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Cessione del credito: norme, effetti e garanzie

La cessione del credito è un contratto che consente il trasferimento dei diritti di credito da un soggetto, detto cedente, a un altro, detto cessionario, senza la necessità del consenso del debitore.

Disciplina della cessione del credito e limiti di cedibilità sono definiti dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

La cessione del credito rappresenta uno importante strumento per la circolazione della ricchezza, anche tramite operazioni strutturate come il factoring e la cartolarizzazione.

Di seguito esaminiamo nel dettaglio la disciplina, i principali effetti e le responsabilità nella cessione del credito.

Indice dei contenuti:

Natura giuridica della cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, che consente al creditore di trasferire il proprio credito, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, purché non si tratti di un credito strettamente personale o di un credito incedibile per legge.

La cessione del credito è dunque un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, che non necessita del consenso del debitore.

Tuttavia, per avere effetti nei confronti del debitore ceduto, la cessione deve essere accettata o notificata, come previsto dall’articolo 1264 del Codice Civile.

La giurisprudenza e la dottrina concordano che l’accettazione del debitore non costituisca un consenso negoziale, ma è una dichiarazione che serve esclusivamente a rendere opponibile la cessione.

L’articolo 1264, comma 2, c.c. stabilisce che, anche prima della notifica, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che era a conoscenza della cessione.

Il contratto di cessione si perfeziona quindi con il consenso tra cedente e cessionario, rendendo l’accettazione del debitore un elemento di opponibilità e non di validità contrattuale.

Effetti della cessione del credito tra cedente e cessionario

L’articolo 1263 del Codice Civile stabilisce che il credito ceduto passa al cessionario con tutte le garanzie e gli accessori, inclusi privilegi e garanzie reali o personali.

Tuttavia, il secondo comma dell’articolo in parola specifica che il trasferimento del possesso del bene dato in pegno necessita del consenso del debitore; in caso contrario, il cedente ne mantiene la custodia.

In caso di ipoteca a garanzia del credito ceduto, è necessario annotare la cessione presso la conservatoria per renderla opponibile e consentire al cessionario di cancellare l’ipoteca al momento del pagamento.

L’articolo 1376, che disciplina il principio consensualistico, afferma che, una volta espresso il consenso tra le parti, il trasferimento del credito avviene automaticamente.

Effetti verso il debitore ceduto

Secondo l’articolo 1264 c.c., la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore solo dopo notifica o accettazione.

Il debitore che, ignaro della cessione, effettua un pagamento al cedente è tuttavia tenuto a rispettare il credito ceduto, se il cessionario dimostra che il debitore era informato della cessione.

Questo meccanismo tutela il cessionario e garantisce la sicurezza dei pagamenti anche in caso di mancata notifica.

Il debitore ceduto non è obbligato ad accettare la cessione e può rifiutarsi di riconoscerla se non gli è stata notificata.

Inoltre, l’articolo 1265 stabilisce che, in caso di cessioni plurime dello stesso credito, prevale la cessione notificata per prima o quella accettata con data certa.

Effetti della cessione del credito verso terzi

L’articolo 1265 del Codice Civile stabilisce l’ordine di prevalenza tra più cessioni dello stesso credito:

  • ha effetto prioritario la cessione che sia stata notificata per prima o che sia stata accettata con atto di data certa.

Questa norma tutela i terzi e regola la situazione di concorrenza tra più cessioni dello stesso credito, offrendo una chiara indicazione su come determinare la priorità in questi casi.

Garanzie e responsabilità del cedente

L’articolo 1266 del Codice Civile stabilisce che, nelle cessioni del credito a titolo oneroso, il cedente garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione, anche se le parti possono escludere questa garanzia consensualmente.

Se, invece, la cessione del credito avviene a titolo gratuito, la garanzia è limitata ai casi di evizione previsti per legge.

Tuttavia, l’articolo 1267 c.c. puntualizza che il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del debitore, a meno che non abbia assunto espressamente tale impegno.

In di garanzia volontaria della solvibilità, il cedente risponde entro i limiti del corrispettivo ricevuto, con l’obbligo di corrispondere interessi, rimborsare le spese sostenute dal cessionario e risarcire eventuali danni.

Nel caso in cui il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore, l’articolo 1267, comma 2, c.c. stabilisce che tale garanzia si estingue se l’insolvenza del debitore è dovuta alla negligenza del cessionario nel recupero del credito.

Questo principio tutela il cedente, limitando la sua responsabilità alle azioni del cessionario.

Casi particolari: factoring e cartolarizzazione

Due esempi di cessione del credito con caratteristiche particolari sono il factoring e la cartolarizzazione.

Nel factoring, regolamentato dalla Legge n. 52/1991, i crediti vengono ceduti da un imprenditore a una società di factoring che ne gestisce il recupero.

Questa modalità è vantaggiosa per le imprese che desiderano ottenere liquidità immediata, cedendo i propri crediti a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.

Il factoring si realizza senza necessità di notifica e la garanzia per la solvibilità del debitore è pro solvendo, a meno che le parti non prevedano diversamente.

La cartolarizzazione, disciplinata dalla Legge n. 130/1999, prevede la cessione di crediti a una società veicolo, che emette titoli per raccogliere fondi destinati al pagamento del prezzo dei crediti.

Questa operazione crea un patrimonio separato, utilizzato esclusivamente per il rimborso degli investitori che hanno acquistato i titoli.

Anche nella cartolarizzazione, il cedente può prevedere la garanzia pro solvendo, ma la normativa non richiede esplicitamente tale clausola.

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