previsto dall’art. 534, comma 3, c.c. si applica esclusivamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati.

Richiede la trascrizione nei pubblici registri sia dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede apparente, sia dell’atto di vendita stipulato tra l’erede apparente e il terzo. Il tutto prima che sia trascritta l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede vero, oppure della domanda giudiziale contro l’erede apparente.

Senza questa trascrizione manca, l’acquisto del terzo avente causa non può essere salvato dall’azione di petizione ereditaria promossa dal vero erede.

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