Il contratto per persona da nominare è disciplinato dagli articoli 1401-1405 del Codice civile e consente a una delle parti di riservarsi la facoltà di designare successivamente il soggetto destinatario dei diritti e degli obblighi contrattuali.
Utilizzato frequentemente nei contratti preliminari e negli atti di compravendita, questo strumento presenta aspetti peculiari, anche fiscali che ne regolano l’applicazione concreta.
Indice dei contenuti:
- La facoltà di nomina nel contratto per persona da nominare
- Dichiarazione di nomina e modalità
- Principio di simmetria della forma
- Effetti della nomina e retroattività
- Effetti in mancanza di nomina
- Natura giuridica del contratto per persona da nominare
- Trascrizione del contratto per persona da nominare
- Casistiche particolari del contratto per persona da nominare
- Capacità di agire dell’electus
- Contratto per persona da nominare e comunione legale dei coniugi
La facoltà di nomina nel contratto per persona da nominare
L’art. 1401 c.c. stabilisce che, al momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la possibilità di nominare un soggetto terzo.
Tale dichiarazione (c.d. electio amici) deve avvenire entro tre giorni dalla stipula, salvo un diverso termine concordato.
Il termine di 3 giorni ha particoalre importanza pel le sue implicazioni fiscali.
L’art. 32 del Testo Unico Imposta di Registro, infatti, prevede che la dichiarazione effettuata oltre i tre giorni comporti una tassazione duplicata come per due atti di trasferimento.
Nel caso di dichiarazione entro il termine, l’imposta proporzionale viene applicata solo sul primo atto.
Dichiarazione di nomina e modalità
La nomina è valida se comunicata nei termini e corredata dall’accettazione della persona designata o da una procura anteriore alla stipula.
La dottrina suggerisce l’uso della nomina nei contratti preliminari per evitare l’imposta proporzionale, favorendo la sua applicazione anche in assenza di tempistiche specifiche.
Principio di simmetria della forma
L’art. 1403 c.c. richiede che la dichiarazione di nomina e l’accettazione rispettino la forma del contratto principale, anche se non richiesta per legge, dando piena attuazione al principio di simmetria.
Effetti della nomina e retroattività
Con la dichiarazione di nomina, la persona designata (c.d. electus) diventa parte del contratto con effetto retroattivo dalla data della stipula, acquisendo diritti e obblighi dal momento della conclusione del contratto originario, in base all’art. 1404 c.c.
Effetti in mancanza di nomina
L’art. 1405 c.c. prevede che, in assenza di una dichiarazione valida, gli effetti contrattuali continuano a spiegarsi tra i contraenti originari.
Secondo la dottrina prevalente, quindi, il contratto per persona da nominare continua a produrre effetti tra le parti iniziali fino alla nomina dell’electus.
Natura giuridica del contratto per persona da nominare
La natura giuridica del contratto per persona da nominare è ampiamente discussa.
- Alcuni lo considerano un caso di rappresentanza eventuale “in incertam personam“;
- altri inquadrano l’istituto come due contratti distinti, sottoposti rispettivamente a una condizione risolutiva e a una condizione sospensiva.
Trascrizione del contratto per persona da nominare
Dal punto di vista della trascrizione, il contratto per persona da nominare richiede due trascrizioni:
- una iniziale a favore dello stipulante e una successiva a favore del terzo nominato.
La prassi prevede il mantenimento della riserva di nomina nel primo atto, senza eliminare la condizione originale.
Casistiche particolari del contratto per persona da nominare
- Electio amici parziale nel contratto preliminare: secondo la dottrina prevalente, è ammessa la electio amici parziale ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c.
- Trasmissibilità del potere di nomina: è possibile trasferire non solo il contratto contenente la clausola ma anche la mera facoltà di scelta. Ciò potrebbe essere in contrasto con il divieto di patti successori possono in caso di cessione a titolo gratuito del potere di scelta in caso di premorienza (es. dal marito alla moglie). Giurisprudenza e dottrina prevalenti, tuttavia, ritengono che ciò sia ammesso.
Capacità di agire dell’electus
In dottrina è discusso quale sia il momento rilevante ai fini della capacità di agire dell’electus:
a) secondo una tesi l’electus deve possedere piena capacità di agire al momento della stipula del contratto contenente la clausola di riserva di nomina;
b) secondo un’alta tesi (probabilmente preferibile): è possibile nominare un soggetto ancora non capace di agire (es. interdetto) il quale, a seguito della debita autorizzazione del tribunale, ratificherà l’acquisto in suo favore.
Contratto per persona da nominare e comunione legale dei coniugi
Ipotizziamo che Tizio, coniugato in regime di comunione leale dei beni con Tizia (non presente in atto), stipuli un contratto di compravendita definitivo dell’immobile di Caio con clausola per sé o persona da nominare, entro un dato termine.
Conseguenze:
a) se Tizio nei termini fa la dichiarazione di nomina il contratto produrrà effetti ab origine nei
soli confronti dell’electus;
b) se Tizio non fa la dichiarazione, il contratto produrrà effetti tra le parti originari e ricadrà nella
comunione legale di Tizio in quanto “acquisto” ex art. 177 lett. a) c.c.
Pertanto, il contratto per persona da nominare può essere concluso anche senza la partecipazione
dell’altro coniuge in comunione legale, così come la dichiarazione di nomina.
Il coniuge non partecipante acquisterà in ogni caso i diritti in forza dell’art. 177 lett. a) c.c.
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