La condizione unilaterale è la condizione apposta in un contratto nell’interessa di una sola parte.
Come ogni altra condizione, sottopone gli effetti del contratto (sospensiva) o il loro venir meno (risolutiva) in conseguenza dell’avveramento o mancato avveramento di un evento futuro ed incerto.
Il fatto che la condizione sia posta nell’interesse di una sola parte comporta delle conseguenze sulla disciplina, soprattutto in riferimento alla facoltà di rinuncia.
L’articolo analizza in sintesi i principali aspetti della condizione unilaterale.
Indice dei contenuti
- La rinunciabilità della condizione unilaterale
- Rinuncia alla condizione unilaterale: natura giuridica
- Termini per esercitare la rinuncia
- Efficacia della rinuncia
- Forma richiesta per la rinuncia
La rinunciabilità della condizione unilaterale
La condizione unilaterale può essere rinunciata dalla parte nel cui interesse è prevista.
La dottrina distingue tra rinuncia ex ante, ossia prima che la condizione produca i suoi effetti, e rinuncia ex post, dopo il mancato avveramento della sospensiva o l’avveramento della risolutiva.
Secondo la teoria prevalente, nessun problema si pone in caso di rinuncia ex ante, mentre la rinunciabilità ex post è ammessa solo in senso positivo, cioè per far nascere o mantenere il vincolo contrattuale.
Rinuncia alla condizione unilaterale: natura giuridica
Sono emerse diverse interpretazioni sulla natura giuridica della rinuncia alla condizione unilaterale:
- Doppio negozio: la rinuncia alla condizione unilaterale equivarrebbe ad un negozio condizionato accompagnato da un’opzione sullo stesso contratto puro. Questa impostazione, criticata per la sua artificiosità, trova poco consenso.
- Negozio unico con due eventi: la condizione produce due effetti alternativi o cumulativi, in base alla sua natura sospensiva o risolutiva.
- Negozio unico e vera rinuncia: preferita da parte della dottrina, interpreta la rinuncia alla condizione sospensiva come una vera rinuncia.
Termini per esercitare la rinuncia
La possibilità di rinunciare alla condizione unilaterale è soggetta a limiti temporali e, anche in questo caso, in dottrina emergono diverse tesi:
- Secondo una prima impostazione la rinuncia sarebbe esercitabile entro un ragionevole lasso di tempo, in mancanza di un termine specifico.
- Per un’altra tesi, la condizione unilaterale sarebbe rinunciabile fino alla conoscenza dell’evento da parte dell’altra parte
- Secondo una terza tesi, la rinuncia sarebbe possibile nel rispetto del principio di buona fede e correttezza: il rispetto di questi principi tutela l’affidamento dell’altra parte.
Alla luce delle diverse tesi, appare opportuno che le parti stabiliscano espressamente il termine entro cui effettuare la rinuncia.
Efficacia della rinuncia
L’efficacia della rinuncia varia secondo le interpretazioni:
- Efficacia ex nunc: per chi ritiene che la rinuncia equivalga all’accettazione di un’opzione sul contratto puro.
- Efficacia ex tunc: per i sostenitori del negozio unico condizionato, gli effetti retroagiscono al momento della stipula del contratto.
Forma richiesta per la rinuncia
Anche la forma della rinuncia è oggetto di dibattito:
- Secondo la teoria dell’opzione: è necessaria la stessa forma del contratto a cui l’opzione si riferisce.
- Secondo la teoria del negozio unico condizionato:
- Parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente sostengono la libertà delle forme, anche per i contratti soggetti all’art. 1350 c.c.
- Altra dottrina, preferibile, applica il principio di simmetria, richiedendo la stessa forma del contratto originario.
La disciplina della condizione unilaterale richiede, dunque, una valutazione attenta e l’integrazione di clausole contrattuali che garantiscano certezza e tutela per le parti coinvolte.
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