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Azioni a difesa della proprietà: guida alle tutele petitorie

Le azioni a difesa della proprietà, definite tecnicamente “azioni petitorie”, hanno natura reale in quanto sono volte a far valere un diritto reale e operano su un piano di accertamento definitivo della titolarità del bene.

Il diritto di proprietà, pur essendo un diritto assoluto e pieno, necessita di strumenti giuridici specifici per essere tutelato contro contestazioni, usurpazioni o incertezze di fatto.

Queste azioni, disciplinate dal Codice Civile e supportate da una costante evoluzione giurisprudenziale, garantiscono al proprietario una protezione che va dal recupero materiale del bene fino alla rimozione di molestie di diritto o di fatto.

Indice dei contenuti:

Classificazione delle azioni petitorie

A difesa della proprietà l’ordinamento prevede le cosiddette «azioni petitorie». Tali azioni sono caratterizzate da una natura reale, essendo finalizzate a far valere direttamente il diritto di proprietà sul bene. Il sistema delle tutele si articola in cinque fattispecie fondamentali:

  • L’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.);
  • L’azione di mero accertamento della proprietà;
  • L’azione negatoria (art. 949 c.c.);
  • L’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.);
  • L’azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.).

L’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.

L’«azione di rivendicazione» (c.d. reivindicatio), ai sensi dell’art. 948 c.c., è lo strumento concesso a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso.

La finalità dell’azione è duplice: da un lato mira ad ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e, dall’altro, tende alla condanna di chi lo possiede o lo detiene alla sua immediata restituzione (v. Cass. 12 novembre 2015, n. 23121).

La legittimazione attiva e passiva nella reivindicatio

La legittimazione attiva spetta esclusivamente a chi sostiene di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della cosa (v. Cass. 11 gennaio 2017, n. 472). La legittimazione passiva spetta invece a colui che, avendo il possesso o la detenzione della cosa, possiede la cosiddetta facultas restituendi (v. Cass. 4 ottobre 2018, n. 24260).

Il detentore convenuto in giudizio ha tuttavia la possibilità di chiedere l’estromissione dal processo indicando il soggetto in nome del quale egli detiene la cosa (c.d. laudatio auctoris ex art. 1586 c.c.), permettendo così all’attore di proseguire l’azione contro quest’ultimo.

Le conseguenze della cessazione del possesso in corso di causa

Per l’esperibilità dell’azione, è sufficiente che il convenuto possieda o detenga la cosa al momento della domanda giudiziale.

Qualora egli dovesse cessare di possedere per fatto proprio (ad esempio cedendo il bene a terzi), l’azione può essere legittimamente proseguita nei suoi confronti, anche se verrà meno l’effetto restitutorio diretto.

In questo caso, il convenuto — in quanto dolo desiit possidere — sarà obbligato a recuperare la cosa per l’attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre al risarcimento del danno.

Resta salva la facoltà del proprietario di rivolgersi direttamente contro il nuovo possessore per ottenere la restituzione.

La causa petendi e la natura autodeterminata del diritto

Poiché chi agisce in rivendica fa valere il suo asserito diritto di proprietà, il titolo indicato come fonte del diritto (contratto, usucapione, ecc.) è irrilevante ai fini della domanda.

La proprietà appartiene infatti ai «diritti autodeterminati», ovvero quei diritti individuati solo in base al loro contenuto e non in base al titolo d’acquisto (v. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24435).

Ciò significa che l’attore può modificare in corso di causa l’allegazione del titolo (ad esempio passare da compravendita a usucapione) e il giudice può accogliere la domanda sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato inizialmente.

La prova della proprietà e la “probatio diabolica”

L’onere probatorio per chi agisce in rivendica è particolarmente gravoso (art. 2697 c.c.). L’attore deve dimostrare il suo diritto (v. Cass. 24 aprile 2018, n. 10066) secondo modalità differenti:

  • Acquisto a titolo originario: è sufficiente fornire la prova di tale titolo (es. usucapione o accessione).
  • Acquisto a titolo derivativo: non basta produrre il proprio titolo d’acquisto (es. rogito notarile), poiché l’alienante potrebbe non essere stato il vero proprietario (v. Cass. 10 settembre 2018, n. 21940).
    L’attore deve quindi provare il titolo d’acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare a un acquisto a titolo originario.
    Questa ricerca a ritroso è definita probatio diabolica. Si specifica inoltre che la proprietà immobiliare non può essere provata tramite i soli certificati catastali (v. Cass. 30 aprile 2014, n. 9523).

Merita di essere evidenziato che la Corte di Cassazione ha affermato che nella divisione l’onere della prova delle proprietà è attenuato.

Gli istituti di soccorso probatorio per beni mobili e immobili

Per mitigare il rigore della prova, soccorrono due istituti:

  • Beni mobili non registrati: l’attore può avvalersi della regola «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.), provando di aver ricevuto il possesso in buona fede e in base a un titolo idoneo, anche se l’acquisto fosse avvenuto a non domino.
  • Beni immobili: l’attore deve provare che, pur avendo acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà per usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), avendo avuto il possesso continuato (direttamente o tramite accessione nel possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario.
    L’onere può attenuarsi se il convenuto non contesta l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa (v. Cass. 14 dicembre 2016, n. 25793). Il convenuto può limitarsi ad attendere la prova dell’attore affermando «possideo quia possideo» (v. Cass. 7 giugno 2018, n. 14734).
    L’azione è imprescrittibile, ma va rigettata se il convenuto dimostra l’usucapione del bene.

Differenza tra azione di rivendicazione e azione di restituzione

L’«azione di restituzione» si distingue nettamente dalla rivendica (v. Cass., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305).

