Il contratto di spedizione rappresenta una fattispecie negoziale di fondamentale importanza nel diritto commerciale e nella logistica.
Inquadrato come una sottospecie del mandato senza rappresentanza, esso disciplina il rapporto tra il mittente e lo spedizioniere.
Comprendere la natura del contratto di spedizione, i compiti dello spedizioniere e la distinzione netta rispetto alla figura del vettore è essenziale per garantire la corretta esecuzione delle operazioni mercantili e la tutela degli interessi del mandante.
Indice dei contenuti:
- Cos’è il contratto di spedizione: nozione e inquadramento giuridico
- La distinzione tra contratto di spedizione e contratto di trasporto
- Le operazioni accessorie nella spedizione della merce
- La figura dello spedizioniere vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c.
- Gli obblighi dello spedizioniere e i poteri del mandante
- FAQ sul contratto di spedizione
Cos’è il contratto di spedizione: nozione e inquadramento giuridico
Il contratto di spedizione, analogamente alla commissione, rientra nell’alveo del mandato senza rappresentanza. Secondo la disciplina codicistica, si configura come il contratto con il quale una parte, definita spedizioniere, assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto.
A differenza del mandato generale, il contratto di spedizione si caratterizza per un oggetto specifico: l’incarico di stipulare un contratto con un vettore e di compiere le operazioni accessorie necessarie per il corretto instradamento delle merci (art. 1737 c.c.).
La distinzione tra contratto di spedizione e contratto di trasporto
Risulta fondamentale non confondere il contratto di spedizione con il contratto di trasporto, sebbene nella pratica commerciale le due figure vengano spesso sovrapposte impropriamente.
Mentre il vettore, ai sensi dell’art. 1678 c.c., si obbliga a trasferire materialmente la merce da un luogo a un altro, lo spedizioniere si limita a mediare giuridicamente tale attività.
Se un soggetto, per inviare un collo da Roma a Napoli, conferisce a un’impresa l’incarico di gestire le pratiche, compilare la lettera di vettura e consegnare il bene alla ferrovia, sta concludendo un contratto di spedizione. Il contratto di trasporto sarà quello che l’impresa di spedizione stipulerà successivamente con le ferrovie per conto del cliente.
Le operazioni accessorie nella spedizione della merce
Oltre alla conclusione del contratto di trasporto, lo spedizioniere è tenuto a compiere le cosiddette operazioni accessorie.
Queste attività sono strumentali alla spedizione e comprendono, a titolo esemplificativo, l’imballaggio, la presa a domicilio della merce, l’assicurazione e lo sdoganamento della stessa (art. 1737 c.c.). Tali compiti completano la prestazione professionale dello spedizioniere nel quadro del mandato ricevuto.
La figura dello spedizioniere vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c.
In determinate circostanze, può verificarsi l’entrata dello spedizioniere nel contratto di trasporto. Qualora lo spedizioniere decida di eseguire l’attività materiale di trasporto con mezzi propri o altrui, ma agendo per conto proprio, si configura la figura dello spedizioniere vettore.
In questo caso, secondo quanto previsto dall’art. 1741 c.c., lo spedizioniere non è più un semplice mandatario incaricato di concludere contratti, ma assume su di sé tutti i diritti e, soprattutto, gli obblighi tipici del vettore, rispondendo direttamente dell’integrità della merce durante il trasferimento.
Gli obblighi dello spedizioniere e i poteri del mandante
Poiché l’oggetto principale della prestazione risiede nella conclusione di un contratto di trasporto per conto del mandante, lo spedizioniere deve operare con estrema diligenza professionale.
Nello specifico, egli deve attenersi rigorosamente alle istruzioni del committente per quanto riguarda la scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto (art. 1739 c.c.). Ad esempio, lo spedizioniere non può disporre il trasporto tramite autocarro se il mandante ha richiesto esplicitamente l’invio per ferrovia. In mancanza di istruzioni dettagliate, lo spedizioniere ha l’obbligo di agire nel migliore interesse del mandante, scegliendo le opzioni più vantaggiose e sicure.
FAQ sul contratto di spedizione
Qual è la differenza principale tra spedizioniere e vettore? Il vettore si impegna al trasferimento fisico delle merci, mentre lo spedizioniere si impegna a stipulare il contratto di trasporto con il vettore per conto del cliente.
Quali sono le operazioni accessorie previste nell’art. 1737 c.c.? Rientrano tra queste l’imballaggio, il ritiro della merce a domicilio, la gestione delle pratiche di sdoganamento e la stipula di polizze assicurative.
Cosa succede se lo spedizioniere non segue le istruzioni del mandante? L’art. 1739 c.c. impone allo spedizioniere di attenersi alle indicazioni del committente su mezzi e modalità di trasporto; in caso contrario, egli risponde della violazione degli obblighi contrattuali, salvo che abbia agito nel superiore interesse del mandante in assenza di istruzioni.
Quando lo spedizioniere assume le responsabilità del vettore? Ciò accade nella figura dello spedizioniere vettore (art. 1741 c.c.), ovvero quando lo spedizioniere si fa carico dell’esecuzione materiale del trasporto con mezzi propri o di terzi.
Desidera che approfondisca la responsabilità civile dello spedizioniere vettore o preferisce una bozza di clausole contrattuali per questa tipologia di incarico?
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