Il principio di buona fede contrattuale: guida completa

Il concetto di buona fede contrattuale rappresenta il cardine su cui poggia l’intero sistema delle obbligazioni nel diritto civile italiano.

Spesso interpretata riduttivamente come un semplice invito alla correttezza, la buona fede contrattuale è in realtà un precetto giuridico vincolante che impone alle parti un comportamento che vada oltre il mero rispetto letterale delle clausole sottoscritte.

Non si tratta solo di adempiere a una prestazione, come il pagamento di un prezzo o la consegna di un bene, ma di conformare l’intera esecuzione del rapporto a un principio di lealtà reciproca.

In questo articolo analizzeremo la distinzione tra buona fede e correttezza, il limite del ragionevole sacrificio e le gravi conseguenze, come la risoluzione, derivanti dalla loro violazione.

Indice dei contenuti:

  • La natura della buona fede contrattuale come clausola generale
  • Definizione di buona fede in senso oggettivo (Art. 1375 c.c.)
  • La distinzione tra correttezza (obbligo positivo) e buona fede (dovere negativo)
  • Il limite dell’apprezzabile sacrificio e la ragionevolezza
  • Inadempimento e risoluzione del contratto per violazione del dovere di lealtà
  • La buona fede in pendenza della condizione (Art. 1358 c.c.)
  • FAQ: Domande frequenti sulla buona fede contrattuale

La natura della buona fede contrattuale come clausola generale

Quando si perfeziona un accordo, il senso comune suggerisce che l’unica variabile rilevante sia l’osservanza di quanto testualmente riportato nel documento.

Tuttavia, la legge italiana richiede un impegno più profondo. L’universo delle obbligazioni si fonda infatti sulla lealtà reciproca.

La giurisprudenza, tra cui si segnala la recente sentenza del Tribunale di Palermo n. 3695 del 1° ottobre 2025, definisce la buona fede e la correttezza come clausole generali.

Esse operano come vere e proprie valvole di sicurezza che consentono all’ordinamento di adattarsi con flessibilità alle molteplici sfumature dei rapporti umani, impedendo che il formalismo contrattuale diventi uno strumento di prevaricazione.

Definizione di buona fede in senso oggettivo (Art. 1375 c.c.)

Il principio di buona fede contrattuale in senso oggettivo trova il suo fondamento normativo nell’articolo 1375 del Codice Civile. Tale norma impone ai contraenti un dovere che si manifesta prevalentemente in una connotazione negativa.

Sostanzialmente, agire secondo buona fede significa che ciascuna parte ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare un danno ingiusto alla controparte o lederne gli interessi legittimi.

È un imperativo che vieta di agire in modo sleale o di esercitare i propri poteri contrattuali in modo sproporzionato o per finalità estranee a quelle per cui sono stati attribuiti.

L’obiettivo primario è la preservazione della sfera altrui, evitando che il proprio comportamento ne comprometta l’integrità.

Un esempio paradigmatico è riscontrabile nella compravendita di beni usati: la buona fede impedisce al venditore di manipolare il contachilometri di un veicolo o di occultare con l’inganno un difetto grave (come una lesione strutturale al telaio) di cui sia a conoscenza.

La distinzione tra correttezza (obbligo positivo) e buona fede (dovere negativo)

Sebbene nel linguaggio comune i termini siano sovrapposti, la giurisprudenza moderna ha chiarito che correttezza e buona fede sono concetti distinti ma complementari.

Mentre la buona fede (ex art. 1375 c.c.) è un divieto di non fare, la correttezza (richiamata dall’articolo 1175 del Codice Civile) rappresenta un obbligo positivo di fare.

In questa prospettiva:

  • La buona fede è un dovere passivo: “non danneggiare”.
  • La correttezza è un comando attivo: “attivati per tutelare”.

La legge esige che ogni parte tenga un contegno collaborativo volto a proteggere l’interesse della controparte per evitarle un danno.

Riprendendo l’esempio della vendita automobilistica, se la buona fede vieta la frode sul chilometraggio (dovere negativo), la correttezza impone di informare spontaneamente l’acquirente che la cinghia di distribuzione è prossima alla scadenza, anche se non espressamente richiesto, tutelando così l’altro contraente da spese impreviste o guasti improvvisi.

