azioni a tutela dell'eredità

Azioni a tutela dell’eredità

Quando si parla di azioni a tutela dell’eredità ci si riferisce in particolare all’azione di riduzione e all’azione di petizione. Queste azioni, tuttavia, presentano notevoli differenze tanto in ordine ai presupposti per il loro esercizio quanto alle finalità cui sono preordinate.

L’azione di riduzione

L’azione di riduzione mira a far riconoscere la sussistenza di una lesione dei diritti di legittima e, conseguentemente, a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario le disposizioni testamentarie o le donazioni che hanno dato origine a detta lesione.

Le caratteristiche dell’azione di riduzione possono essere così riassunte:

  1. si tratta di un’azione di c.d. accertamento costitutivo. A seguito dell’accertamento da parte del giudice della lesione, si modifica automaticamente il contenuto del diritto del legittimario.
  2. è un’azione relativa, perché va a beneficio del solo legittimario che agisce in giudizio
  3. è un’azione reale con effetti retroattivi, perché spiega i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ad esempio degli eventuali successivi acquirenti del bene oggetto di riduzione) e perché i suoi effetti retroagiscono al momento dell’apertura successione

La legge detta un preciso ordine da seguire per la riduzione:

  1. in primo luogo si dovranno ridurre le disposizioni testamentarie, in modo proporzionale e senza distinzione tra eredi e legatari
  2. in subordine, solo dopo aver esaurito l’asse ereditario, si procederà con la riduzione delle donazioni (partendo dalla più recente e risalendo fino alla prima).

È importante ricordare che per poter esperire l’azione di riduzione è necessario prima procedere con la c.d. imputazione ex se. Si tratta di un’operazione meramente contabile che consente al legittimario di verificare se effettivamente ha subito una lesione di legittima.

Il legittimario che intende agire in riduzione dovrà preliminarmente imputare alla propria porzione di legittima quanto abbia ricevuto dal de cuius, sia in vita attraverso donazioni (anche indirette) sia a seguito della successione ereditaria.

L’onere della previa imputazione ex se può essere escluso dalla volontà del testatore/donante attraverso l’espressa dispensa dall’imputazione.

In particolari circostanze è inoltre richiesto al legittimario, quale ulteriore presupposto per agire in riduzione, la previa accettazione di eredità con beneficio d’inventario.

Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione di riduzione, a differenza dell’azione di petizione che si esaminerà a breve, essa è soggetta all’ordinario termine decennale.

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L’azione di petizione

Questa azione è prevista dall’art. 533 del Codice civile, il quale recita:

l’erede può chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.

È subito evidente una prima grande differenza con l’azione di riduzione:

  • l’azione di petizione spetta agli eredi (tutti) a prescindere dal fatto che rivestano o meno anche la qualifica di legittimari.

L’azione di petizione presuppone quindi l’accertamento della qualità di erede in capo a chi agisce e a tale riconoscimento si accompagna la domanda di condanna alla restituzione di uno/più beni ereditari posseduti da chiunque, a titolo di erede o senza alcun titolo.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche i creditori dell’erede possono esperire l’azione di petizione in via surrogatoria.

Quanto all’onere della prova, colui che agisce è tenuto a provare la morte del de cuius, la sua qualità di erede e la circostanza che i beni oggetto di contesa appartenessero al compendio ereditario.

A differenza dell’azione di riduzione, l’azione di petizione non è soggetta a termine di prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell’acquisto per usucapione.

L’azione di petizione ad un primo sguardo presenta certamente alcune somiglianze con la generale azione di rivendica (ex art. 948 c.c.). Tuttavia tra le due azioni è ravvisabile una netta differenza:

  • con l’azione di rivendica non viene contestata la qualità di erede ma lo stesso diritto di proprietà “originario” del de cuius sui beni ereditari.

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