Capita spesso che un’eredità non comporti solo l’acquisto di beni, ma anche l’assunzione di debiti ereditari.
I debiti ereditari rappresentano un aspetto cruciale della successione e coinvolgono sia la sfera patrimoniale del defunto che la posizione giuridica degli eredi.
L’ordinamento, attraverso gli articoli 752 e seguenti del codice civile, disciplina con precisione come questi debiti si ripartiscono, come rispondono gli eredi e quali strumenti giuridici siano a loro disposizione per limitare o evitare la responsabilità personale.
Indice dei contenuti
- Definizione giuridica di debiti ereditari
- Differenze tra debiti e pesi ereditari
- Ripartizione dei debiti tra coeredi: l’art. 752 c.c.
- Rapporti tra eredi e creditori: l’art. 754 c.c.
- Il coerede creditore: tutela e limiti
- Debito ipotecario e coerede insolvente: art. 755 c.c.
- Il legatario e la sua posizione rispetto ai debiti
- Obbligazioni tributarie: la deroga dell’art. 65 D.P.R. 600/1973
- Come proteggersi dai debiti ereditari
Definizione giuridica di debiti ereditari
I debiti ereditari sono quelli che gravano sul defunto al momento della sua morte. Non si tratta solo delle obbligazioni esistenti in vita, ma anche degli interessi che maturano dopo l’apertura della successione. La Cassazione, con sentenza n. 5473/2008, ha confermato questa interpretazione ampia, includendo ogni rapporto obbligatorio ancora pendente al momento del decesso.
Sono invece esclusi i debiti personali e intrasmissibili, come ad esempio le pene pecuniarie, che non ricadono sugli eredi. Questo principio trova fondamento nella natura personale di alcune obbligazioni, la cui trasmissione contrasterebbe con la ratio dell’istituto successorio.
Differenze tra debiti e pesi ereditari
I debiti ereditari vanno distinti dai pesi ereditari, che sorgono non in capo al defunto ma direttamente sugli eredi a causa dell’apertura della successione.
Rientrano in questa seconda categoria, ad esempio, le spese funerarie, i costi legati all’amministrazione del patrimonio ereditario e le spese sostenute per la divisione.
Si tratta, in sostanza, di obbligazioni connesse alla gestione dell’eredità, che si accollano automaticamente a chi subentra.
Ripartizione dei debiti tra coeredi: l’art. 752 c.c.
L’articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa volontà espressa dal testatore. Questo principio si applica immediatamente con l’apertura della successione, senza che sia necessaria una divisione formale dei beni.
Si tratta di una tutela anche per i creditori: essi possono agire nei confronti di ciascun erede per la quota corrispondente senza dover attendere l’esito della divisione ereditaria.
Il testatore può, però, derogare a questo criterio proporzionale nei rapporti interni tra gli eredi. Può, ad esempio:
- prevedere una responsabilità solidale tra tutti gli eredi;
- attribuire il pagamento del debito solo ad alcuni coeredi;
- modificare la proporzione rispetto alle quote ereditarie.
Tuttavia, tali pattuizioni hanno effetto solo nei rapporti interni tra coeredi e non vincolano i creditori, i quali possono agire proporzionalmente alle quote, senza subire le modifiche eventualmente disposte nel testamento.
Rapporti tra eredi e creditori: l’art. 754 c.c.
L’articolo 754 del codice civile chiarisce come si articoli il rapporto tra eredi e creditori: ciascun erede è tenuto personalmente al pagamento dei debiti in proporzione alla propria quota, ma ipotecariamente per l’intero.
Questo significa che, se il credito è assistito da ipoteca, il creditore può agire sull’intero bene gravato, a prescindere dalla quota ereditaria del singolo coerede.
L’erede che si vede costretto a pagare più del dovuto potrà agire in regresso contro gli altri coeredi per recuperare la parte eccedente la sua quota, ai sensi dell’articolo 752 c.c.
È importante che l’erede informi tempestivamente il creditore dei limiti della propria responsabilità. In mancanza di tale dichiarazione, l’erede potrebbe essere chiamato a rispondere per l’intero debito.
Se, invece, l’erede riceve in sede di divisione un immobile gravato da ipoteca, sarà tenuto per l’intero debito garantito da quel bene, potendo poi rivalersi nei confronti degli altri coeredi.
Il coerede creditore: tutela e limiti
Il secondo comma dell’articolo 754 del codice civile disciplina l’ipotesi in cui un coerede sia anche creditore del defunto.
In questo caso, egli può agire nei confronti degli altri coeredi come un qualsiasi creditore, ma dovrà detrarre dal credito vantato la parte di debito che grava su di lui in qualità di erede.
Questa disposizione garantisce una forma di equità interna, evitando che il coerede-creditore ottenga un vantaggio rispetto agli altri coeredi per la sola sua posizione.
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Debito ipotecario e coerede insolvente: art. 755 c.c.
L’articolo 755 c.c. interviene a tutela del creditore ipotecario nel caso in cui uno dei coeredi sia insolvente. In questa ipotesi, la quota di debito ipotecario dell’erede insolvente viene ripartita tra gli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote.
Tale tutela non opera per i debiti ordinari: se uno dei coeredi è insolvente e il debito non è assistito da garanzia reale, il creditore non può agire contro gli altri coeredi per la quota non corrisposta.
Il legatario e la sua posizione rispetto ai debiti
Il legatario, a differenza dell’erede, non è responsabile per i debiti ereditari, in quanto successore a titolo particolare. Lo stabilisce l’articolo 756 c.c., secondo cui il legatario può subire l’azione del creditore solo se il bene oggetto del legato è gravato da ipoteca o se viene esercitato il diritto di separazione.
In tal caso, il legatario che estingue il debito ha diritto di surrogarsi nei diritti del creditore nei confronti degli eredi. Inoltre, il testatore può validamente imporre al legatario l’onere del pagamento di determinati debiti, entro il limite del valore del bene oggetto del legato, come previsto dall’art. 671 c.c.
Obbligazioni tributarie: la deroga dell’art. 65 D.P.R. 600/1973
Una disciplina specifica riguarda i debiti tributari. L’articolo 65, comma 1, del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie sorte prima della morte del dante causa.
Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento dell’intero debito da un solo erede, a prescindere dalla quota ereditaria. È poi compito dell’erede che ha pagato agire in regresso contro gli altri coeredi.
Come proteggersi dai debiti ereditari
Gli effetti giuridici dell’eredità si manifestano solo nel momento in cui il chiamato accetta l’eredità. Solo allora, infatti, egli assume la qualità di erede e si espone alla responsabilità per i debiti ereditari, anche con il proprio patrimonio personale.
Per evitare tale conseguenza, il codice civile riconosce due strumenti fondamentali:
- La rinuncia all’eredità, che deve essere espressa entro dieci anni dalla morte del de cuius, consente al chiamato di evitare completamente qualsiasi responsabilità, restando estraneo alla successione.
- L’accettazione con beneficio d’inventario, che comporta la separazione del patrimonio ereditario da quello personale dell’erede. In questo modo, l’erede risponde dei debiti solo entro il limite del valore dei beni ricevuti e non con il proprio patrimonio.
Si tratta di strumenti essenziali per chi si trova a valutare l’opportunità di accettare un’eredità potenzialmente passiva, specialmente quando sussiste incertezza sulla situazione debitoria del defunto.
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