Il limite dell’apprezzabile sacrificio e la ragionevolezza

Il dovere di correttezza non deve essere inteso come un obbligo assoluto o illimitato. Non si richiede a un contraente di anteporre l’altrui interesse al proprio in modo incondizionato. Il criterio cardine è quello della ragionevolezza, che fissa un confine preciso: il limite dell’apprezzabile sacrificio.

Secondo quanto statuito dal Tribunale di Palermo (sent. n. 3695/2025), un soggetto è tenuto ad attivarsi per la tutela della controparte solo finché ciò non richieda un sacrificio eccessivo, irragionevole o sproporzionato. La normativa richiede collaborazione, ma non impone l’eroismo.

Ad esempio, se un venditore è a conoscenza di una delibera comunale imminente che muterà la destinazione d’uso di un terreno, è tenuto per correttezza a informare l’acquirente. Tuttavia, non è obbligato a farsi carico di una perizia geologica estremamente onerosa per fornire dati tecnici che egli stesso non possiede e che l’acquirente potrebbe reperire autonomamente.

Inadempimento e risoluzione del contratto per violazione del dovere di lealtà

La mancata osservanza della buona fede contrattuale non costituisce una semplice mancanza di cortesia, ma è qualificata come un vero e proprio inadempimento contrattuale. La sanzione più incisiva prevista dal sistema è la risoluzione del contratto (art. 1375 c.c.), la quale determina lo scioglimento del vincolo giuridico e il ripristino della situazione precedente, fatte salve le pretese per il risarcimento dei danni.

Questo principio di lealtà è talmente pervasivo da applicarsi anche durante la fase della condizione sospensiva. L’articolo 1358 del Codice Civile impone infatti che, in pendenza della condizione, le parti debbano agire secondo buona fede.

Tale norma è una specifica declinazione del dovere generale di correttezza previsto dall’art. 1175 c.c.

Si pensi al caso di un acquisto immobiliare subordinato all’ottenimento di un mutuo: se l’acquirente omette volutamente di consegnare la documentazione alla banca per far saltare il finanziamento e svincolarsi dall’acquisto, sta agendo in violazione dell’obbligo di buona fede.

In tale circostanza, il venditore ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto o, in determinati casi, chiedere che la condizione si consideri avverata per via della condotta sleale.

FAQ: Domande frequenti sulla buona fede contrattuale

Qual è la principale differenza tra buona fede e correttezza?

La buona fede (art. 1375 c.c.) impone principalmente di non arrecare danno alla controparte (dovere negativo), mentre la correttezza (art. 1175 c.c.) richiede un impegno attivo per tutelare l’interesse altrui (dovere positivo), sempre nei limiti della ragionevolezza.

La violazione della buona fede può portare allo scioglimento del contratto?

Certamente. La violazione di questo obbligo è considerata un inadempimento. La parte lesa può richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento sleale.

Fino a che punto sono obbligato ad aiutare la mia controparte?

L’obbligo sussiste finché l’azione di tutela non comporti un apprezzabile sacrificio. Non sei tenuto a subire costi sproporzionati o danni rilevanti per agevolare l’altro contraente; la legge richiede collaborazione secondo il canone della ragionevolezza.

Cosa accade se una parte impedisce l’avveramento di una condizione?

Secondo l’articolo 1358 c.c., le parti devono agire secondo buona fede durante la pendenza della condizione. Se una parte impedisce slealmente l’avveramento della stessa, la controparte può invocare la risoluzione o le tutele previste per la violazione degli obblighi di lealtà.

Perché la buona fede è definita una “clausola generale”?

Perché è una norma che non descrive un comportamento specifico, ma stabilisce un principio elastico che il giudice applica caso per caso, garantendo che i contratti siano eseguiti con trasparenza e giustizia sostanziale.

Avvertenza: Le informazioni contenute in questa pagina sono fornite esclusivamente a scopo divulgativo generale e non costituiscono in alcun modo parere o consulenza legale professionale. Si invita il lettore a rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per l’analisi dei casi personali.

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