Comodato d uso gratuito

Comodato d’uso gratuito: nozione, disciplina e utilizzi

In questo articolo analizzeremo il contratto di comodato d’uso gratuito e le sue caratteristiche peculiari tra cui: l’oggetto, l’elemento della gratuità e temporaneità, la differenza con gli istituti del mutuo e deposito. Da ultimo illustreremo anche alcune problematiche del contratto di comodato in conseguenza alla crisi di coppia.

Indice dei contenuti:

Nozione di comodato d’uso gratuito

Il comodato, noto anche come “commodato datum, è un tipo di contratto in cui una delle parti, chiamata comodante, fornisce all’altra parte, nota come comodatario, un bene mobile o immobile per un periodo determinato o uno scopo specifico, con l’obbligo di restituirlo al termine del contratto.

È importante notare che il comodatario non è tenuto a pagare alcuna forma di corrispettivo in cambio dell’uso dell’oggetto. Elemento essenziale del comodato d’uso è infatti la gratuità dello stesso.

Differenza dal contratto di mutuo

Nella definizione di questo istituto, è importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore laddove in caso di comodato parla di “prestito di uso”, mentre in caso di mutuo si menziona “prestito di consumo”. A differenza del comodato, tra l’atro, il contratto di mutuo può essere sia gratuito che oneroso.

Ad esempio, se qualcuno mi presta un libro in comodato, posso leggerlo ma ho l’obbligo di restituirlo nella stessa condizione in cui l’ho ricevuto, senza sostituirlo con un altro.

Nel caso del mutuo, invece, consegnate una certa quantità di cose fungibili (come denaro o derrate alimentari), il mutuatario può utilizzale e consumarle diventando l’effettivo proprietario. Sorgerà l’obbligo di restituire una quantità equivalente, ma non esattamente gli stessi oggetti (tantundem eiusdem generis).

L’oggetto del comodato d’uso

Questa distinzione tra i due negozi giuridici comporta anche una differenza rilevante riguardo ai beni che possono formare oggetto del contratto.

Nel caso del comodato, infatti, possono formare oggetto del contratto solo beni inconsumabili, mentre gli oggetti consumabili, come il denaro, non possono essere inclusi poiché il loro utilizzo implica la loro distruzione ovvero cessione a terzi.

Differenza dal contratto di deposito

La distinzione tra il contratto di deposito e comodato è evidente: nel caso del deposito, il depositario non ha il permesso di utilizzare l’oggetto depositato, mentre nel comodato, il comodatario può farne uso.

Ad esempio, se parcheggio la mia auto in una autorimessa, si configura un accordo di deposito, e il depositario non è autorizzato a utilizzare l’auto ma solo a custodirla al sicuro.

D’altra parte, se presto la mia auto a un amico, lui diventa il comodatario e ha il diritto di utilizzare l’auto per il periodo e l’uso concordati.

Gratuità del comodato d’uso

Il comodato è un tipo di contratto essenzialmente gratuito, come stabilito dall’articolo 1803 del codice civile.

Se fosse previsto un pagamento per l’uso dell’oggetto, si qualificherebbe come un contratto di locazione, caratterizzato dall’obbligo di fornire l’uso di un oggetto in cambio di un compenso, come sancito dall’articolo 1571 del codice civile.

Ad esempio, se prendo in noleggio un’auto, si tratta di un contratto di locazione. Lo stesso vale se prendo in prestito un libro da una biblioteca che richiede un pagamento.

Inoltre, il requisito fondamentale della gratuità del comodato permane anche se vengono previste a carico del comodatario alcune prestazioni aggiuntive come il pagamento di spese relative all’oggetto in comodato. Tuttavia queste ultime non devono costituire un vero e proprio compenso ma rimanere nell’ambito delle semplici prestazioni accessorie (comodato cum onere).

Il comodato è definito come un contratto bilaterale imperfetto, poiché in genere comporta un’unica obbligazione a carico del comodatario, ovvero restituire l’oggetto. La previsione di un’obbligazione a carico del comodante è, infatti, solo una eventualità.

Ad esempio ciò si verifica qualora il bene dato in comodato presenti dei difetti che abbiano cagionato dei danni all’utilizzatore: in tal caso il comodante sarà tenuto a risarcire il danneggiato se, nonostante fosse a conoscenza dei difetti, non li abbia comunicati al comodatario (articolo 1812 del Codice civile).

La temporaneità del comodato d’uso gratuito

Un aspetto distintivo del comodato è la sua natura temporanea. La durata del comodato può essere determinata da un termine prestabilito concordato tra le parti o implicitamente dall’uso specifico per il quale l’oggetto è stato concesso in comodato.

Nel caso in cui non sia stato fissato un termine, il comodatario è obbligato a restituire l’oggetto non appena il comodante lo richiede, come stabilito dall’articolo 1810 del codice civile. In questa situazione, il comodato di definisce precario.

Comodato della casa familiare e crisi della coppia

Un caso particolare che ha dato luogo a diverse casistiche giurisprudenziali, riguarda la situazione in cui un terzo (in genere un genitore) abbia fornito in comodato d’uso gratuito a una coppia di coniugi un appartamento con finalità abitative, senza stabilire un termine finale.

Sorge quindi la domanda su cosa accada in caso di rottura del rapporto tra i coniugi e sull’assegnazione dell’appartamento a uno di essi (generalmente quello che continua a vivere con i figli).

In particolare, ci si chiede se il concedente (terzo) possa ugualmente richiedere la restituzione dell’immobile in qualsiasi momento, secondo le regole applicabili al comodato precario.

La giurisprudenza (in particolare, Cassazione a Sezioni Unite n. 13603/2004) ha chiarito che in questo caso il comodato prosegue con il suo scopo originario, e quindi il concedente è obbligato a consentire il proseguimento dell’uso dell’immobile come inizialmente concordato nel contratto (ossia per soddisfare le esigenze abitative della famiglia, fino a quando i figli diventano economicamente indipendenti).

Tuttavia, il concedente ha la possibilità di richiedere la restituzione dell’immobile in caso di “urgente e impreveduto bisogno“, come stabilito dall’articolo 1809, comma 2, del codice civile. Concetto che si riferisce esclusivamente a necessità personali del concedente e non ad una generica alternativa di utilizzo dell’immobile oggetto di comodato.

È importante notare che, come sancito dalla Cassazione (n. 27437/2018), il principio ora esaminato è applicabile non solo in caso di coppia unità in matrimonio ma anche di coppia convivente more uxorio.

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