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Diritto abitazione coniuge superstite: una guida completa

Il diritto abitazione coniuge superstite è senza dubbio un argomento che suscita grande interesse nell’ambito della successione ereditaria.

Per tale ragione, in questo articolo analizzeremo le principali questioni cercando di dare una risposta esaustiva alle domande più frequenti.

Indice dei contenuti:

Cosa significa diritto abitazione del coniuge superstite

Il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite è riconosciuto, unitamente al diritto di uso sui mobili, dall’articolo 540 comma 2 del Codice civile, il quale dispone che:

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

Pertanto, i presupposti per far sorgere tale diritto sono:

  • la sussistenza del vincolo matrimoniale al momento del decesso
  • l’esistenza di una abitazione adibita a residenza familiare di proprietà del coniuge defunto o comune.

Natura giuridica del diritto di abitazione

Si è discusso a lungo in merito alla natura giuridica del diritto di abitazione. Ad oggi l’orientamento assolutamente prevalente qualifica i diritti attribuiti dalla norma in esame quali

  • legati ex lege aventi ad oggetto diritti reali di godimento

Si tratta pertanto di diritti reali di godimento sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 1021 e seguenti del Codice civile con la differenza fondamentale che i primi sono vitalizi e non commisurati ai bisogni del coniuge, come i secondi.

Cosa si intende per “casa adibita a residenza familiare”?

Il concetto di casa adibita a residenza familiare coincide con quello previsto dall’art. 144 del Codice civile e, dunque, l’abitazione presso la quale i coniugi abbiano fissato la residenza della loro famiglia in base alle esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia medesima.

Cosa significa che i diritti di abitazione ed uso dei mobili spettano sulla casa “se di proprietà del defunto o comuni”?

È un tema tuttora dibattuto quello riguardante la possibilità di riconoscere i diritti in esame anche nel caso in cui l’abitazione adibita a residenza familiare sia parzialmente di proprietà altrui (di un terzo estraneo).

La dottrina e la giurisprudenza più recente affermano che il diritto di abitazione coniuge superstite spetti anche nell’ipotesi di comunione dell’immobile con un terzo.

Pertanto, il diritto di abitazione coniuge superstite non proprietario sarebbe riconosciuto sia nel caso in cui l’immobile sia appartenuto interamente al coniuge defunto sia nel caso in cui sia appartenuto in comunione al coniuge defunto con un terzo estraneo.

Secondo una tesi, tra l’altro, laddove l’abitazione non sia divisibile al coniuge superstite dovrebbe essere riconosciuto un quantum economico (anche se apparentemente in contrasto con la ratio dell’istituto volto a tutelare la continuità familiare piuttosto che il riconoscimento di un valore economico).

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Il diritto di abitazione spetta anche al mero convivente (convivente more uxorio)?

Il diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’art. 540 co.2 c.c. spetta solamente al coniuge superstite e all’unito civilmente.

Non spetta invece al convivente more uxorio il quale potrà essere ad ogni modo beneficiato dal testatore mediante un legato di abitazione ai sensi degli artti. 1021 e seguenti c.c., i quali tuttavia saranno commisurati al bisogno del beneficiario.

Il diritto di abitazione spetta all’ex coniuge divorziato?

Per quanto riguarda il diritto di abitazione in favore dell’ex coniuge superstite divorziato, è assolutamente pacifico che esso non spetti poiché il divorziato non ha alcun diritto successorio alla morte dell’ex coniuge.

Il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite separato?

Per analizzare il diritto di abitazione coniuge superstite in relazione al coniuge separato, occorre prima di tutto distinguere tra:

  • Coniuge superstite separato, con addebito
  • Coniuge superstite separato, senza addebito (per esempio a seguito di separazione consensuale)

Nel caso del coniuge separato con addebito, si ritiene che ad esso non spetti il diritto di abitazione coniuge superstite in quanto, ai sensi dell’art. 548 c.c. : “Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto“.

Per approfondire l’argomento della separazione con addebito, ti invito a leggere anche il seguente articolo:
Separazione con addebito: cause, procedura e conseguenze

Più complessa è invece la questione relativa al diritto di abitazione in relazione al coniuge superstite separato senza addebito.

Occorre infatti ricordare che il suddetto art. 548, al 1°comma dispone che “Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato“.

Tuttavia, poiché, in concreto, a seguito di separazione personale dei coniugi è difficile individuare un immobile che possa considerarsi “casa adibita a residenza familiare“, sul punto si sono formate diverse posizioni che possono essere sinteticamente ricondotte a due tipologie:

  1. Secondo una prima tesi, anche al coniuge separato senza addebito non può essere riconosciuto il diritto di abitazione coniuge superstite in quanto, a seguito dell’interruzione della convivenza tra coniugi, non è più possibile individuare una residenza familiare. Mancherebbe, pertanto, il presupposto oggettivo del riconoscimento del diritto di abitazione.
  2. Secondo un altro orientamento, invece, il diritto di abitazione coniuge superstite deve essere riconosciuto al coniuge separato senza addebito a cui sia stata assegnata la casa coniugale.

In conclusione, il tema del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite separato senza addebito è certamente complesso che non ha ancora trovato una soluzione pacifica.

Se desideri approfondire il tema della Separazione e casa coniugale , ti consiglio di leggere anche il seguente articolo: Separazione e casa coniugale: guida rapida

Il diritto di abitazione può essere ceduto?

L’unanime giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che il divieto di cessione ex art. 1024 c.c. non abbia natura pubblicistica ma sia posto unicamente a tutela del “nudo” proprietario.

Conseguentemente anche il coniuge superstite titolare dei diritti di uso / abitazione sulla casa familiare ne potrà disporre, purché con il consenso degli eredi “nudi” proprietari.

In altre parole, in caso di vendita immobile con diritto di abitazione coniuge superstite occorrerà il consenso del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione e degli altri eredi titolari della “nuda” proprietà.

Termine del diritto di abitazione coniuge superstite

Il diritto di abitazione del coniuge superstite previsto dall’art. 540 c.c. è un diritto vitalizio e pertanto cessa al momento della morte del beneficiario. Tra l’altro, il diritto non si estingue in caso di passaggio a nuove nozze del coniuge superstite.

Diritti di abitazione: chi deve pagare l’IMU?

In caso di diritto di abitazione in favore del coniuge superstite sarà quest’ultimo a dover pagare l’IMU e non i titolari della “nuda” proprietà.

Ad ogni modo, l’IMU non sarà dovuta in assoluto qualora si tratti di abitazione principale non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

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