contratto di mandato diritti obblighi revoca

Contratto di mandato: diritti, obblighi e revoca

Il contratto di mandato è un accordo in cui una delle parti, detta mandante, incarica un’altra parte, detta mandatario, di eseguire atti giuridici a suo nome.

Il mandato può essere sia oneroso che gratuito, a seconda delle circostanze e degli accordi tra le parti coinvolte.

Il contratto di mandato può essere revocato unilateralmente, ma ci sono condizioni e obblighi associati a tale decisione. Inoltre, esistono regole specifiche per l’estinzione del mandato, ad esempio a seguito della morte o dell’interdizione del mandante o del mandatario.

Questo articolo fornisce una panoramica dei principi fondamentali del contratto di mandato, aiutando a comprendere meglio disciplina dettata dal Codice civile in merito a questa tipologia di contratto molto diffusa.

Indice dei contenuti

Nozione e natura giuridica

Il mandato rappresenta il contratto attraverso il quale una delle parti coinvolte (chiamata mandatario) si impegna a eseguire uno o più atti legali per conto e nell’interesse dell’altra parte coinvolta (detta mandante), come stabilito dall’articolo 1703 del codice civile.

Il contratto di mandato è una sottocategoria dell’ampia locatio operis, e si caratterizza per la natura dell’attività richiesta al mandatario, che consiste nell’esecuzione di atti giuridici (come, ad esempio, l’acquisto o la vendita di un bene).

Questa caratteristica contraddistingue il mandato dai contratti di opera e di lavoro, i quali riguardano attività di natura non giuridica ma invece di tipo manuale ovvero intellettuale.

La distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza

Il contratto di mandato può essere dotato o privo di rappresentanza.

Mandato con rappresentanza

Se il mandato è con rappresentanza, il mandatario riceve anche un potere di rappresentanza per compiere atti a nome del mandante tramite un ulteriore negozio giuridico (unilaterale) denominato procura.

In questo caso, gli effetti giuridici degli atti eseguiti dal mandatario in rappresentanza del mandante si applicano direttamente al mandante (in conformità all’articolo 1704 del codice civile).

É evidente, quindi, la differenza fondamentale tra il conferimento di procura (un atto unilaterale attraverso il quale il dominus conferisce il potere di rappresentarlo davanti a terzi. C.d. spendita del nome) e il contratto di mandato ( contratto in cui mandante e mandatario regolamentano le loro relazioni interne, insieme ai diritti e agli obblighi ad esso collegati).

Mandato senza rappresentanza

Tuttavia, il mandato può anche essere senza rappresentanza anche detto mandato con rappresentanza indiretta.

Come precedentemente illustrato, in tale situazione il mandatario agisce in proprio nome, acquisisce i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio giuridico compiuto.

È importante notare che i terzi, come specificato chiaramente nell’articolo 1705 del codice civile, non hanno alcun rapporto giuridico con il mandante.

Non possono avanzare alcuna richiesta nei confronti del mandante, nemmeno se erano a conoscenza dell’esistenza del mandato. Questo accade perché manca l’elemento della “spendita del nome” del mandante o anche detta contemplatio domini.

Il mandatario è pertanto obbligato a trasferire al mandante gli effetti giuridici e materiali dell’attività svolta a nome proprio, ma nell’interesse del mandante.

Tuttavia, quando si tratta di mandato avente ad oggetto l’acquisto di beni immobili per conto del mandante occorre specificare quanto segue.

Mandato senza rappresentanza avente ad oggetto beni immobili

Nel caso di beni immobili o beni mobili registrati in pubblici registri, se il mandatario li acquista a suo nome ma nell’interesse del mandante, diventa proprietario di tali beni. Tuttavia, ha l’obbligo di cedere la proprietà al mandante tramite un ulteriore negozio giuridico separato.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo al ritrasferimento, si applicano gli stessi principi previsti in caso di mancato rispetto di un contratto preliminare di vendita: il mandante potrà richiedere al giudice di disporre coattivamente il trasferimento tramite una sentenza costitutiva, ai sensi degli articoli 1706, comma 2, e 2932 del codice civile.

Requisiti di forma del contratto di mandato avente ad oggetto immobili

La tesi tradizionale sostiene che sia il mandato con rappresentanza, sia il mandato senza rappresentanza, aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, debbano essere redatti in forma scritta.

