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Dispensa dalla collazione: cosa significa e come si applica

La dispensa dalla collazione è una clausola che può essere inserita in un atto di donazione, con la quale il donante esenta il donatario dall’obbligo di conferire il bene donato nella massa ereditaria, al momento della successione.

Si tratta di una facoltà riconosciuta dal codice civile, che consente al donante di favorire un erede o un terzo, senza pregiudicare i diritti dei legittimari.

Tuttavia, la dispensa dalla collazione non esclude la riduzione delle donazioni, se queste eccedono la quota disponibile del donante.

In questo articolo, approfondiremo il significato e gli effetti della dispensa dalla collazione, alla luce di una recente ordinanza della Corte di Cassazione con la quale è stato sancito che:

Con la dispensa dalla collazione, il donante aumenta la sua capacità di disporre dei suoi beni, liberando il donatario dall’obbligo di restituire il bene donato agli altri eredi. Conseguentemente, la successione si regola, e la ripartizione delle quote ereditarie si effettua, come se il bene donato non fosse mai uscito dal patrimonio del defunto a titolo di liberalità.

Indice dei contenuti:

L’ordinanza della Cassazione sulla dispensa dalla collazione

Il ricorrente aveva sollevato il difetto di legittimazione passiva degli eredi di C.F. poiché erano stati destinatari della notificazione solo in qualità di parti del processo d’appello.

Il provvedimento in questione è l’ordinanza a n. 14274 del 24 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un erede contro la decisione della Corte d’Appello, che aveva imposto la collazione di due donazioni fatte dai genitori alle sorelle del ricorrente.

Tuttavia, l’eccezione è stata respinta. I controricorrenti si sono costituiti nel processo di Legittimità prima di tutto come eredi di F.C., ed in quanto tali destinatari diretti del ricorso.

I motivi del ricorso

I motivi del ricorso contestavano la decisione impugnata per due ragioni principali:

  1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 556 e 737 del codice civile. Le donazioni, sottoposte a collazione secondo la decisione impugnata, erano state fatte dai donanti con espressa esenzione dalla stessa collazione. Pertanto, l’obbligo di conferimento imposto dalla Corte territoriale sarebbe ingiustificato.
  2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 del codice civile con riferimento all’articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3. La Corte territoriale avrebbe imposto un obbligo di collazione che non si giustificava sulla base dell’interpretazione degli atti.

Sono tuttavia stati giudicati inammissibili, anche se I Giudici hanno disposto una parziale modifica alla motivazione della sentenza impugnata.

Le donazioni fatte a Co. (1953) e a C. (1970) contenevano clausole che esentavano le donazioni dalla collazione.

La Corte d’appello aveva citato alcuni principi di giurisprudenza in materia di esenzione tacita dalla collazione, ma questi non erano pertinenti poiché l’esenzione era chiaramente indicata negli atti di donazione.

Ambito di applicazione della dispensa dalla collazione

L’altro aspetto rilevante della decisione impugnata riguardava l’ambito di applicazione della dispensa dalla collazione.

I giudici di merito avevano indicato che la dispensa, prevista con termini simili nei due atti di donazione, si applicava non al valore totale della liberalità, ma solo a quella parte di essa che superava la legittima dei donatari.

In altre parole, i giudici di merito avevano riconosciuto l’esistenza di una dispensa dalla collazione “parziale”, destinata a operare solo sull’eccedenza rispetto alla legittima dei donatari, mentre il valore della donazione, attribuibile alla legittima degli stessi donatari, rimaneva soggetto al conferimento in collazione.

La parte ricorrente aveva sottolineato che il conferimento in collazione, imposto dalla Corte di merito, non era necessario per raggiungere la quota di riserva dei legittimari in concorso, poiché i due rami ereditari erano già sufficienti.

Tuttavia, questo non inficiava la correttezza della decisione impugnata. L’esistenza di beni sufficienti per formare le quote dei legittimari escludeva la riduzione delle donazioni, ma non eliminava il diritto dei coeredi di chiedere la collazione delle donazioni non esenti.

Effetti della dispensa dalla collazione

La giurisprudenza definiva gli effetti della dispensa dalla collazione in questi termini: l’esenzione dalla collazione, aumentando la facoltà di disposizione del donante, ha lo scopo di liberare il donatario dal conferimento del donatum. La successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l’oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale.

La questione sollevata con il ricorso, in definitiva, non era di diritto, ma di fatto. Secondo l’interpretazione della sentenza impugnata, l’applicazione dell’esenzione dipendeva dalla esistenza, nelle due donazioni, di un valore aggiuntivo rispetto alla legittima dei donatari.

La Corte d’appello, con valutazione in fatto non contestabile in sede di legittimità aveva escluso che si potesse vedere nelle donazioni un’eccedenza da attribuire alla disponibile, derivandone, quindi, l’inammissibilità del ricorso.

Conclusioni

La dispensa dalla collazione è una clausola che può essere inserita in un atto di donazione, per esentare il donatario dall’obbligo di conferire il bene donato nella massa ereditaria.

La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una esenzione da collazione “parziale”, che si applicava solo alla parte della donazione che superava la legittima dei donatari, mentre il resto rimaneva soggetto al conferimento in collazione.

La dispensa collazione, quindi, è uno strumento che consente al donante di favorire un erede o un terzo, ma che deve essere valutato con attenzione, tenendo conto dei diritti dei legittimari e delle norme sulla successione.

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