Contratto di mantenimento | La donazione è valida

Secondo una recente pronuncia della Cassazione, il contratto di mantenimento vitalizio a fronte della donazione di una somma di denaro da madre a figlia non costituisce violazione del divieto dei patti successori.

Questo articolo analizza una recente ordinanza della Cassazione che conferma la validità di una donazione in cambio di assistenza, chiarendo i limiti del divieto dei patti successori e i presupposti di validità del contratto di mantenimento.

Indice dei contenuti

  • Contratto di mantenimento e donazione: quando è valido
  • La pronuncia della Cassazione n. 9397/2025
  • I criteri per distinguere il patto successorio dal contratto valido
  • L’efficacia attuale del contratto e l’irrilevanza dell’evento morte
  • Patti successori e contratto di mantenimento: limiti e applicabilità
  • Contratto di mantenimento e riconoscimento di debito: validità collegata

Contratto di mantenimento e donazione: quando è valido

La donazione in cambio di assistenza, formalizzata attraverso un contratto di mantenimento, è valida quando le parti perseguono interessi attuali e concreti e l’attribuzione patrimoniale ha efficacia immediata. In tal caso, non si incorre nel divieto dei patti successori, disciplinato dall’art. 458 c.c.

Secondo la recente ordinanza della Cassazione civile, sez. II, n. 9397 del 10 aprile 2025, non costituisce patto successorio l’accordo mediante il quale una madre trasferisce una somma di denaro alla figlia affinché quest’ultima le fornisca assistenza per tutta la durata della sua vita, utilizzando tali risorse per acquistare un immobile destinato a diventare la residenza comune.

La pronuncia della Cassazione n. 9397/2025

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda la donazione di euro 150.000,00 da parte della madre alla figlia, somma destinata all’acquisto di un immobile, in cambio di un obbligo di assistenza morale e materiale. L’accordo era formalizzato in una scrittura privata del 12 agosto 2009 e sottoscritto anche dal fratello, il quale acconsentiva alla rinuncia temporanea alla sua quota sul ricavato della vendita dell’immobile materno.

La Corte ha confermato la validità dell’accordo, sottolineando che:

  • la somma è stata effettivamente trasferita;
  • l’acquisto dell’immobile è avvenuto con intestazione esclusiva alla figlia;
  • la madre si è trasferita presso la nuova abitazione;
  • l’assistenza promessa era finalizzata a garantire un regime di vita simile a quello già in essere.

Tali circostanze, secondo i giudici, escludono la natura mortis causa dell’atto.

I criteri per distinguere il patto successorio dal contratto valido

La Cassazione ha ribadito che per configurare un patto successorio vietato è necessario accertare, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • che il vincolo sia diretto a regolare una successione futura;
  • che l’oggetto della convenzione sia considerato dai contraenti come parte della futura eredità;
  • che l’atto sia causalmente connesso all’evento morte, e non solo a livello effettuale o temporale;
  • che vi sia privazione dello ius poenitendi da parte del disponente.

In assenza di tali elementi, e in presenza di effetti attuali dell’atto tra vivi, non si è in presenza di un patto successorio vietato.

L’efficacia attuale del contratto e l’irrilevanza dell’evento morte

Un profilo particolarmente rilevante della pronuncia in commento è la distinzione tra effetto causale ed effetto effettuale dell’evento morte.

La Cassazione ha affermato che:

“L’atto mortis causa vietato è quello in cui la morte del soggetto incide sul piano causale, regolando rapporti che si formano solo con il decesso.”

Al contrario, è lecito l’atto in cui l’evento morte costituisce solo un termine finale per l’esecuzione o la durata delle obbligazioni, ma non è causa della disposizione patrimoniale. Nella fattispecie esaminata, la somma è stata donata durante la vita della madre e l’obbligo di assistenza è sorto immediatamente, producendo effetti concreti prima del decesso.

Patti successori e contratto di mantenimento: limiti e applicabilità

L’art. 458 c.c. vieta i patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, a tutela della libertà testamentaria del disponente.

Tuttavia, la giurisprudenza – come chiarito dalla sentenza in esame – ha da tempo escluso l’applicazione del divieto ai negozi tra vivi che:

  • abbiano causa attuale e non siano subordinati alla morte;
  • non abbiano come oggetto beni o diritti futuri destinati a entrare nell’eredità;
  • siano sorretti da interessi concreti e reciproci dei contraenti.

Nel contratto di mantenimento oggetto del giudizio, la donazione è stata collegata a un impegno di assistenza presente e non condizionato al decesso, ed è avvenuta con effetti immediati, pertanto non soggetta al divieto.

Contratto di mantenimento e riconoscimento di debito: validità collegata

Un ulteriore profilo esaminato nella controversia riguarda la validità di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla figlia il 23 novembre 2009, per euro 75.000,00.

In primo grado, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato la nullità di tale scrittura, ritenendo la donazione nulla per violazione del divieto di patti successori. Tuttavia, in appello, la Corte di Torino ha ritenuto valido il contratto del 12 agosto 2009 e, conseguentemente, ha confermato la validità anche del successivo riconoscimento di debito.

La Cassazione ha confermato tale impostazione, evidenziando che, essendo valido il trasferimento iniziale di denaro e la causa sottostante (assistenza della madre in cambio dell’uso esclusivo della somma per l’acquisto di casa), anche l’obbligazione di restituzione o di rendiconto riconosciuta successivamente è da considerarsi efficace.

Il giudice di legittimità ha inoltre precisato che:

“Non rileva la richiesta di inserimento di un passivo nell’asse ereditario, in quanto la causa della controversia non aveva a oggetto diritti caduti in successione.”

Pertanto, l’intera operazione negoziale è stata ricondotta nell’alveo dei contratti validi tra vivi, esclusi dalla portata del divieto di patti successori.

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