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Denuncia di danno temuto: guida rapida

La denuncia di danno temuto rappresenta un’azione giuridica fondamentale a tutela del proprietario, del titolare di un altro diritto reale di godimento o del possessore.

Tale strumento viene attivato nel momento in cui un soggetto ha un fondato e ragionevole timore che da una o più opere già esistenti possa derivare un pericolo di danno grave e prossimo ai propri beni.

L’obiettivo primario è quello di ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento tempestivo che ponga fine alla situazione di criticità, disponendo, se necessario, idonee garanzie per gli eventuali danni futuri.

Indice dei contenuti:

  • La denuncia di danno temuto nel codice civile
  • I presupposti di legge per l’azione di danno temuto
  • La relazione fra cosa e cosa nell’azione nunciatoria
  • Chi è legittimato a proporre l’azione di denuncia di danno temuto?
  • I termini di prescrizione della denuncia di danno temuto
  • Come presentare il ricorso all’autorità giudiziaria
  • Domande frequenti (FAQ)

La denuncia di danno temuto nel codice civile

Nel nostro ordinamento, la denuncia di danno temuto trova la sua specifica disciplina nell’art. 1172 c.c. La norma stabilisce con precisione i soggetti e l’oggetto della tutela, specificando che:

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

Il codice civile prevede inoltre un meccanismo di tutela economica accessoria: l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi la necessità a seconda del caso concreto, può disporre un’idonea garanzia per i danni eventuali che potrebbero scaturire dalla situazione denunciata.

I presupposti di legge per l’azione di danno temuto

L’ammissibilità dell’azione di denuncia di danno temuto è subordinata alla coesistenza di tre presupposti fondamentali.

Il primo riguarda l’origine della minaccia, ovvero il pericolo di danno che deve derivare da una res (cosa) a un’altra.

Il secondo presupposto attiene alla natura stessa del danno, che deve essere caratterizzato da prossimità e gravità.

Il terzo elemento è soggettivo ma ancorato a dati oggettivi: il ragionevole timore.

In termini più approfonditi, l’azione è esperibile solo se il danno non si è ancora verificato, ma sussiste il ragionevole pericolo che possa accadere in un futuro imminente.

Qualora il danno si sia già compiutamente manifestato, il soggetto legittimato non potrà più ricorrere alla denuncia di danno temuto, ma dovrà agire tramite un’azione risarcitoria, previa sussistenza degli altri requisiti previsti.

Per quanto riguarda l’accertamento del pericolo, la norma non richiede che il danno sia certo.

È sufficiente che il timore sia attuale e probabile, valutato secondo il criterio della ragionevolezza di una “persona media”.

Resta tuttavia essenziale che la gravità del danno sia riscontrabile al momento della denuncia e che il pericolo sia prossimo dal punto di vista temporale, ovvero in grado di verificarsi in qualsiasi momento.

La relazione fra cosa e cosa nell’azione nunciatoria

Un elemento distintivo di questa azione è la rilevanza della relazione tra res e res (cosa e cosa). La situazione di pericolo deve essere costituita da una cosa esistente sul fondo altrui che minaccia il fondo o la cosa propria.

Di conseguenza, la denuncia di danno temuto non è lo strumento idoneo qualora il rapporto riguardi una cosa e una persona.

Se l’obiettivo è tutelare un diritto personale, come ad esempio l’incolumità fisica, il soggetto dovrà esperire azioni legali differenti.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria l’esclusiva altruità della cosa da cui proviene il pericolo: anche il comproprietario di un bene può promuovere l’azione contro gli altri comproprietari, purché il danno interessi direttamente lui e non genericamente dei terzi.

Chi è legittimato a proporre l’azione di denuncia di danno temuto?

La legittimazione attiva spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore.

Questi soggetti devono temere un danno grave e prossimo derivante da una cosa qualunque, come ad esempio un edificio o un albero, verso il bene oggetto del loro diritto.

Come accennato, la legittimazione è estesa anche ai comproprietari di beni in comunione indivisa nel caso in cui il disaccordo tra i titolari impedisca di risolvere la situazione di pericolo.

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, l’azione si rivolge principalmente contro il proprietario della cosa da cui proviene la minaccia.

L’art. 1172 c.c. mira a sanzionare l’inerzia di chi ha omesso di intervenire per evitare il pericolo o rimuoverne la causa.

Sono comunque considerati legittimati passivi anche il possessore e chiunque abbia la disponibilità materiale della cosa, poiché su di loro incombe l’obbligo di attuare le opere necessarie a ovviare al pericolo in virtù dell’effettivo potere fisico esercitato sul bene.

I termini di prescrizione della denuncia di danno temuto

A differenza della denuncia di nuova opera, la denuncia di danno temuto presenta una disciplina più favorevole in termini temporali.

Essa non è soggetta a termini di decadenza. Tale scelta legislativa è legata alla funzione dell’azione: il ricorso può essere presentato legittimamente finché il pericolo è in atto.

La possibilità di agire è dunque indipendente dalla decorrenza dell’anno dal momento in cui il pericolo ha avuto inizio.

Come presentare il ricorso all’autorità giudiziaria

Il procedimento si avvia tramite la presentazione di un ricorso presso il giudice del luogo in cui è situata la cosa che rischia il danneggiamento. È prevista l’obbligatorietà dell’assistenza di un avvocato.

Il ricorrente ha l’onere di allegare al ricorso tutte le circostanze di fatto e gli elementi che portano a ritenere grave e attuale il danno potenziale. Una volta ricevuto il ricorso, spetterà al giudice valutare se il pericolo denunciato sia effettivamente idoneo a determinare un danno grave e, di conseguenza, adottare i provvedimenti necessari.

FAQ Denuncia di danno temuto

Quali sono i presupposti della denuncia di danno temuto? I presupposti sono tre: il pericolo di danno da una cosa a un’altra, la gravità e la prossimità del danno, e il ragionevole timore che lo stesso si verifichi.

Chi può presentare la denuncia? Il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto) o il possessore del bene minacciato.

C’è un termine entro cui agire? No, non sono previsti termini di decadenza. L’azione può essere proposta finché il pericolo persiste, anche se è iniziato da più di un anno.

Si può agire se il danno è già avvenuto? No, se il danno si è già verificato l’azione corretta è quella risarcitoria, non la denuncia di danno temuto che ha invece una funzione preventiva.

È necessario un avvocato? Sì, per presentare il ricorso presso l’autorità giudiziaria è obbligatoria l’assistenza legale.

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