Nel diritto civile italiano, la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 1385 e 1386 del codice civile, rappresentano strumenti per regolare i rapporti contrattuali.
Pur avendo una struttura simile, si differenziano significativamente per funzioni ed effetti giuridici.
Approfondiamo la loro disciplina, le principali differenze e le interpretazioni della giurisprudenza, al fine di chiarire come e quando utilizzarle nei contratti.
Indice dei contenuti:
- Caparra confirmatoria: caratteristiche, funzioni e disciplina
- Natura giuridica della caparra confirmatoria
- Differenze tra caparra confirmatoria e clausola penale
- Caparra penitenziale: funzione e disciplina
- Giurisprudenza sulla caparra confirmatoria
Caparra confirmatoria: caratteristiche, funzioni e disciplina
La caparra confirmatoria, disciplinata dall’articolo 1385 del codice civile, è uno strumento rientrante tra le cc.dd. “clausole rafforzative dell’adempimento”, utilizzato frequentemente per rafforzare l’impegno contrattuale.
La caparra confirmatoria rientra tra i contratti reale, pertanto si perfeziona con la consegna effettiva di una somma di denaro o altre cose fungibili al momento della conclusione dell’accordo.
Le funzioni principali della caparra confirmatoria sono state individuate in:
- Confirmatoria: garantisce la serietà dell’impegno contrattuale.
- Acconto: in caso di adempimento, la caparra confirmatoria può essere imputata alla prestazione dovuta.
- Indennizzo: in caso di inadempimento, la caparra confirmatoria viene trattenuta dalla parte adempiente.
Se inadempiente è, invece, la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e pretendere il doppio della caparra versata (art. 1385, commi 2 e 3 c.c.).
Come visto, la caparra confirmatoria ha anche una funzione risarcitoria. Tuttavia, a parte che intenda ottenere un risarcimento ulteriore deve rinunciare a trattenere la caparra ed agire giudizialmente per il risarcimento, dimostrando l’intero danno subito.
Natura giuridica della caparra confirmatoria
La natura giuridica della caparra confirmatoria è oggetto di dibattito in dottrina. Secondo una prima tesi la caparra confirmatoria sarebbe un patto accessorio al contratto principale. Tuttavia, la dottrina prevalente, ritiene che essa costituisca un contratto autonomo, in quanto negozio di secondo grado connesso al contratto cui si riferisce.
Differenze tra caparra confirmatoria e clausola penale
La caparra confirmatoria si distingue nettamente dalla clausola penale, che ha effetti obbligatori e non reali.
Le ulteriori differenze sono:
- la clausola penale non ha funzione confirmatoria, come la caparra
- nella clausola penale il risarcimento del danno è già quantificato, e si può essere prevista la risarcibilità del danno ulteriore. Con la caparra confirmatoria, invece, il risarcimento del danno non può essere cumulato alla caparra ma è a quest’ultima alternativo
Caparra penitenziale: funzione e disciplina
La caparra penitenziale, disciplinata dall’articolo 1386 del codice civile, si distingue per la sua stretta connessione al diritto di recesso. La somma versata funge esclusivamente da corrispettivo per l’esercizio del recesso convenzionale.
In caso di esercizio del diritto di recesso, quindi:
- chi ha versato la caparra perde la somma già consegnata
- chi l’ha ricevuta deve restituire il doppio della somma in caso di proprio recesso
Diversamente dalla multa penitenziale, la caparra penitenziale è consegnata al momento della stipula del contratto e il recesso è immediatamente efficace.
In assenza di esplicita indicazione, la caparra si presume confirmatoria.
Giurisprudenza sulla caparra confirmatoria
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che ritiene di aver subito un danno superiore all’importo della caparra può proporre una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno: in questo caso tuttavia, deve provare l’effettivo danno subito (Cass. n. 8417/2016; Cass. n. 2747/2018) e non può incamerare la caparra confirmatoria, ma soltanto “trattenerla” a garanzia del diritto al risarcimento, che però dovrà essere accertato e quantificato dal giudice (Cass. 27 marzo 2019, n. 8571).
Inoltre, una volta proposta la domanda giudiziale, non potrà mutarla da recesso con ritenzione della caparra a risoluzione con risarcimento del danno (Cass., sez. un., n. 553/2009 ).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- La caparra non è soggetta alla riduzione ad equità prevista per la clausola penale manifestamente eccessiva (Cass. 30 giugno 2014, n. 14776).
- La scelta tra recesso e risarcimento deve essere fatta preventivamente e non modificata durante il processo (Cass. 27 marzo 2019, n. 8571).
Queste interpretazioni confermano l’importanza di una corretta redazione contrattuale per evitare contenziosi complessi.
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