Azione di petizione ereditaria e legittimazione passiva

L’azione di petizione ereditaria rappresenta uno strumento essenziale per l’erede che intenda ottenere il riconoscimento della propria qualità ereditaria e la restituzione dei beni ereditari.

Nell’ambito dell’azione di petizione ereditaria, particolare rilievo assume la questione della legittimazione passiva, disciplinata principalmente dall’art. 533, comma 1, c.c.

Questo contributo esamina quali soggetti possono essere convenuti in giudizio, distinguendo le diverse ipotesi previste dalla normativa e dalla prassi giurisprudenziale.

Indice dei contenuti

  • La disciplina della legittimazione passiva nell’azione di petizione ereditaria
  • Le due categorie di soggetti legittimati passivamente
    • Il possessore pro herede
    • Il possessore pro possessore
  • La rilevanza del titolo di possesso
  • La legittimazione del detentore
  • L’interversione del possesso
  • Ipotesi particolari: il possesso ad altro titolo

La disciplina della legittimazione passiva nell’azione di petizione ereditaria

La legittimazione passiva nell’azione di petizione ereditaria è disciplinata dall’art. 533, comma 1, c.c., il quale stabilisce che:

«L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi».

Dal tenore letterale della norma emergono due categorie principali di soggetti contro cui l’azione può essere esercitata: il possessore pro herede e il possessore pro possessore.

Le due categorie di soggetti legittimati passivamente

Il possessore pro herede

Il possessore pro herede è colui che detiene i beni ereditari affermando di essere erede, negando così la qualità ereditaria dell’attore.

Ad esempio, si consideri il caso in cui Tizio, vedovo e senza figli, nomini erede per testamento il proprio amico Tullio. I fratelli del defunto, Primo e Secondo, quali successibili ex lege e possessori dei beni, contestano la validità del testamento, affermando di essere gli eredi per legge.

Il possessore pro possessore

Il possessore pro possessore è, invece, colui che detiene i beni senza vantare alcun titolo, limitandosi a possedere e contestando la qualità di erede dell’attore.

Ad esempio, se a seguito della morte di Tizio, i suoi amici Caio e Sempronio si trovano nel possesso dei beni senza dichiarare di essere eredi né indicare alcun diritto al possesso, essi rientrano nella categoria dei possessori pro possessore e possono essere convenuti con l’azione di petizione ereditaria.

La rilevanza del titolo di possesso

È importante sottolineare che la petizione ereditaria non può essere esercitata contro chi possiede il bene ad altro titolo derivante dal defunto, come nel caso di chi detiene il bene per effetto di un contratto di donazione o altro atto di disposizione.

Se, ad esempio, un bene ereditario è stato donato in vita dal de cuius, l’erede che intenda contestare la validità della donazione dovrà proporre un’azione diversa, di natura reale o personale, volta a ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia dell’atto e la conseguente reintegrazione del patrimonio ereditario.

La legittimazione del detentore

La legittimazione passiva alla petizione ereditaria si estende anche al detentore.

In analogia con quanto disposto dall’art. 948 c.c. in tema di azione di rivendicazione — secondo cui «Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene» — si ritiene che anche chi detiene materialmente il bene ereditario possa essere convenuto in giudizio.

In particolare, è pacifico che l’azione possa essere proposta contro il detentore che abbia mutato la natura del proprio rapporto con il bene tramite l’interversione del possesso.

L’interversione del possesso

L’interversione del possesso si realizza quando il detentore compie un atto esteriore inequivoco di opposizione al diritto altrui, divenendo possessore.

L’art. 1141, comma 2, c.c. dispone, infatti, che:

«Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale».

Una volta avvenuta l’interversione del possesso, il detentore diviene possessore senza titolo e, pertanto, rientra tra i soggetti contro cui può essere esperita la petizione ereditaria ex art. 533 c.c.

Ipotesi particolari: il possesso ad altro titolo

Come già evidenziato, la petizione ereditaria non può essere proposta contro chi detiene il bene a titolo derivato dal de cuius che ne giustifichi il possesso.

Ad esempio, se un bene ereditario è stato concesso in comodato gratuito a Filano, l’erede non potrà agire con la petizione d’eredità, ma dovrà proporre un’azione diversa, di carattere personale o reale, per ottenere la restituzione del bene.

In tal caso, sarà necessario dimostrare l’inesistenza o l’estinzione del titolo che giustifica il possesso o, se del caso, ottenere la risoluzione del rapporto giuridico da cui deriva il diritto di detenere il bene.

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