
Fondo intercluso | Accesso alla strada non autorizzato
Il fondo intercluso è un fondo che, per ragioni fisiche o giuridiche, non dispone di un accesso diretto alla via pubblica, rendendo necessaria la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
In presenza di un fondo che non ha accesso diretto alla via pubblica, il proprietario può esercitare un diritto di passaggio su fondi altrui, secondo quanto previsto dall’art. 1051 c.c.
L’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 25088 del 18 settembre 2024 ha ribadito che costituisce un presupposto del diritto alla costituzione della servitù coattiva non solo l’impossibilità fisica di accesso alla pubblica via ma anche l’impossibilità giuridica.




