Adempimento del terzo art. 1180 c.c.

Adempimento del terzo art. 1180 c.c. | Guida Legale

L’adempimento del terzo, previsto dall’art. 1180 c.c., è un istituto giuridico caratterizzato dall’adempimento spontaneo da parte di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio (c.d. terzo) del debito altrui nei confronti del creditore.

L’elemento caratterizzante dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., che lo differenzia tra l’altro dall’istituto della delegazione di pagamento, è dato proprio dalla spontaneità dell’adempimento da parte del terzo, senza che alla base vi sia un incarico ricevuto dal debitore (o comunque anche ove presente non sia stato manifestato esteriormente).

Funzione dell’adempimento del terzo

In merito alla funzione dell’adempimento del terzo, si possono citare tre tesi:

1) Secondo alcuni l’adempimento del terzo non realizzerebbe il credito e non attuerebbe l’obbligo.

2) Secondo una tesi opposta, l’istituto in esame avrebbe la funzione di realizzare il credito (il creditore invero riceve quando dovuto) e di attuare l’obbligo (il terzo agirebbe come sostituto del debitore);

3) Secondo invece una terza teoria (preferibile), l’adempimento ex art. 1180 c.c. da un lato realizzerebbe credito ma, dall’altro, non attuerebbe dell’obbligo poiché il debito sarebbe pagato da un soggetto diverso dal debitore. Ciò troverebbe conferma dal fatto che, salvo casi particolari (es. liberalità indiretta), il terzo (c.d. solvens) che ha adempiuto al posto del debitore ha diritto di richiedere al debitore quanto pagato in sua vece (mediante la surrogazione per volontà del creditore ovvero con l’azione di regresso).

Natura giuridica dell’adempimento del terzo

Secondo al teoria prevalente, l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. è definibile come:

  • negozio giuridico e non atto giuridico in senso stretto → il terzo deve possedere la capacità di agire
  • negozio giuridico unilaterale e non contratto → in quanto il debitore può opporsi solamente nei due casi indicati dalla legge
  • negozio giuridico astratto → perché prescinde da qualsiasi rapporto da debitore e terzo.

In sintesi: il terzo di cui all’art. 1180 c.c., è un terzo estraneo al rapporto obbligatorio consapevole di adempiere all’obbligazione di un’altra persona. Adempie spontaneamente ed unilateralmente l’obbligazione altrui.

Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo?

Ai sensi dell’art. 1180 c.c. il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solamente in due casi:

1) Quando ha interesse all’esecuzione personale del debitore (es. quando la prestazione è infungibile);

2) Quando il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. Il debitore in determinati casi, infatti, potrebbe non essere d’accordo (es. debito prossimo alla prescrizione). L’opposizione del debitore deve comunque essere giustificata.

Modalità di adempimento da parte del terzo

Premesso che il terzo solvens ha diritto a ricevere la quietanza da parte del creditore, sono diverse le modalità attraverso le quali il terzo può adempiere spontaneamente al debito altrui. In particolare l’adempimento ex art. 1180 c.c. può avvenire:

A) Attraverso la medesima prestazione dedotta in obbligazione tra creditore e debitore;

B) Mediante una “prestazione in luogo dell’adempimento” ai sensi dell’art. 1197 c.c. (c.d. datio in solutum).

Al contrario, si ritiene non ammessa la compensazione in quanto presuppone la reciprocità dei rapporti debito-credito.

Quali sono i rapporti tra terzo e debitore dopo l’adempimento ex art. 1180 c.c.?

A seguito dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione altrui, il terzo solvens nei confronti del debitore può recuperare quanto pagato attraverso:

A) la surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.)

B) azione di regresso (eccetto il caso in cui il terzo abbia adempiuto spontaneamente a titolo di liberalità indiretta).

Istituti affini dall’adempimento del terzo

Adempimento del terzo ed espromissione: l’espromissione è il negozio giuridico in forza del quale il terzo si obbliga nei confronti del creditore. La differenza sta nel fatto che mentre nell’espromissione il terzo adempie all’obbligazione altrui in quanto “obbligato”, nell’adempimento ex art. 1180 c.c. il terzo agisce in modo spontaneo.

Adempimento del terzo ed indebito soggettivo (art. 2036 c.c.). L’indebito soggettivo si ha quando il terzo va a pagare perché “si crede debitore. Nell’adempimento ex art. 1180 c.c. il terzo è consapevole di non essere debitore.

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