azione di riduzione

Azione di riduzione | Guida Completa

L’azione di riduzione è lo strumento giuridico a disposizione del legittimario leso o pretermesso per ottenere il riconoscimento della lesione dei propri diritti di legittima e far dichiarare inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie o le donazioni che pregiudicano la sua quota riservata.

La sua funzione è specifica e distinta da altre azioni successorie, e si inserisce nel più ampio quadro della tutela dei legittimari.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio i presupposti, la natura giuridica, gli effetti e i riferimenti normativi rilevanti, offrendo un approfondimento completo sul tema.

Indice dei contenuti:

  • Carattere e natura giuridica dell’azione di riduzione
    • Natura dell’azione
    • Caratteristiche dell’azione
  • Presupposti per l’esperibilità dell’azione
  • Imputazione ex se e dispensa dall’imputazione
  • Il calcolo della quota di legittima: massa fittizia, relictum e donatum
  • Riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni
  • Riflessioni sulla natura della dispensa e sua revocabilità
  • Decorrenza del termine di prescrizione
  • Rinunzia all’azione di riduzione

Carattere e natura giuridica dell’azione di riduzione

L’azione di riduzione è concessa al legittimario che ritiene di essere stato leso o pretermesso nei suoi diritti di legittima. Non si tratta di un’azione che mette in discussione la validità della disposizione lesiva (che rimane valida), ma ha come esclusiva finalità quella di farla dichiarare inefficace nei confronti del legittimario leso.

Natura dell’azione

L’azione presenta natura di accertamento costitutivo: il giudice, accertando l’esistenza della lesione, modifica il contenuto del diritto del legittimario.

Se il legittimario era stato pretermesso, ne deriva la sua qualifica di erede; se era leso, la sua quota ereditaria aumenta sino alla porzione di legittima spettante.

Caratteristiche dell’azione

  • Azione relativa: produce effetti solo nei confronti del legittimario che la propone.
  • Azione reale con effetti retroattivi: incide anche nei confronti dei terzi aventi causa, con efficacia che retroagisce al momento dell’apertura della successione.
  • Azione che non determina un trasferimento: la sentenza che accoglie l’azione non crea un trasferimento a favore del legittimario, ma si limita a dichiarare inefficace la disposizione nei suoi confronti.

Presupposti per l’esperibilità dell’azione

I presupposti fondamentali per l’esperimento dell’azione sono due:

a) Lesione o pretermissione

La lesione della legittima si verifica quando al legittimario è stata attribuita una quota inferiore rispetto a quella che gli spetta per legge. La pretermissione avviene quando il legittimario è stato del tutto escluso dalla successione.

Attenzione: per ridurre donazioni o legati a favore di soggetti che non sono coeredi, il legittimario deve aver accettato con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). Tale requisito garantisce trasparenza nei confronti del destinatario della disposizione lesiva, consentendo di conoscere la consistenza del patrimonio ereditario.

b) Imputazione ex se

Il legittimario deve imputare alla propria quota le donazioni o i legati ricevuti in vita dal de cuius. L’imputazione è l’operazione che consente di verificare se, tenuto conto di quanto già ricevuto, esista effettivamente una lesione.

Non è necessaria l’imputazione se il de cuius ha dispensato espressamente il legittimario da essa. In tal caso, il beneficio grava sulla quota disponibile.

Imputazione ex se e dispensa dall’imputazione

Natura giuridica della dispensa

La dispensa dall’imputazione è un negozio mortis causa, in quanto produce effetti solo alla morte del donante. La dottrina prevalente la considera un negozio autonomo, e può essere contenuta in:

  • Testamento
  • Atto di donazione
  • Atto successivo (purché con le forme previste per la donazione: atto pubblico e due testimoni)

Revocabilità della dispensa

La questione della revocabilità è controversa:

  • Se contenuta in un testamento, può essere revocata con un successivo testamento, anche redatto in forma diversa.
  • Se contenuta in una donazione, la dottrina maggioritaria nega la possibilità di revoca unilaterale mediante atto inter vivos: è necessario il consenso del donatario.
  • Tuttavia, una parte della dottrina sostiene la revocabilità per atto unilaterale, valorizzando l’autonomia del negozio.

Caso particolare della rappresentazione

In caso di successione per rappresentazione, il rappresentante deve imputare anche quanto ricevuto dal rappresentato, secondo un’interpretazione orientata a evitare abusi e garantire il rispetto della quota di legittima.

Il calcolo della quota di legittima: massa fittizia, relictum e donatum

Per comprendere se vi sia stata una lesione di legittima – e quindi se sia esperibile l’azione di riduzione – è indispensabile determinare correttamente la quota spettante al legittimario. Questo calcolo non si basa semplicemente sull’attivo ereditario residuo al momento dell’apertura della successione, ma su una massa teorica, detta massa fittizia, ricostruita secondo i criteri previsti dall’art. 556 c.c.

Cos’è la massa fittizia

Secondo l’art. 556 c.c., per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre (la quota disponibile), si procede con le seguenti operazioni:

“Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.”

Il calcolo, dunque, si basa sulla seguente formula:

Massa fittizia = relictum – debiti + donatum

  • Relictum: è l’insieme dei beni esistenti al momento dell’apertura della successione.
  • Debiti: si sottraggono i debiti ereditari, per ottenere il patrimonio netto.
  • Donatum: si aggiungono i beni donati in vita dal defunto, valutati secondo le regole della collazione.

