Azione di ingiustificato arricchimento senza contratto

L’azione di ingiustificato arricchimento senza contratto è ammissibile anche quando il rapporto contrattuale sia stato escluso per difetto di prova.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di un arricchimento ingiustificato, la tutela ex art. 2041 c.c. può essere concessa in via subordinata, purché risulti rispettata la regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c..

Questo articolo analizza la tematica alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 11336/2025, approfondendo presupposti, limiti e applicazioni giurisprudenziali della disciplina.

Indice dei contenuti

  • L’azione di arricchimento senza causa: presupposti e finalità
  • La regola di sussidiarietà prevista dall’art. 2042 c.c.
  • La vicenda decisa con l’ordinanza Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2025, n. 11336
  • L’interpretazione delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità
  • Ammissibilità dell’azione dopo il rigetto della domanda contrattuale
  • Il fondamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.

L’azione di arricchimento senza causa: presupposti e finalità

L’art. 2041 c.c. disciplina l’azione generale di arricchimento senza causa, stabilendo che «chi, senza una giusta causa, si arricchisce a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».
L’azione ha carattere residuale e sussidiario, configurandosi come rimedio per tutelare chi abbia subito una perdita patrimoniale a vantaggio altrui in assenza di un valido titolo giustificativo, quale un contratto, una legge o una sentenza.

I presupposti dell’azione sono:

  • Arricchimento del convenuto;
  • Depauperamento del soggetto attore;
  • Nesso causale tra l’arricchimento e il depauperamento;
  • Assenza di giusta causa (cioè di un titolo idoneo a giustificare l’arricchimento);
  • Assenza di altro rimedio esperibile, come previsto dall’art. 2042 c.c..

La regola di sussidiarietà prevista dall’art. 2042 c.c.

L’art. 2042 c.c. prevede che «non è ammessa l’azione di arricchimento quando il danneggiato può far valere un’altra azione per ottenere la riparazione del pregiudizio subito».

La funzione sussidiaria dell’azione impone che essa sia esperibile solo quando manchi un’altra azione tipica, non quando l’azione contrattuale, extracontrattuale o legale sia semplicemente risultata infondata o inefficace per ragioni come la prescrizione, la decadenza o la carenza di prova.

L’interpretazione della giurisprudenza prevalente è nel senso che l’azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata, a condizione che il titolo principale (es. contratto) sia risultato insussistente e non semplicemente non provato.

La vicenda decisa con l’ordinanza Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2025, n. 11336

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11336/2025 ha riguardato una domanda subordinata di arricchimento proposta da un progettista, l’Ing. F.P., che aveva prestato attività professionale in favore di due privati, utilizzata per ottenere un permesso a costruire.

La domanda principale, fondata su un presunto contratto di prestazione d’opera, è stata rigettata dal Tribunale di Salerno per carenza di prova dell’incarico professionale. La domanda subordinata, proposta ex art. 2041 c.c., era stata inizialmente dichiarata inammissibile per violazione del principio di sussidiarietà.

La Corte d’Appello ha invece accolto l’appello del professionista, riconoscendo l’ingiustificato arricchimento dei convenuti e condannandoli al pagamento dell’indennizzo.

La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, rigettando il ricorso e chiarendo che l’azione ex art. 2041 c.c. è ammissibile anche dopo il rigetto della domanda contrattuale, se il rapporto è risultato insussistente.

L’interpretazione delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità

La decisione del 2025 richiama un principio già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile in via subordinata, purché sia rispettata la regola di sussidiarietà. In particolare, è ammissibile quando il rapporto contrattuale sia stato escluso per carenza ab origine del titolo giustificativo.

Secondo le Sezioni Unite:

«La domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – fondata su contratto, legge o clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; essa è invece preclusa se tale azione è rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o nullità per illiceità del contratto.»

Nel caso in esame, l’azione contrattuale è stata rigettata per assenza del titolo, e non per prescrizione o altri motivi ostativi, rendendo pertanto legittima la proposizione della domanda ex art. 2041 c.c..

Ammissibilità dell’azione dopo il rigetto della domanda contrattuale

La Cassazione ha chiarito che il rigetto della domanda principale non esclude automaticamente l’ammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, purché si accerti che il titolo contrattuale fosse inesistente e non solo inefficace.

Nel caso dell’Ing. F.P., è emerso che:

  • l’attività progettuale era stata effettivamente svolta;
  • il progetto era stato utilizzato per ottenere il permesso di costruire;
  • i beneficiari dell’opera avevano tratto un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo.

Questi elementi hanno giustificato il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., confermando la legittimità della domanda subordinata a fronte del rigetto della pretesa contrattuale.

Il fondamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.

Il rimedio previsto dall’art. 2041 c.c. non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e mira a riequilibrare due patrimoni alterati da una situazione di vantaggio senza causa.

Nel caso in oggetto, il valore del progetto era stato effettivamente utilizzato dai convenuti, determinando un arricchimento, sebbene il progettista non fosse riuscito a dimostrare l’esistenza formale del contratto.

Il giudice di merito ha liquidato l’indennizzo in misura pari al valore dell’utilità ricevuta dai convenuti, e ha previsto:

  • IVA e CAP;
  • interessi moratori al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al saldo.

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