Cartolarizzazione-dei-crediti

Cartolarizzazione dei crediti | Significato | Disciplina

La cartolarizzazione dei crediti rappresenta uno degli strumenti più sofisticati del diritto finanziario moderno, disciplinato nel nostro ordinamento dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130.

Questa operazione di derivazione anglosassone permette lo smobilizzo di attivi illiquidi attraverso la cessione dei crediti a una società veicolo, trasformandoli in titoli negoziabili sul mercato.

Grazie alla struttura definita dalla giurisprudenza di legittimità, la cartolarizzazione dei crediti garantisce un afflusso immediato di liquidità agli originatori, offrendo al contempo agli investitori nuove opportunità di impiego del capitale basate su flussi di cassa segregati.

Indice dei contenuti:

Che cos’è la cartolarizzazione dei crediti: quadro normativo

La disciplina nazionale della cartolarizzazione dei crediti è stata introdotta con la L. 30 aprile 1999, n. 130.

Tale normativa ha regolamentato un’operazione finanziaria di matrice anglosassone che si fonda sull’istituto della cessione del credito.

Secondo la definizione tecnico-giuridica, l’operazione è finalizzata a un duplice obiettivo: da un lato, lo smobilizzo dei crediti per procurare immediata liquidità al creditore; dall’altro, la creazione di un nuovo «strumento finanziario» da collocare sul mercato.

La struttura essenziale di tale operazione è stata delineata con precisione dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza 27 maggio 2015, n. 10885.

I soggetti dell’operazione: Originator e Società Veicolo

Il primo passaggio della cartolarizzazione dei crediti coinvolge un soggetto cedente, denominato originator.

Nella prassi operativa, l’originator è sovente una banca o un intermediario finanziario che cede, a titolo oneroso, uno o più crediti pecuniari.

Tali crediti possono essere esistenti o futuri e possono essere ceduti anche «in blocco» ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 130/1999.

Il cessionario è necessariamente una società veicolo, ovvero una società di capitali avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, come previsto dall’art. 3, commi 1 e 3 della medesima legge.

Il meccanismo di emissione dei titoli e provvista finanziaria

Per ottenere la provvista necessaria all’acquisto dei crediti dall’originator, la società veicolo — direttamente o tramite un’altra società — procede all’emissione di «titoli».

A questi strumenti, a tutela del mercato, si applicano le disposizioni dettate dal Testo Unico Bancario (T.U.B.).

I titoli sono destinati a essere collocati presso investitori professionali e non. In quest’ultima ipotesi, la normativa prevede particolari cautele a protezione dell’investitore, secondo quanto stabilito dall’art. 2, commi 4 e 5, L. n. 130/1999.

La fase di riscossione e il ruolo del Servicer

Una volta perfezionata la cessione, la società veicolo deve gestire il recupero dei crediti.

Tale attività può essere svolta direttamente o attraverso una distinta società denominata servicer (art. 2, comma 3 lett. c, L. n. 130/1999). Le attività finalizzate alla riscossione sono molteplici e includono:

  • Il monitoraggio costante dei debitori.
  • L’assunzione tempestiva di iniziative giudiziarie e stragiudiziali.
  • L’accettazione di transazioni indispensabili.
  • La richiesta di sequestri conservativi quando necessari.
  • L’esercizio oculato delle facoltà spettanti ai creditori.
  • La possibile cessione a terzi dei crediti acquistati, se previsto e opportuno.

Le somme incassate dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva, fatto salvo il pagamento dei costi dell’operazione, ai portatori dei titoli emessi (art. 1, comma 1 lett. b, L. n. 130/1999).

La separazione patrimoniale nella Legge 130/1999

Un pilastro fondamentale della cartolarizzazione dei crediti è il principio della separazione patrimoniale sancito dall’art. 3, comma 2, L. n. 130/1999. I crediti oggetto di cessione, pur entrando formalmente nella titolarità della società veicolo, costituiscono un «patrimonio separato».

Questo patrimonio è distinto sia dal residuo patrimonio della società veicolo stessa, sia da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione in corso.

Come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 10885/2015), i portatori dei titoli hanno un diritto esclusivo sui crediti acquistati e sui flussi di danaro generati, impedendo ad altri creditori della società veicolo di esperire azioni esecutive su tali cespiti.

Specularmente, i titolari dei titoli possono far valere le proprie pretese solo su tali cespiti e non sul restante patrimonio della società.

Evoluzione normativa e Regolamento UE 2017/2402

L’ambito applicativo della Legge 130/1999 è stato progressivamente ampliato per includere le operazioni indicate agli artt. 7 e seguenti della stessa legge.

Un cambiamento significativo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2019, data in cui ha iniziato a trovare applicazione il Regolamento (UE) 12 dicembre 2017, n. 2017/2402.

Tale intervento comunitario è volto a far fronte ai rischi insiti nelle operazioni eccessivamente complesse o opache.

L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare i mercati della cartolarizzazione di qualità, evitando il ripetersi delle criticità emerse nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008.

FAQ sulla cartolarizzazione dei crediti

Che cos’è il “patrimonio separato” nella cartolarizzazione?

Il patrimonio separato indica che i crediti ceduti alla società veicolo non si confondono con il suo patrimonio generale. Essi sono vincolati esclusivamente al soddisfacimento dei portatori dei titoli emessi per quella specifica operazione e non possono essere aggrediti da altri creditori della società.

Quali sono le funzioni del Servicer?

Il Servicer si occupa della gestione operativa dei crediti, curando la riscossione, monitorando i debitori e intraprendendo le azioni legali necessarie per assicurare il flusso di cassa destinato ai portatori dei titoli.

Chi è l’Originator?

L’Originator è il soggetto (solitamente una banca o un intermediario finanziario) che detiene i crediti originari e decide di cederli alla società veicolo per ottenere liquidità immediata attraverso l’operazione di cartolarizzazione.

Cosa prevede il Regolamento UE 2017/2402?

Il regolamento europeo mira a creare un quadro normativo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), con lo scopo di mitigare i rischi finanziari e proteggere gli investitori dopo l’esperienza della crisi del 2008.

Desidera che approfondisca i requisiti di trasparenza previsti dal Regolamento UE 2017/2402 per le società veicolo?

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