Nel contesto del diritto civile italiano, la normativa relativa agli “atti emulativi” si inserisce nell’ambito della regolamentazione del godimento dei beni di proprietà, tutelando i diritti dei vicini e prevenendo comportamenti che, pur essendo giuridicamente leciti, siano realizzati con lo scopo di danneggiare o arrecare molestia ad altri.
Gli atti emulativi, definiti dall’articolo 833 del Codice Civile, sono espressamente vietati quando non perseguono un’utilità legittima per chi li compie, ma sono volti esclusivamente a danneggiare il prossimo.
Cosa sono gli atti emulativi: definizione e riferimenti normativi
Il Codice Civile all’articolo 833 stabilisce che al proprietario di un bene è precluso effettuare atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.
Tali atti vengono definiti “atti emulativi” e rappresentano una forma di abuso del diritto.
L’opinione prevalente in dottrina considera il divieto degli atti emulativi come un’espressione del principio generale che vieta l’abuso del diritto, come confermato dalla giurisprudenza, in particolare dalla Cassazione nella sentenza n. 6823 del 19 marzo 2013.
Requisiti degli atti emulativi
Perché un atto di godimento di un bene sia considerato emulativo e, quindi, vietato, devono concorrere due presupposti fondamentali:
- Presupposto oggettivo: l’atto non deve procurare alcun beneficio o utilità per chi lo compie. In altre parole, il proprietario non deve trarre vantaggi dal suo comportamento, come sancito dalla sentenza della Cassazione n. 27916 del 31 ottobre 2018.
- Presupposto soggettivo: l’intenzione di danneggiare o arrecare molestia ad altri, nota anche come animus aemulandi o animus nocendi. La giurisprudenza ritiene che tale intenzione possa essere presunta in presenza di atti che non giustifichino un interesse per il proprietario e che, al contrario, possano lesionare gli interessi altrui.
Esempi di atti emulativi
La giurisprudenza offre numerosi esempi di atti che sono stati considerati emulativi.
Ad esempio, è stato ritenuto emulativo il comportamento del proprietario che pianta alberi senza alcuna utilità per se stesso, ma con l’intento di ostacolare la vista panoramica di una villa confinante.
Un altro esempio riguarda l’installazione di una finta telecamera sul muro di recinzione, orientata verso il balcone del vicino, con l’evidente scopo di recare disturbo.
Entrambi questi comportamenti sono stati considerati atti emulativi e pertanto vietati.
Il comportamento omissivo e il divieto di atti emulativi
Un aspetto interessante riguarda il comportamento omissivo del proprietario, che potrebbe anch’esso essere finalizzato a danneggiare il vicino, ma non rientra nel divieto di atti emulativi.
La giurisprudenza ha escluso che un comportamento omissivo, come nel caso di chi lasci crescere arbusti spontanei sul proprio fondo per impedire la vista suggestiva del vicino, possa essere considerato illegittimo. La sentenza n. 10250 del 20 ottobre 1997 ha confermato che un comportamento del genere non costituisce atto emulativo, poiché non vi è un atto attivo di disturbo ma solo una condotta omissiva.
Conclusioni sugli atti emulativi
Il divieto di atti emulativi sancito dall’articolo 833 c.c. rappresenta una forma di tutela del godimento dei beni di proprietà, mirando a prevenire comportamenti che, pur rientrando formalmente nel diritto di proprietà, siano motivati esclusivamente dalla volontà di danneggiare o recare fastidio ai vicini.
È importante che i proprietari si attengano a questi principi per evitare azioni che possano risultare dannose e non incorrere in azioni legali.
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