Delegazione passiva: definizione e normativa essenziale

La delegazione passiva è un istituto del diritto civile che consente a un debitore di incaricare un terzo di adempiere un’obbligazione nei confronti del proprio creditore.

Questo strumento giuridico è disciplinato dal Codice Civile e si articola in due forme principali: la delegazione a promettere e la delegazione di pagamento.

Esploreremo in dettaglio il funzionamento di entrambe le tipologie, con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza applicabile.

La delegazione a promettere: definizione e struttura

La delegazione a promettere, nota anche come delegatio promittendi, è un accordo trilaterale in cui un debitore (delegante) delega un terzo (delegato) a impegnarsi a effettuare un pagamento a favore del creditore (delegatario).

Questo accordo non libera il delegante dal debito originario, poiché il delegante e il delegato restano obbligati in solido, conformemente a quanto previsto dall’art. 1268 c.c.

In caso di delegazione cumulativa, il delegatario deve prima chiedere il pagamento al delegato prima di poterlo esigere dal delegante (beneficium ordinis).

Tuttavia, il delegatario può dichiarare esplicitamente di liberare il delegante, mantenendo solo il delegato come obbligato unico.

Questa variante, chiamata delegazione liberatoria o privativa, comporta anche la cessazione di tutte le garanzie correlate al credito, salvo diverso accordo (art. 1275 c.c.).

Delegazione titolata e pura: eccezioni opponibili dal delegato

A seconda della presenza o meno di riferimenti espliciti ai rapporti tra le parti, la delegazione si distingue in titolata o pura. Nel primo caso, il delegato potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti:

  • Se il delegato promette di pagare ciò che egli stesso deve al delegante, potrà opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (art. 1271, comma 2, c.c.).
  • Se promette di pagare ciò che il delegatario deve ricevere dal delegante, può opporre al delegatario tutte le eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre (art. 1271, comma 3, c.c.).

La delegazione pura, invece, non consente al delegato di opporre eccezioni legate ai rapporti di base, salvo i casi di nullità della doppia causa (art. 1271, comma 2, c.c.).

La delegazione di pagamento: funzionamento e finalità

La delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, si realizza quando il debitore delega un terzo a effettuare un pagamento direttamente al creditore.

Questo schema giuridico è impiegato, ad esempio, nell’emissione di un assegno bancario o in un ordine di bonifico, dove la banca, su istruzione del cliente, paga al beneficiario.

La funzione principale di questa delegazione è solutoria, poiché comporta l’adempimento immediato dell’obbligazione da parte del delegato verso il delegatario.

Nel caso di pagamento erroneo da parte del delegato, il diritto di ripetizione dell’indebito spetta al delegante, salvo diversa interpretazione giurisprudenziale (Cass. 14 maggio 2014, n. 10435).

Revoca della delegazione

Infine, il delegante mantiene il diritto di revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione o effettuato il pagamento.

Questa facoltà di revoca è disciplinata dall’art. 1270 c.c., che tutela il delegante nelle situazioni di mutato interesse.

Conclusione

La delegazione passiva rappresenta un efficace strumento per gestire obbligazioni e pagamenti tramite l’intervento di terzi.

La distinzione tra delegazione a promettere e delegazione di pagamento, nonché le varie modalità di eccezioni opponibili, rendono questo istituto complesso ma adattabile a diverse esigenze contrattuali.

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