Questa impostazione è motivata dalle stesse ragioni per cui si richiede la forma scritta come requisito essenziale per il contratto preliminare di vendita di beni immobili (come previsto dall’articolo 1351 del codice civile) e in generale per i contratti preparatori o modificativi di contratti formali.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, in un caso specifico, in applicazione del principio della libertà delle forme contrattuali ( sentenza n. 20051/2013) ha sancito che anche in presenza di un contratto di mandato concluso verbalmente è ammessa la possibilità di avvalersi dell’azione ex art. 2932 c.c. finalizzata ad ottenere una sentenza che attui l’adempimento specifico dell’obbligo del mandatario di trasferire al mandante il bene immobile acquistato.

Requisiti di forma in caso di beni mobili non registrati

Una diversa regola è prevista per il mandato relativo all’acquisto di beni mobili non registrati.

In questo caso, il legislatore concede al mandante il diritto di rivendicare i beni acquistati dal mandatario a suo nome, ma nell’interesse del mandante stesso, come stabilito nell’articolo 1706, comma 1, del codice civile.

La rivendicazione, costituendo un’azione a tutela della proprietà, può essere intentata anche contro terzi, eccetto coloro che abbiano acquisito in buona fede, conformemente al principio stabilito nell’articolo 1153 del codice civile.

È importante notare che l’attribuzione al mandante di un’azione di rivendicazione (azione petitoria), ha notevoli implicazioni in termini giuridici.

Questo sottintende che il mandante diventa proprietario dei beni mobili grazie all’acquisto effettuato dal mandatario, senza la necessità di ulteriori trasferimenti di proprietà.

Tuttavia, per quanto riguarda i beni immobili o i beni mobili registrati, il mandante non dispone di un’azione reale diretta.

In questo caso, il mandante ha solo un diritto di credito nei confronti del mandatario, che è tenuto a effettuare un ulteriore atto di trasferimento.

Questa distinzione si giustifica sulla base del diverso regime di circolazione delle suddette tipologie di beni:

a) il trasferimento di immobili richiede, per garantire la certezza dei trasferimenti relativi a tali beni, la forma scritta e, a tutela dei terzi, la trascrizione. Di conseguenza, la proprietà non può essere trasferita al mandante senza un nuovo negozio giuridico scritto, soggetto a trascrizione nei registri immobiliari.

b) Al contrario, non ci sono ostacoli per il trasferimento immediato della proprietà dei beni mobili (non registrati) al mandante. In questo caso, l’obiettivo principale è proteggere la buona fede dei terzi acquirenti successivi, e per questo motivo si applica la regola generale “il possesso vale titolo“.

Opponibilità del mandato ad acquistare nel mandato senza rappresentanza

Rimanendo nell’ambito del mandato senza rappresentanza, si evidenzia una ulteriore norma (articolo 1707 c.c.) che attenua la regola dell’acquisto a vantaggio del mandatario.

Poiché i beni acquistati dal mandatario per conto del mandante sono ora sotto il controllo del mandatario, i creditori di quest’ultimo potrebbero cercare di aggredire i beni per soddisfare i propri crediti.

Tuttavia, la legge nell’ottica di un bilanciamento dei diritti del mandante, ha escluso la possibilità di esecuzione forzata a favore dei creditori del mandatario sui beni acquisiti per conto del mandante.

Tuttavia, per prevenire potenziali abusi o frodi a scapito dei creditori del mandatario, la legge subordina l’applicazione di questa regola alla condizione che sia chiaramente dimostrata la precedenza cronologica del mandato rispetto all’atto di pignoramento.

Questa prova deve essere fornita attraverso una data certa dell’atto se si tratta di beni mobili, tramite la trascrizione dell’atto di trasferimento o della domanda giudiziale volta a ottenere tale registrazione per quanto riguarda i beni immobili.

Crediti acquistati dal mandatario: diritti e limiti del mandante

Per quanto concerne i crediti che sorgono a seguito dell’operazione compiuta dal mandatario (ad esempio, quando questi vende un oggetto di proprietà del mandante a nome proprio e diventa creditore dell’importo), il mandante può esercitare i diritti derivanti dal rapporto contrattuale sostituendosi al mandatario, come stabilito nell’articolo 1705, comma 2, del codice civile.

Questa è un’applicazione dell’azione surrogatoria, come definita nell’articolo 2900 del codice civile, con una differenza importante:

  • mentre, in base alla regola generale dell’articolo 2900 c.c., un creditore può esercitare i diritti che spettano al debitore nei confronti dei terzi solo se il debitore non li esercita, questa condizione non si applica al mandante, che ha il diritto di esercitare i crediti derivanti dall’adempimento del mandato in ogni caso.

La giurisprudenza, come evidenziato nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24772/2008, ha precisato che tale legittimazione è limitata all’esercizio dei crediti acquisiti in nome proprio (anche se nell’interesse di un’altra persona) dal mandatario. Conseguentemente, al mandante è vietato esercitare ulteriori azioni derivanti dal contratto, come annullamento, risoluzione, rescissione e richiesta di risarcimento, che spettano esclusivamente al mandatario in quanto parte del contratto.

