La comunione ordinaria è una forma di contitolarità che attribuisce a più soggetti il diritto su un bene in maniera indivisa, pur prevedendo quote proporzionali ai diritti e agli obblighi di ciascuno.
In questo articolo esaminiamo le caratteristiche principali della comunione ordinaria, le differenze con la comunione legale, i diritti ed i limiti di ciascun contitolare.
Indice dei paragrafi:
- Caratteristiche della comunione ordinaria
- Comunione ordinaria vs. comunione legale
- Diritti e limiti nell’uso del bene comune
- Rinuncia alla quota e conseguenze
- Norme sulla multiproprietà nella comunione
- Comunione di godimento e comunione a scopo di godimento
Caratteristiche della comunione ordinaria
La comunione ordinaria si configura come una situazione di contitolarità di diritti reali, in cui ogni comunista possiede una quota che misura i suoi diritti e obblighi sul bene comune.
Nonostante la titolarità individuale su una quota, ogni contitolare ha diritto al godimento sull’intero bene, pur limitato dal diritto altrui.
Questa proprietà comune sull’intero è una caratteristica fondamentale che differenzia la comunione ordinaria da altre forme di contitolarità.
Comunione ordinaria vs. comunione legale
Un’importante distinzione va fatta tra la comunione ordinaria e la comunione legale.
La comunione ordinaria prevede il diritto di ciascun comunista di disporre della propria quota e riguarda beni condivisi, ma in modo tale che ciascuno rimane libero di gestire solo la propria parte.
Al contrario, nella comunione legale dei coniugi, non esistono quote (detta anche comunione a mani riunite): ciascun coniuge può disporre dell’intero bene con obblighi specifici. Ad esempio:
- Nel caso di beni mobili, il coniuge disponente ha l’obbligo di ricostituire la comunione legale nello stato antecedente (diritto obbligatorio);
- Per i beni immobili, il negozio è annullabile con prescrizione brevissima di 1 anno (art.184 c.c.);
Diritti e limiti nell’uso del bene comune
L’art. 1102 c.c. stabilisce il diritto di ogni comunista all’uso del bene comune, purché non impedisca l’utilizzo degli altri contitolari.
L’uso, pertanto, non è limitato in modo diretto dalla quota di proprietà. Tuttavia, è possibile stipulare accordi per regolamentare l’utilizzo del bene.
Rinuncia alla quota e conseguenze
Secondo l’art. 1104 c.c., ciascun comunista può rinunciare alla propria quota, con un effetto di accrescimento automatico a favore degli altri contitolari.
Invece, la rinuncia alla proprietà intera comporta il trasferimento allo Stato.
Questo principio regola le dinamiche interne della comunione e consente un flusso ordinato delle quote tra i comunisti senza intaccare il diritto complessivo sull’intero bene.
Norme sulla multiproprietà nella comunione
Nella comunione ordinaria, i condividenti possono adottare un regolamento per disciplinare l’uso del bene comune ai sensi dell’art. 1106 c.c.
Inoltre, l’art. 1111 c.c. concede ai comunisti la possibilità di chiedere la divisione del bene, anche se con alcune limitazioni previste dall’art. 1112 c.c., come il rischio di un nocumento per l’utilizzo originario del bene.
Vi è anche la possibilità di stabilire un patto di indivisione per un massimo di dieci anni (cinque anni per la comunione ereditaria).
Comunione di godimento e comunione a scopo di godimento
La comunione di godimento si distingue dalla comunione ordinaria in quanto coinvolge contitolari con diritti qualitativamente differenti sullo stesso bene, come nel caso di un proprietario e un usufruttuario sul medesimo bene.
La comunione a scopo di godimento, disciplinata dall’art. 2248 c.c., si riferisce a beni produttivi condivisi per l’uso comune, senza però lo svolgimento di attività produttiva. In caso contrario, infatti, si configurerebbe una società di fatto, come nel caso dell’affitto d’azienda condiviso.
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