È su questa massa che si calcola la quota riservata per legge al legittimario. Da questo derivano due importanti conseguenze:

  1. La quota di legittima è una frazione ideale di un valore teorico, non di un singolo bene o solo del relictum.
  2. La presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius può incidere profondamente sul rispetto o meno della quota riservata.

Esempio pratico: un figlio come unico legittimario

Si consideri il seguente caso:

  • Relictum: 100
  • Debiti: 0
  • Donatum: 100
  • Legittimario: 1 figlio

Il figlio ha diritto, ex art. 537 c.c., a 1/2 del patrimonio netto complessivo (cioè della massa fittizia):

Massa fittizia = 100 (relictum) – 0 (debiti) + 100 (donatum) = 200

Quota spettante al figlio: 200 × 1/2 = 100

Se il figlio non ha ricevuto donazioni in vita, per rispettare la sua legittima egli dovrà ricevere, a titolo di eredità, l’intero relictum. Solo così potrà raggiungere il valore di 100 cui ha diritto. Un’istituzione ereditaria per una quota inferiore determinerebbe una lesione e renderebbe possibile l’azione di riduzione.

Esempio con coniuge come unico legittimario

Altro esempio:

  • De cuius: A, coniuge di B
  • Relictum: 120
  • Debiti: 20
  • Donatum: 40
  • Legittimario: solo il coniuge B

Passaggi del calcolo:

  1. Quota di legittima del coniuge: 1/2 del patrimonio netto (art. 540 c.c.)
  2. Massa fittizia: (120 – 20) + 40 = 140
  3. Quota di legittima del coniuge: 140 × 1/2 = 70
  4. Per non ledere la legittima, al coniuge deve essere attribuito un valore netto di 70 sul patrimonio.

Poiché il patrimonio netto (relictum – debiti) è pari a 100, il coniuge dovrà essere istituito erede per una quota di 70/100 = 7/10. Solo così otterrà in concreto un valore patrimoniale corrispondente alla sua quota di riserva.

I legati e il donatum

Ai fini del calcolo della massa fittizia, è preferibile considerare i legati (sia quelli di specie che obbligatori) nel donatum, anziché nel relictum. Questa scelta evita di confondere ciò che effettivamente compone l’eredità disponibile al momento della morte con attribuzioni già effettuate per volontà testamentaria o in vita

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Riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni

L’azione di riduzione può colpire sia le disposizioni testamentarie che le donazioni.

Articoli di riferimento

  • Art. 553 c.c.: disciplina la riduzione delle porzioni nei casi di successione legittima, in presenza di legittimari. Le porzioni degli altri successibili sono ridotte proporzionalmente, nei limiti necessari per integrare la quota spettante ai legittimari.
  • Art. 554 e 558 c.c.: affermano che le disposizioni testamentarie si riducono proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari.
  • Art. 555 c.c.: stabilisce che la riduzione delle donazioni avviene solo dopo aver esaurito l’asse testamentario.
  • Art. 559 c.c.: stabilisce l’ordine di riduzione delle donazioni, che procede dalla più recente alla più remota e non è derogabile.

Successione legittima e riduzione

Anche in assenza di testamento, quando la successione è ab intestato, la riduzione non opera automaticamente: è sempre necessaria l’azione giudiziale di riduzione, che accerti la lesione.

Riflessioni sulla natura della dispensa e sua revocabilità

La revocabilità della dispensa dall’imputazione rappresenta un nodo interpretativo rilevante:

  • Se si considera la dispensa un negozio autonomo, può essere revocata:
    • per testamento (in ogni caso)
    • per atto unilaterale inter vivos (secondo una parte minoritaria della dottrina)
  • Se invece si ritiene che la dispensa perda autonomia quando è inserita nella donazione, la revoca richiede il consenso del donatario.

La giurisprudenza tende a ritenere prevalente l’interpretazione che nega la revocabilità unilaterale inter vivos, per la necessità di rispettare l’equilibrio contrattuale tipico della donazione.

Decorrenza del termine di prescrizione

La prescrizione dell’azione di riduzione è decennale. Tuttavia, il dies a quo è oggetto di un’evoluzione interpretativa.

Le diverse ipotesi

  1. Donazione o successione legittima: il termine decorre dall’apertura della successione.
  2. Lesione da legato: decorre dalla pubblicazione del testamento, poiché il legato si acquista automaticamente.
  3. Lesione da istituzione di erede: decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del soggetto che riceve oltre il dovuto.

Evoluzione giurisprudenziale

  • Cass. 5920/1999: introduce la distinzione tra pubblicazione del testamento (per i legati) e apertura della successione (per le donazioni).
  • Cass. Sez. Un. 20644/2004: afferma che la prescrizione non può decorrere dalla pubblicazione, perché non è detto che il beneficiario accetti l’eredità. Preferisce quindi farla decorrere dall’accettazione.

Critiche: non sempre vi è una formale accettazione (es. silenzio o inerzia), il che rende l’identificazione del termine iniziale incerta e controversa.

Rinunzia all’azione di riduzione

La rinunzia all’azione di riduzione è ammissibile e segue le regole generali.

  • Termine di prescrizione: dieci anni.
  • Dies a quo: controverso. Secondo l’orientamento tradizionale, decorre dall’apertura della successione.
  • Tuttavia, a seconda della natura della lesione (donazione, legato, istituzione di erede), può seguire le regole viste per la decorrenza dell’azione stessa.

La rinuncia deve essere valutata con attenzione, in quanto comporta la stabilizzazione delle attribuzioni ereditarie a favore degli altri beneficiari, anche se lesive.

Avvocato successioni Alessandro Paccosi

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