Durata della prescrizione | Termini e Disciplina

La durata della prescrizione rappresenta un elemento centrale del diritto civile, poiché stabilisce i tempi entro cui un soggetto può esercitare un diritto prima che questo si estingua.

In base all’articolo 2934 del codice civile, la prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

A seconda dei casi, la durata varia sensibilmente: si va dalla prescrizione ordinaria decennale fino a quella annuale per taluni rapporti commerciali.

In questo articolo analizziamo in modo approfondito la durata della prescrizione, distinguendo tra prescrizione ordinaria e prescrizioni brevi, con riferimento alle principali norme codicistiche.

Indice dei contenuti

  • La prescrizione ordinaria: durata e ambito applicativo
  • La prescrizione dei diritti reali su cosa altrui
  • Le prescrizioni brevi: risarcimento del danno e altri casi
    • Risarcimento del danno extracontrattuale
    • Danni da circolazione stradale
    • Prescrizione nei casi di reato
  • La prescrizione per prestazioni periodiche e rapporti societari
  • Termini brevi nei rapporti commerciali e nei contratti di assicurazione
  • L’effetto del giudicato sulla durata della prescrizione

La prescrizione ordinaria: durata e ambito applicativo

L’articolo 2946 del codice civile prevede che la prescrizione ordinaria ha una durata di dieci anni, e si applica a tutti i diritti per i quali non sia stabilita dalla legge una diversa durata.

Si tratta, dunque, della regola generale che trova applicazione in via residuale, laddove non siano previste prescrizioni speciali o più brevi.

Questa norma rappresenta un pilastro dell’ordinamento civilistico, assicurando certezza e stabilità ai rapporti giuridici mediante l’estinzione dei diritti non esercitati in un congruo lasso di tempo.

La prescrizione dei diritti reali su cosa altrui

Per alcune categorie di diritti, la legge prevede una durata prescrizionale più lunga. In particolare, i diritti reali su cosa altrui si estinguono con il decorso di venti anni, come previsto dall’articolo 1158 del codice civile, in armonia con i termini previsti per l’usucapione.

Tale disciplina è ribadita da varie disposizioni (artt. 954, 970, 1014, 1026, 1073 c.c.), che regolano singole fattispecie in materia di servitù, usufrutto, uso, abitazione e altri diritti reali.

Il termine ventennale riflette la natura particolarmente solida di tali diritti, che incidono direttamente su beni immobili o mobili, giustificando una maggiore tolleranza temporale per il loro esercizio.

Le prescrizioni brevi: risarcimento del danno e altri casi

In deroga al termine ordinario decennale, la legge prevede termini prescrizionali più brevi per taluni diritti, spesso in ragione della loro specificità o della necessità di assicurare una rapida definizione delle controversie.

Risarcimento del danno extracontrattuale

Ai sensi dell’articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale si prescrive in cinque anni.

Questo termine si giustifica con l’esigenza di impedire che controversie legate a fatti illeciti possano rimanere pendenti per tempi indefiniti, generando incertezza.

Danni da circolazione stradale

Il secondo comma dell’articolo 2947 c.c. prevede un termine ancora più breve, pari a due anni, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni specie.

Tale previsione è volta a incentivare la tempestiva definizione delle responsabilità in ambito stradale.

Prescrizione nei casi di reato

Un’eccezione importante è contenuta nel terzo comma dell’articolo 2947 c.c., secondo cui, se il fatto dannoso costituisce reato, e per esso è previsto un termine di prescrizione penale più lungo, quest’ultimo si applica anche all’azione civile per il risarcimento del danno.

In caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione o in caso di sentenza penale definitiva, il termine di prescrizione dell’azione civile torna a decorrere ex novo, per la durata stabilita dai primi due commi, a partire dalla data di estinzione del reato o dall’irrevocabilità della sentenza.

La prescrizione per prestazioni periodiche e rapporti societari

L’articolo 2948 del codice civile prevede una prescrizione quinquennale per i diritti a prestazioni periodiche. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • le annualità di rendite e pensioni alimentari,
  • i canoni di locazione o affitto,
  • gli interessi su somme di denaro,
  • i crediti di lavoro (ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30546/2017, ha confermato tale orientamento.

Inoltre, l’articolo 2949 del codice civile disciplina la prescrizione dei diritti derivanti da rapporti societari, fissandola anch’essa in cinque anni. Rientrano in tale ambito, ad esempio, i diritti dell’associato nei confronti della società.

Termini brevi nei rapporti commerciali e nei contratti di assicurazione

I rapporti commerciali sono caratterizzati da una prescrizione ancora più breve. In base agli articoli 2950 e 2951 del codice civile, la prescrizione è annuale per i diritti derivanti da contratti quali:

  • mediazione,
  • spedizione,
  • trasporto.

Prescrizione nei contratti di assicurazione

L’articolo 2952 c.c. distingue tra diverse tipologie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione:

  • Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art. 2952, comma 1, c.c.).
  • Gli altri diritti derivanti dal contratto (es. richiesta indennizzo) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2952, comma 2, c.c.).
  • Fa eccezione il contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14420/2016.

L’effetto del giudicato sulla durata della prescrizione

È fondamentale rilevare che, quando un diritto soggetto a prescrizione breve è stato fatto valere in giudizio e sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (art. 324 c.p.c.), l’azione esecutiva basata su tale sentenza — la cosiddetta actio iudicatiè soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2953 c.c.).

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio 2017, n. 2003), la pronuncia giudiziale produce l’effetto di sostituire il diritto originario con un nuovo diritto, scaturente dal giudicato.

Per questo motivo, il legislatore non ritiene più applicabili le motivazioni che avevano giustificato una prescrizione abbreviata per il diritto iniziale.

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