Compravendita a prezzo ridotto: non sempre è donazione

La questione della compravendita a prezzo ridotto e della sua possibile natura di donazione indiretta rappresenta uno dei temi più complessi del diritto delle successioni.

Spesso, nell’ambito di divisioni ereditarie, gli eredi contestano atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius, sostenendo che una vendita caratterizzata da una sproporzione di valore celi in realtà un intento liberale o sia viziata da incapacità naturale.

Recentemente, il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 688/2025, si è pronunciato su questioni di primaria importanza, rigettando le domande riconvenzionali tese a invalidare una compravendita immobiliare, un testamento pubblico e una delega bancaria.

La pronuncia chiarisce che la semplice differenza tra prezzo pattuito e valore di mercato non inficia l’atto, confermando la tutela della certezza del diritto e del principio di autoresponsabilità.

Indice dei contenuti:

  • Complessità del contendere e mediazione obbligatoria nelle domande riconvenzionali
  • Differenza tra capacità naturale e capacità legale secondo il Tribunale di Arezzo
  • Prescrizione quinquennale per l’annullamento della compravendita a prezzo ridotto
  • Validità del testamento pubblico e principio del favor testamenti
  • Simulazione e negotium mixtum cum donatione: i requisiti di prova
  • FAQ – Domande frequenti sulla compravendita a prezzo ridotto

Complessità del contendere e mediazione obbligatoria nelle domande riconvenzionali

La causa civile in esame, originariamente promossa da due eredi per la divisione dei beni caduti in successione, ha subito un notevole ampliamento del thema decidendum.

I convenuti hanno formulato articolate domande riconvenzionali tese a una radicale ridefinizione dell’asse ereditario, contestando la validità di atti compiuti in vita dai de cuius, tra cui una compravendita a prezzo ridotto.

Il Tribunale, riconoscendo l’opportunità di una decisione anticipata su questioni logicamente antecedenti alla divisione, ha preliminarmente disatteso l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Il Giudice ha applicato il principio sancito dalla Cassazione civile, Sezioni Unite n. 3452/2024, secondo cui la mediazione obbligatoria si applica al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali.

Differenza tra capacità naturale e capacità legale secondo il Tribunale di Arezzo

Le domande dei convenuti miravano all’accertamento di uno stato di costante e grave incapacità di intendere e di volere in capo a entrambi i de cuius.

Tale richiesta si traduceva in un’istanza di accertamento postumo di una incapacità legale di agire.

Tuttavia, il Giudice ha ribadito la netta distinzione tra capacità legale, limitabile solo da provvedimenti giudiziali (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), e capacità naturale.

Poiché i coniugi non erano sottoposti a misure limitative, la capacità naturale poteva essere accertata solo in relazione a specifici atti.

Nei soggetti legalmente capaci, la capacità di intendere e di volere si presume; l’onere della prova grava interamente su chi eccepisce l’incapacità. Di conseguenza, le istanze tese a un accertamento di incapacità costante sono state rigettate.

Prescrizione quinquennale per l’annullamento della compravendita a prezzo ridotto

Due delle rilevanti domande volte a reintegrare l’asse ereditario si sono scontrate con il rigore dei termini di prescrizione.

La richiesta di annullamento della compravendita immobiliare del 19 novembre 2015 per incapacità naturale è stata respinta.

Il Tribunale ha statuito che il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di annullamento dei contratti conclusi da soggetto in stato di incapacità naturale decorre dal giorno del compimento dell’atto (ex artt. 428, comma 3, e 1442, comma 1, c.c.).

Essendo il contratto stipulato nel 2015, il termine era spirato nel 2020, ben prima della domanda.

Il Giudice ha inoltre chiarito che l’art. 1442, comma 2, c.c. si applica all’incapacità legale, non a quella naturale, impedendo che il termine sia differito al decesso o sospeso per ostacoli di fatto.

Con analoga motivazione è stata rigettata la domanda di annullamento della delega sul libretto di risparmio.

Validità del testamento pubblico e principio del favor testamenti

Il Tribunale ha esaminato la domanda di annullamento del testamento pubblico ai sensi dell’art. 591, n. 3, c.c. Richiamando il principio del favor testamenti, il Giudice ha precisato che non basta un mero stato di anomalia psichica per l’annullamento.

È necessaria la dimostrazione che lo stato psicofisico del testatore fosse, nel preciso momento della redazione, tale da sopprimere l’attitudine a determinarsi liberamente.

Nel caso di specie, la testimonianza del Notaio rogante e del medico curante hanno confermato la capacità della testatrice.

Il medico ha escluso che i farmaci assunti alterassero la percezione della realtà. La consulenza tecnica di parte (CTP) dei convenuti non è stata ritenuta idonea a superare la presunzione di capacità, portando al rigetto della domanda.

Simulazione e negotium mixtum cum donatione: i requisiti di prova

Infine, è stata analizzata la domanda sulla natura simulata della compravendita a prezzo ridotto o sua qualificazione come donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione).

La tesi della simulazione relativa è stata bocciata poiché l’atto non era stato stipulato alla presenza di due testimoni, requisito di forma essenziale ex art. 1414, comma 2, c.c. per la donazione.

Riguardo al negotium mixtum cum donatione, nonostante una CTU avesse accertato una sproporzione del 30% tra il prezzo di vendita (€ 38.200,00) e il valore di mercato, il Tribunale ha chiarito che l’elemento oggettivo della sproporzione deve essere accompagnato dall’elemento soggettivo: la prova dell’animus donandi.

Non essendo stata fornita prova che gli alienanti intendessero accettare un prezzo inferiore per mero spirito di liberalità, né potendosi desumere tale intento dal solo rapporto di parentela, anche questa domanda è stata respinta.

FAQ – Domande frequenti sulla compravendita a prezzo ridotto

Da quando decorre il termine per impugnare una compravendita a prezzo ridotto per incapacità naturale? Il termine è di cinque anni e decorre dalla data di compimento dell’atto (stipula del contratto), non dalla data della morte del venditore, come previsto dagli artt. 428 e 1442 c.c.

Basta la sproporzione del prezzo per dimostrare una donazione indiretta? No, la sola sproporzione economica non è sufficiente. Occorre provare l’elemento soggettivo, ovvero che il venditore fosse consapevole della differenza di valore e intendesse arricchire l’acquirente per spirito di liberalità (animus donandi).

Il testamento può essere annullato se il defunto assumeva farmaci? Solo se viene provato che tali farmaci abbiano totalmente soppresso la capacità di intendere e di volere al momento dell’atto. La presunzione di capacità prevale in assenza di prove rigorose.

La mediazione obbligatoria è necessaria per le domande riconvenzionali? No, secondo la Cassazione (SS.UU. 3452/2024), la mediazione obbligatoria si applica solo all’atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali.

Cosa accade se una compravendita a prezzo ridotto nasconde una donazione ma mancano i testimoni? Se l’atto non rispetta i requisiti di forma della donazione (presenza di due testimoni), la simulazione relativa non produce effetti e l’atto non può essere considerato una donazione valida ex art. 1414 c.c.

Avvertenza: Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite esclusivamente a scopo divulgativo generale e non costituiscono in alcun modo parere o consulenza legale professionale. Si invita il lettore a rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per l’analisi dei casi personali.

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