La conferma del testamento è l’atto con cui l’erede, conoscendo la causa di invalidità di una disposizione testamentaria, decide volontariamente di attribuirle efficacia.
In ambito successorio, l’art. 590 c.c. consente agli eredi di confermare o eseguire disposizioni testamentarie nulle, ma solo al ricorrere di specifici presupposti.
La recente sentenza della Cassazione n. 9935 del 16 aprile 2025 ha offerto importanti chiarimenti sul perimetro applicativo di tale norma, ammettendo la conferma anche in presenza di vizi della volontà, purché la disposizione testamentaria sia comunque riconducibile al de cuius.
Indice dei contenuti:
- La conferma del testamento ai sensi dell’art. 590 c.c.
- I limiti applicativi: il testamento apocrifo
- La posizione della Corte d’appello e il ricorso in Cassazione
- L’orientamento della Cassazione: sentenza n. 9935/2025
- Presupposti per la conferma del testamento viziato
- La conferma per facta concludentia
- Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
La conferma del testamento ai sensi dell’art. 590 c.c.
L’art. 590 del codice civile disciplina la possibilità per gli eredi di confermare o eseguire disposizioni testamentarie nulle.
La norma si fonda sulla considerazione che l’atto, pur affetto da nullità, possa comunque rappresentare la volontà del de cuius.
È quindi ammessa una sanatoria dell’atto nullo, a condizione che tale volontà, seppur viziata, sia comunque esistente e riconducibile al testatore.
La conferma o l’esecuzione della disposizione testamentaria nulla da parte dell’erede deve avvenire con la consapevolezza della causa d’invalidità e con la volontà di attribuire efficacia all’atto.
I limiti applicativi: il testamento apocrifo
La giurisprudenza ha chiarito che la conferma ex art. 590 c.c. non si applica nei casi di testamento apocrifo, ossia non sottoscritto dal testatore o falsamente attribuito allo stesso.
In tali ipotesi, manca del tutto la riconducibilità dell’atto alla volontà del de cuius, rendendo inapplicabile la sanatoria.
La nullità derivante da falsità materiale o da sottoscrizione apocrifa esclude infatti in radice la possibilità di ricondurre l’atto al testatore, precludendo qualsiasi conferma successiva da parte degli eredi.
La posizione della Corte d’appello e il ricorso in Cassazione
Nel caso oggetto della sentenza n. 9935/2025, P.C.G. convenne in giudizio R.A., chiedendo l’accertamento della proprietà di un terreno ricevuto in legato testamentario. Il testamento pubblico in questione era stato impugnato da R.A., che ne contestava la validità per incapacità di intendere e di volere della testatrice, B.M.A.
Il Tribunale di Imperia annullò il testamento pubblico e riconobbe la proprietà esclusiva del terreno a R.A., in forza di un testamento successivo. La Corte d’appello di Genova confermò tale decisione, ritenendo inapplicabile l’art. 590 c.c. nei casi di nullità per vizi della volontà.
Avverso tale pronuncia, C.G. e G.C. proposero ricorso in Cassazione, sostenendo che la conferma della disposizione testamentaria nulla sarebbe stata invece possibile anche in presenza di annullamento per incapacità naturale.
L’orientamento della Cassazione: sentenza n. 9935/2025
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la conferma della disposizione testamentaria nulla è ammissibile in ogni ipotesi in cui l’atto sia riconducibile, seppur in modo viziato, alla volontà del de cuius. L’art. 590 c.c. non è quindi applicabile solo nel caso in cui il testamento sia apocrifo, cioè non provenga affatto dal testatore.
Nel caso in esame, la testatrice era effettivamente l’autrice del testamento, sebbene priva della capacità di intendere e di volere. Tale vizio, secondo la Cassazione, non esclude l’applicabilità della conferma, essendo comunque l’atto espressivo della volontà del de cuius.
Presupposti per la conferma del testamento viziato
Affinché si possa ritenere validamente confermata una disposizione testamentaria nulla per vizi della volontà, devono ricorrere due presupposti:
- La conoscenza della causa di invalidità da parte del beneficiario.
- La volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido.
Tali elementi devono emergere da comportamenti concludenti oppure, nel caso di conferma formale, essere espressamente indicati nell’atto di convalida, ai sensi dell’art. 1444 c.c.
La conferma per facta concludentia
La conferma della disposizione testamentaria nulla può avvenire anche per facta concludentia. In tal caso, non è necessaria una manifestazione espressa e formale della volontà, ma è sufficiente che il beneficiario ponga in essere atti che denotano in modo inequivoco l’intenzione di eseguire il testamento, pur conoscendo la sua invalidità.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, R.A. aveva richiesto la pubblicazione del testamento e avviato trattative per la vendita del terreno oggetto di legato, elementi valutati come idonei a integrare un’esecuzione volontaria dell’atto viziato.
In presenza di simili comportamenti, il giudice di merito deve accertare che il beneficiario conoscesse la causa di nullità e che abbia agito con la volontà di attribuire comunque efficacia alla disposizione testamentaria.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.”
“Nell’ipotesi di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido, sia la conoscenza della causa d’invalidità.”
Alla luce di tale principio, il giudice del rinvio dovrà accertare se R.A. fosse consapevole dell’invalidità del testamento e se avesse compiuto atti inequivoci di esecuzione volontaria, così da rendere applicabile la conferma ex art. 590 c.c., anche in presenza di un vizio della volontà.