La divisione del testatore rappresenta un importante istituto del diritto successorio, consentendo al testatore di assegnare specifici beni ai propri eredi in modo da evitare che su essi si costituisca la comunione ereditaria.
La materia è disciplinata principalmente dall’art. 734 del Codice Civile.
Indice
- Assegno divisionale qualificato e divisione dei beni
- Limiti nella divisione: valore delle quote e riscatto
- Divisione oggettivamente e soggettivamente parziale
- Nullità della divisione per preterizione
- Riduzione della divisione per lesione della legittima
Assegno divisionale qualificato e divisione dei beni
L’art. 734 c.c. stabilisce che il testatore può procedere alla divisione dei suoi beni tra gli eredi, includendo anche la parte non disponibile.
Questo meccanismo, conosciuto come “assegno divisionale qualificato“, conferisce un’efficacia reale, assegnando direttamente i beni ai coeredi.
In questo caso, ad esempio, se il testatore divide i suoi beni tra Tizio e Caio, assegnando a ciascuno beni in Milano e Roma, i coeredi non si trovano in comunione ereditaria ma acquisiscono direttamente i beni loro attribuiti.
Limiti nella divisione: valore delle quote e riscatto
Il testatore gode di ampia libertà nella divisione dei beni, ma deve attenersi a un limite quantitativo: il valore complessivo dei beni assegnati non deve superare la quota ereditaria spettante a ciascun coerede di oltre un quarto.
Ai sensi dell’art. 763 c.c., se un coerede subisce una lesione superiore al quarto della sua quota, la divisione può essere rescissa.
Divisione oggettivamente e soggettivamente parziale
La divisione del testatore può essere sia oggettivamente che soggettivamente parziale.
Nel primo caso, alcuni beni vengono divisi tra gli eredi, lasciando altri in comunione ereditaria.
Ciò può accadere se il testatore non include nel testamento beni successivamente acquisiti o ignorati al momento della redazione.
L’art. 734, comma 2, c.c. prevede che tali beni non inclusi vengano attribuiti conformemente alla legge.
Nel secondo caso, invece, il testatore può decidere di apporzionare solo alcuni coeredi, lasciando gli altri in comunione ereditaria, ma sempre con la condizione che vi siano beni sufficienti per gli eredi non assegnati.
Nullità della divisione per preterizione
Se la divisione del testatore non include tutti gli eredi legittimari o istituiti, essa è nulla, come stabilito dall’art. 735, comma 1, c.c.
Tuttavia, tale nullità si verifica solo se il testatore non ha lasciato beni sufficienti per gli eredi non apporzionati.
Riduzione della divisione per lesione della legittima
Nel caso in cui il testatore abbia ridotto la quota di legittima spettante a un coerede, la divisione non è nulla, ma è soggetta a riduzione.
Secondo l’art. 735, comma 2, c.c., il coerede leso nella sua quota di riserva può agire per ottenere la correzione della divisione.
Un esempio è rappresentato dal caso in cui un testatore assegna beni a un erede in misura inferiore alla sua quota di legittima: in tal caso, l’erede potrà esercitare l’azione di riduzione per ottenere la quota di spettanza, correggendo la divisione.
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