La presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione assembleare, prevista dall’art. 1335 c.c., assume una rilevanza centrale nell’ambito delle delibere condominiali.
La recente sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21 febbraio 2025 n. 840 fornisce l’occasione per analizzare i presupposti, i limiti e gli effetti della comunicazione dell’avviso assembleare, anche alla luce dell’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Indice dei contenuti
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale come atto unilaterale recettizio
- Il ruolo dell’art. 66 disp. att. c.c. e i requisiti di validità della convocazione
- Il vizio della convocazione: annullabilità della delibera e legittimazione all’impugnazione
- La possibilità di superare la presunzione di conoscenza
- La sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 840/2025: impossibilità incolpevole di ricezione
- Conclusioni interpretative e implicazioni operative
La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
L’art. 1335 c.c. stabilisce che “la dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
La norma si fonda su una presunzione iuris tantum, che attribuisce rilevanza alla ricezione formale dell’atto, prescindendo dalla concreta lettura dello stesso.
Nel caso di comunicazioni condominiali, questa presunzione viene frequentemente in rilievo per valutare se il condomino sia stato regolarmente convocato all’assemblea.
La ricezione presso l’indirizzo del destinatario, e non necessariamente nelle sue mani, è sufficiente ad attivare la presunzione, salvo prova contraria.
L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale come atto unilaterale recettizio
L’avviso di convocazione dell’assemblea è qualificato come atto unilaterale recettizio. Tale qualificazione comporta che l’atto produce effetti nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, come previsto dall’art. 1335 c.c.
La giurisprudenza ha ribadito la natura recettizia dell’avviso (Cass. civ., 30 ottobre 2020, n. 24041), evidenziando che non è sufficiente la sola spedizione dell’atto, ma è necessaria la sua ricezione, seppure mediata da strumenti come la raccomandata o la PEC.
Il ruolo dell’art. 66 disp. att. c.c. e i requisiti di validità della convocazione
L’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., così come modificato dalla legge n. 220/2012, prescrive che l’avviso di convocazione debba essere “comunicato a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione”.
L’espressione “comunicato” deve essere letta in correlazione con l’art. 1335 c.c., nel senso che la comunicazione si intende perfezionata solo quando l’atto giunge all’indirizzo del destinatario.
Non è pertanto sufficiente la semplice spedizione, ma è necessario l’arrivo dell’avviso nel luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del condomino. Come ha precisato la Cassazione (Cass. civ., 12 marzo 2021, n. 7066; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18635), la prova dell’invio non equivale alla prova della comunicazione.
Il vizio della convocazione: annullabilità della delibera e legittimazione all’impugnazione
La mancata o irregolare comunicazione dell’avviso di convocazione non comporta la nullità, ma l’annullabilità della deliberazione assembleare.
Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6735), la quale ha affermato che il vizio procedimentale produce un’invalidità relativa, azionabile esclusivamente dal condomino al quale l’avviso non è stato correttamente comunicato.
La legittimazione ad agire spetta unicamente al singolo avente diritto pretermesso, in forza degli artt. 1324 e 1441 c.c., con l’onere di provare l’irregolarità della comunicazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
La possibilità di superare la presunzione di conoscenza
Nonostante l’operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., la norma prevede che essa possa essere superata mediante prova contraria. Il destinatario può infatti dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia dell’atto.
La giurisprudenza ha specificato che tale prova deve riguardare circostanze eccezionali ed estranee alla volontà del destinatario, tali da impedire con assolutezza la ricezione dell’atto e l’ordinaria diligenza nel prenderne visione. Esempi tipici sono la malattia improvvisa, il ricovero ospedaliero o l’assenza forzata dal luogo di residenza.
La sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 840/2025: impossibilità incolpevole di ricezione
Con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 840, la Corte d’appello di Napoli ha annullato una deliberazione assembleare adottata il 9 giugno 2017.
La decisione ha riformato il giudizio di primo grado, accogliendo l’impugnazione proposta dal condomino che non aveva potuto ricevere l’avviso di convocazione, in quanto ricoverato in una struttura sanitaria.
I giudici di merito hanno ritenuto provata l’impossibilità incolpevole del condomino di ricevere la comunicazione, rilevando che l’avviso di giacenza era stato depositato il 31 maggio 2017, quando egli era già ospedalizzato. In tal modo, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è stata superata con una prova specifica, conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui l’avviso di convocazione deve essere comunicato nel termine minimo di cinque giorni prima della data dell’assemblea in prima convocazione (8 giugno 2017), e che la mera giacenza della raccomandata non costituisce comunicazione effettiva, qualora il destinatario si trovi in condizioni oggettive e non colpose che gli impediscano di prenderne conoscenza.
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