Resta in ogni caso fermo il diritto del mandante di esperire una eventuale azione di nullità del contratto stipulato dal mandatario, in base alla regola generale stabilita nell’articolo 1421 del codice civile.

Responsabilità del mandatario verso i terzi

Quando si tratta degli obblighi derivanti dall’adempimento del mandato, è importante considerare la necessità di proteggere i terzi che abbiano stipulato un contratto con il mandatario e quindi confidato nella solvibilità di quest’ultimo.

Conseguentemente, il mandatario è tenuto ad adempiere le obbligazioni che ha assunto a suo nome nei confronti di terzi, a meno che non vi sia stato il consenso esplicito di tali terzi.

Ad ogni modo, il mandatario ha il diritto di essere risarcito dal mandante per qualsiasi spesa, onere o perdita subita a causa dell’adempimento del mandato.

Differenza tra mandato collettivo e congiuntivo

Il mandato collettivo si ha quando è conferito ad un soggetto da più mandanti tramite un unico atto e per un interesse comune di essi.

In questa situazione, il mandato può essere revocato solo con il consenso unanime dei mandanti, a meno che non sussista una giusta causa.

Si definisce, invece, mandato congiuntivo quando il contratto è conferito a più mandatari che cooperano insieme su una stessa attività.

La presunzione di onerosità del contratto di mandato

Di regola, il mandato è un contratto oneroso (ex articolo 1709c.c.), il che significa che si presume che il mandatario abbia diritto a un compenso per i suoi servizi.

È compito del mandante dimostrare che il mandato era stato originariamente concordato come gratuito, cioè senza l’obbligo di retribuzione per il mandatario

Obblighi delle parti del contratto di mandato

In merito agli obblighi del mandatario, essi possono essere sintetizzati nel seguente modo:

  • è tenuto ad eseguire il mandato secondo il parametro di diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 c.c.)
  • deve informare il mandante di eventuali circostanze che potrebbero giustificare la revoca o la modifica del mandato
  • deve comunicare la conclusione dell’incarico
  • è obbligato a presentare una relazione dettagliata delle spese sostenute e a restituire al mandante tutti i beni o i proventi ottenuti in ragione del mandato
  • deve custodire le cose acquistate e proteggere i diritti del mandante.

Il mandante, come stabilito negli articoli 1719 e 1720 del codice civile, è invece tenuto a:

  • fornire al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato
  • rimborsare le spese sostenute dal mandatario,
  • pagare il compenso concordato
  • risarcire il mandatario per eventuali danni subiti a causa dell’incarico,

Estinzione del contratto di mandato: morte o incapacità

Il mandato si fonda sull’intuitus personae: l’elemento della fiducia personale è particolarmente importante nel contratto di mandato.

Per questo motivo, la morte (mandatum morte finitur), l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario comportano la cessazione del mandato.

Tuttavia, ciò non si verificherà in caso di mandato conferito nell’interesse del mandatario (mandato in rem propriam) ovvero di un terzo (art.1723, comma 2, c.c.).

Estinzione del contratto di mandato per revoca o rinuncia

L’estinzione del mandato può avvenire anche tramite una dichiarazione unilaterale del mandante (revoca) o del mandatario (rinuncia), comunicata all’altra parte (mediante notifica).

Estinzione del mandato per revoca

Il mandante ha il diritto di revocare il mandato a sua discrezione, come stabilito nell’articolo 1723 del codice civile. .

La revoca può essere espressa o implicita: ad esempio, nominando un altro mandatario per lo stesso incarico o compiendo personalmente l’atto prevista nel mandato.

Tuttavia, in caso di mandato in rem propriam la revoca è ammessa solo per giusta causa, come specificato nell’articolo 1723, comma 2 c.c.

In caso di mandato a tempo indeterminato, la revoca non dà diritto a un risarcimento. Salvo quanto stabilito dall’articolo 1725 del codice civile.

Il diritto al pagamento non è sufficiente a rendere il mandato irrevocabile. È altresì necessario che l’esecuzione del mandato, a seguito di un obbligo assunto dal mandante, garantisca al mandatario un vantaggio diverso dalla semplice remunerazione.

Estinzione del mandato per rinuncia

Il mandato può anche essere estinto dalla rinuncia del mandatario. Da ciò deriva l’obbligo di risarcire i danni, salvo che la rinuncia sia dipesa da una giusta causa o il mandato era stato contratto a tempo indeterminato (eccetto il caso di adeguato preavviso).

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