Contratto di opzione: definizione, normativa e teorie

Il contratto di opzione, noto anche come patto di opzione, rappresenta uno strumento giuridico rilevante per garantire una proposta irrevocabile nel tempo, riservando al beneficiario il diritto esclusivo di accettarla.

Questa figura, disciplinata dall’art. 1331 del Codice Civile, assume un ruolo rilevante nelle trattative commerciali, dove la certezza dei tempi di accettazione è cruciale.

Analizziamo di seguito la disciplina, le differenze rispetto a istituti affini (come la prelazione e la proposta irrevocabile) e le teorie che riguardano la sua natura giuridica.

Indice

Caratteristiche del contratto di opzione

Il contratto di opzione è un negozio giuridico in cui una parte (oblato) acquisisce il diritto di accettare o rinunciare una proposta irrevocabile, vincolando così il proponente (obbligato).

A differenza della proposta irrevocabile, il contratto di opzione costituisce un negozio bilaterale che:

  • È soggetto all’articolo 1331 del Codice Civile.
  • Si perfeziona con il consenso delle parti.
  • Richiede un corrispettivo, a meno che sia prevista la gratuità.

Attraverso il patto di opzione, si garantisce al beneficiario la facoltà (diritto potestativo) di accettare la proposta senza alcuna ulteriore manifestazione di consenso da parte del proponente, concludendo così l’accordo.

Differenze tra proposta irrevocabile e contratto di opzione

Il contratto di opzione consente al beneficiario di concludere l’accordo mediante la sola accettazione della proposta, in modo che la controparte rimanga vincolata.

A differenza della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), che è un atto unilaterale, l’opzione nasce da un accordo tra le parti, il quale:

  • può prevedere un corrispettivo a favore dell’obbligato;
  • viene perfezionato con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente.

Inoltre, mentre il termine dell’opzione può essere stabilito dal giudice in mancanza di accordo, la proposta irrevocabile richiede un termine esplicito, altrimenti è revocabile.

Contratto di opzione e patto di prelazione: distinzioni chiave

Il contratto di opzione non va confuso neppure con il patto di prelazione, che conferisce al beneficiario un diritto di preferenza su eventuali contratti futuri, a parità di condizioni.

Nel caso dell’opzione, l’accettazione del beneficiario comporta l’immediato perfezionamento del contratto principale, senza ulteriore consenso da parte dell’obbligato.

La natura giuridica del contratto di opzione: principali teorie

Sulla natura giuridica del contratto di opzione, si sono sviluppate diverse teorie:

  • Teoria del contratto preliminare unilaterale: sostiene che l’opzione sia una forma di preliminare in cui una sola parte è vincolata. Tuttavia, questa teoria è contestata poiché nel preliminare unilaterale è richiesto un nuovo consenso per la stipula definitiva.
  • Teoria della condizione: interpreta l’opzione come una condizione sospensiva potestativa. Tuttavia, si critica il fatto che una condizione sospensiva non rispecchi la struttura giuridica dell’opzione.
  • Teoria prevalente del contratto bilaterale: considera l’opzione un contratto autonomo che crea due situazioni: un primo contratto già perfezionato (il patto di opzione) e un secondo che si concretizza solo con l’accettazione.

Questa ultima teoria è accettata dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, in quanto evidenzia come il contratto di opzione crei un vincolo giuridico tra le parti senza la necessità di ulteriore consenso.

Cessione e termine del contratto di opzione

Nel contratto di opzione, la questione della cessione riguarda la trasferibilità del diritto di accettare l’opzione a terzi. Si ritiene che:

  • la cessione non sia possibile unilateralmente, poiché ciò vincolerebbe la controparte a contrarre con un soggetto non scelto;
  • con il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere alla cessione del contratto di opzione.

Quanto al termine, se non specificato, è stabilito dal giudice su richiesta.

Opzione gratuita e oneri per l’obbligato

Pur essendo generalmente previsto un corrispettivo per la concessione dell’opzione, l’opzione può essere concessa anche a titolo gratuito.

Sebbene una parte della dottrina sostenga che l’opzione gratuita sia priva di causa, in assenza di previsione contraria, l’art. 1331 c.c. permette un’opzione senza corrispettivo.

L’opzione a favore di terzo e nelle società

L’opzione può essere concessa a favore di un terzo, che acquista così il diritto potestativo di accettare la proposta.

È importante distinguere questa figura dal contratto a favore di terzo, nel quale il beneficiario non deve esprimere un consenso all’accettazione del contratto di cui è beneficiato.

In ambito societario, l’opzione è prevista in situazioni specifiche, come l’aumento di capitale, in cui le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci.

Sempre in ambito societario, nel silenzio della legge, prevale la tesi di chi sostiene che vi sia un diritto di
opzione ex lege anche nell’ambito dei POC (Prestito Obbligazionario Convertibile). Nello specifico si tratterebbe di opzione di novazione ex lege, poiché i sottoscrittori di prestiti obbligazionari possono a loro discrezione mutare il loro status da creditore della società a socio della stessa (attraverso la conversione del prestito obbligazionario in azioni).

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