La collazione ereditaria è un istituto previsto dal codice civile per garantire l’equità tra gli eredi in sede di successione.
Tuttavia, non tutte le donazioni effettuate dal de cuius durante la sua vita devono essere conferite nell’asse ereditario: alcune ne sono escluse per espressa previsione normativa.
In questo approfondimento analizziamo in modo tecnico e completo quali sono le donazioni escluse dalla collazione, facendo riferimento agli articoli rilevanti del codice civile e alla giurisprudenza più significativa.
Indice dei contenuti:
- La collazione ereditaria: definizione e presupposti applicativi
- Donazioni dirette e donazioni indirette: differenze e rilevanza nella collazione
- Le donazioni escluse dalla collazione: riferimenti normativi
- Donazioni di modico valore al coniuge (art. 738 c.c.)
- Spese non soggette a collazione (art. 742 c.c.)
- Liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.)
- Beni periti per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.)
- Acquisti in comunione legale dei beni (art. 177 c.c.)
- Vantaggi patrimoniali da società contratta senza frode
La collazione ereditaria: definizione e presupposti applicativi
La collazione ereditaria, disciplinata agli articoli 737 e seguenti del codice civile, ha la funzione di ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario, includendo in esso quanto ricevuto in vita dagli eredi legittimari (figli, discendenti e coniuge) per donazione, diretta o indiretta.
L’articolo 737 c.c. stabilisce che:
“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio’ che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio’ dispensati”.
La collazione può avvenire per imputazione (conguaglio in denaro) o mediante conferimento in natura (restituzione del bene). I presupposti applicativi della collazione sono:
- accettazione dell’eredità (espressa o tacita);
- assenza di dispensa da collazione (testamentaria o espressa);
- non rinuncia all’eredità da parte dell’erede.
Donazioni dirette e donazioni indirette: differenze e rilevanza nella collazione
Ai fini della collazione, è necessario distinguere tra donazioni dirette e donazioni indirette.
- Le donazioni dirette si realizzano mediante il contratto di donazione, con cui un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) per spirito di liberalità. La validità è subordinata alla forma dell’atto pubblico, a pena di nullità.
- Le donazioni indirette si perfezionano attraverso atti diversi (es. pagamento del prezzo di un bene in favore di terzi) che producono comunque un effetto di liberalità. Non richiedono le forme proprie della donazione diretta ma devono comunque manifestare animus donandi e nesso teleologico tra atto e arricchimento.
Entrambe le forme, se realizzate nei confronti di eredi legittimari, sono soggette a collazione salvo esplicita dispensa e salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge.
Le donazioni escluse dalla collazione: riferimenti normativi
Non tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius devono essere conferite. Il codice civile prevede in maniera tassativa alcuni casi in cui le donazioni sono escluse dalla collazione.
Donazioni di modico valore al coniuge (art. 738 c.c.)
Ai sensi dell’articolo 738 c.c.,
“Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge”.
Per stabilire se una donazione è di modico valore, occorre fare riferimento:
- a un criterio oggettivo: il valore economico del bene donato;
- a un criterio soggettivo: la condizione patrimoniale del donante.
Tali donazioni, disciplinate anche dall’art. 783 c.c., sono valide anche in forma non solenne purché accompagnate dalla consegna del bene. Trattandosi di beni mobili e di modico valore, non sono soggette a collazione alla morte del coniuge donante.
Spese non soggette a collazione (art. 742 c.c.)
L’articolo 742 c.c. elenca alcune spese che non devono essere conferite all’asse ereditario:
- spese di mantenimento e educazione;
- spese sostenute per malattia;
- spese ordinarie per abbigliamento e nozze.
Sono soggette a collazione solo per l’eccedenza rispetto alla misura ordinaria:
- le spese per il corredo nuziale;
- le spese per l’istruzione artistica o professionale.
Il criterio per determinare l’eccedenza è legato alle condizioni economiche del defunto e alla normalità delle spese in rapporto alla famiglia.
Liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.)
Ai sensi dell’articolo 770, comma 2, c.c.,
“Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.”.
La Cassazione, sent. n. 18280/2016, ha chiarito che tali liberalità non hanno natura donativa vera e propria, essendo proporzionate alle condizioni economiche del donante e alla ricorrenza in cui vengono effettuate. Pertanto, non rientrano nella collazione.
Beni periti per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.)
L’articolo 744 c.c. prevede che:
“Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario”.
Ciò significa che se il bene donato non esiste più al momento dell’apertura della successione per ragioni non imputabili al donatario (es. furto, incendio, eventi naturali), non vi è obbligo di conferimento. Se tuttavia vi è stato risarcimento (es. assicurativo o giudiziale), tale somma può essere oggetto di collazione.
Acquisti in comunione legale dei beni (art. 177 c.c.)
Nel regime di comunione legale dei beni, i beni acquistati da uno dei coniugi con proprio reddito rientrano nella comunione (art. 177 c.c.).
Il vantaggio patrimoniale derivante dall’acquisto effettuato da un coniuge con proprio reddito non costituisce donazione a favore dell’altro coniuge e pertanto: non è soggetto a collazione.
Se però l’acquisto è avvenuto con un bene personale non riconosciuto ai sensi dell’art. 179 c.c., si configura una donazione indiretta, soggetta a collazione.
Vantaggi patrimoniali da società contratta senza frode
Infine, non è soggetta a collazione la partecipazione o l’utile conseguito da un coerede che abbia contratto società con il de cuius, a condizione che:
- la società sia stata costituita senza frode;
- le condizioni siano regolate da atto avente data certa.
La ratio è che non si tratta di un’attribuzione gratuita ma di un rapporto economico fondato su contratto, a meno che non risulti che la società sia stata strumentalmente costituita per favorire l’erede rispetto agli altri coeredi. In tal caso, il vantaggio potrebbe essere riqualificato come donazione indiretta soggetta a collazione.
Avvertenza: Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite esclusivamente a scopo divulgativo generale e non costituiscono in alcun modo parere o consulenza legale professionale. Si invita il lettore a rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per l’analisi dei casi personali.