Mentre la rivendica ha natura reale e si fonda sul diritto di proprietà, l’azione di restituzione ha natura personale e presuppone un diritto nascente da un rapporto contrattuale (es. restituzione dell’auto dal meccanico, fine locazione) o dalla risoluzione dello stesso (es. risoluzione per mancato pagamento). In tale azione non occorre la prova della proprietà, ma solo quella del diritto alla restituzione (v. Cass. 10 ottobre 2018, n. 25052).

L’azione di mero accertamento della proprietà

Questa azione è rivolta a chi, avendo o meno il possesso della cosa, ha interesse a una pronuncia giudiziale che affermi con efficacia di giudicato il suo diritto di proprietà.

L’obiettivo non è il recupero del bene, ma la rimozione di una situazione di incertezza sulla titolarità dello stesso (v. Cass. 13 marzo 2009, n. 6258).

L’onere della prova è rigoroso come nella rivendica, a meno che l’attore sia nel legittimo possesso, caso in cui deve provare solo il proprio titolo di acquisto (v. Cass. 16 maggio 2016, n. 9959).

L’azione negatoria: tutela contro diritti reali altrui

L’«azione negatoria» (c.d. actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c.) spetta al proprietario per far accertare l’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene (v. Cass. 5 dicembre 2018, n. 31382).

Se le pretese si traducono in opere o molestie, il proprietario può chiedere la condanna alla rimozione, la cessazione delle turbative e il risarcimento del danno (v. Cass. 9 gennaio 2017, n. 203).

Sul piano probatorio, l‘attore non deve fornire la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente un valido titolo d’acquisto (v. Cass. 11 gennaio 2017, n. 472).

Essendo la proprietà presunta libera da pesi, spetta al convenuto dimostrare l’esistenza del diritto che vanta.

L‘azione è imprescrittibile, salvo usucapione del diritto da parte del terzo.

L’azione di regolamento di confini e il conflitto tra fondi

Questa azione (art. 950 c.c.) presuppone l’incertezza oggettiva o soggettiva del confine tra due fondi (v. Cass. 8 febbraio 2013, n. 3130).

Poiché i titoli di proprietà non sono contestati, ma è incerta solo l’estensione delle proprietà contigue, si parla di «conflitto tra fondi» e non di «conflitto di titoli» (v. Cass. 25 settembre 2018, n. 22645).

L’azione mira a stabilire giudizialmente il confine ed eventualmente ottenere la restituzione della striscia di terreno eccedente (v. Cass. 11 luglio 2016, n. 14131).

La prova può essere fornita con ogni mezzo. In mancanza, il giudice si attiene alle mappe catastali. L‘azione è imprescrittibile.

L’azione per apposizione di termini

L’«azione per apposizione di termini» (art. 951 c.c.) si distingue dalla precedente perché presuppone che il confine sia certo (v. Cass. 30 aprile 2014, n. 9512).

La sua funzione è meramente pratica: serve a far apporre o ristabilire i segni materiali (segni lapidei o simboli) del confine che siano venuti a mancare o siano divenuti irriconoscibili (v. Cass. 8 aprile 2011, n. 8100).

FAQ: Domande frequenti sulle azioni a difesa della proprietà

L’azione di rivendicazione è soggetta a prescrizione? No, l’azione di rivendicazione è imprescrittibile poiché il non uso è una facoltà del proprietario. Tuttavia, l’azione non può essere accolta se il convenuto prova di aver acquistato la proprietà per usucapione.

Cosa succede se il convenuto vende il bene durante il processo di rivendica? Il processo prosegue contro il convenuto originario, il quale sarà obbligato a recuperare il bene a sue spese o a corrisponderne il valore, oltre al risarcimento. Il proprietario può comunque agire anche contro il nuovo acquirente.

Qual è l’onere probatorio nell’azione negatoria? A differenza della rivendicazione, nell’azione negatoria l’attore deve produrre solo un valido titolo di acquisto. È il convenuto a dover provare l’esistenza del diritto reale (come una servitù) che sostiene di avere sul fondo.

È possibile usare le mappe catastali come prova? Nelle azioni di rivendicazione e di mero accertamento, i certificati catastali non sono prova della proprietà. Nell’azione di regolamento di confini, invece, le mappe catastali costituiscono uno strumento sussidiario fondamentale qualora manchino altri elementi di prova.

Che differenza c’è tra azione di regolamento di confini e apposizione di termini? Il regolamento di confini serve quando vi è incertezza su dove finisca un fondo e inizi l’altro. L’apposizione di termini si usa quando il confine è certo, ma mancano i segni fisici (come picchetti o muretti) per delimitarlo.

Tabella Comparativa delle Azioni Petitorie

AzioneRiferimento NormativoPresuppostiOnere della Prova
RivendicazioneArt. 948 c.c.Mancanza di possesso; l’attore si afferma proprietario e chiede la restituzione.Rigoroso: probatio diabolica (risalire a un acquisto a titolo originario).
Mero AccertamentoGiurisprudenzialeInteresse a rimuovere l’incertezza sulla titolarità del diritto.Rigoroso (come rivendica), salvo che l’attore sia nel legittimo possesso (basta il titolo).
NegatoriaArt. 949 c.c.Esistenza di pretese o molestie da parte di terzi su diritti reali.Attenuato: basta un valido titolo di acquisto. Spetta al convenuto provare il suo diritto.
Regolamento ConfiniArt. 950 c.c.Incertezza (oggettiva o soggettiva) della linea di confine tra fondi contigui.Ogni mezzo ammesso; in via sussidiaria si ricorre alle mappe catastali.
Apposizione TerminiArt. 951 c.c.Confine certo, ma segni materiali (termini) mancanti o irriconoscibili.Non riguarda la prova del diritto o del confine, ma solo il ripristino dei segni.

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