L’actio interrogatoria è l’azione giudiziale rivolta al delato che non abbia ancora deciso se accettare o rinunciare all’eredità offerta.
È disciplinata, dal punto di vista sostanziale dall’art. 481 del Codice civile e da quello procedurale dall’art. 749 c.p.c. e rientra tra i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Indice dei contenuti:
- Actio interrogatoria e accettazione dell’eredità
- Effetti dell’actio interrogatoria
- Natura giuridica della perdita del diritto di accettare
- Actio interrogatoria ed indegnità a succedere
- La procedura dell’actio interrogatoria
- Avvocato per actio interrogatoria
Actio interrogatoria e accettazione dell’eredità
L’istituto dell’actio interrogatoria è strettamente legato al tema dell’accettazione e della rinuncia all’eredità.
L’actio interrogatoria, infatti, è uno strumento il cui fine è quello di “accelerare” il procedimento di devoluzione dell’eredità nel caso in cui un chiamato in subordine abbia interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all’eredità.
Per comprendere pienamente la ratio e la funzione dell’actio interrogatorio nel sistema della successione ereditaria, è necessario richiamare alcuni regole fondamentali legate all’accettazione dell’eredità.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 480 del codice civile, il diritto di accettare l’eredità è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione (per approfondire il tema dell’apertura della successione ti consiglio di leggere anche questo contributo).
L’aspetto che più rileva in questo contesto è costituito dal fatto che il suddetto termine di prescrizione decorre, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati, cioè per tutti gli ulteriori chiamati all’eredità la cui delazione è subordinata alla mancata accettazione dell’eredità da parte dei primi chiamati. Ciò vale anche nel caso in cui i chiamati ulteriori non siano a conoscenza dell’apertura della successione.
Probabilmente non tutti sanno cosa si intende per “chiamati in subordine”. Un esempio chiarirà il significato.
Supponiamo che Tizio nel testamento abbia nominato erede universale il figlio Primo e, nel caso in cui Primo non possa o non voglia accettare l’eredità, gli sostituisca l’amico Mevio.
In questo contesto Mevio è il chiamato in subordine.
Le uniche eccezioni a questo principio fissate dal Codice civile riguardano:
a) i chiamati all’eredità sottoposti a condizione sospensiva. Per costoro, infatti, il termine non decorre fino all’avveramento dell’evento dedotto in condizione
b) i chiamati all’eredità a seguito di accertamento giudiziale della filiazione. In questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la filiazione
c) infine, il termine decennale non corre nei confronti dei chiamati ulteriori, qualora vi sia stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario sia venuto meno.
Sintetizzando per punti quanto finora illustrato, è importante tenere a mente che:
- il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione
- il termine decennale decorre anche nei confronti dei chiamati in subordine
- le uniche eccezioni a tale principio sono previste dall’art. 480 c.c.
Effetti dell’actio interrogatoria
Ciò premesso, analizziamo cosa dispone l’articolo 481 del Codice civile riguardo all’actio interrogatoria:
“Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato il chiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.
Pertanto, la legge consente ai chiamati in subordine di domandare al Giudice la fissazione di un termine al delato attuale affinché lo stesso dichiari se intende accettare o rinunciare all’eredità.
In caso di mancata risposta nel termine indicato il delato perderà il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l’eredità.
È importante ribadire, infatti, che i “chiamati ulteriori” o “chiamati in subordine” non sono immediatamente delati, perché la delazione a loro favore è subordinata alla mancata accettazione dell’eredità da parte dei primi chiamati. Conseguentemente, oltre a non poter accettare l’eredità non potranno neppure esercitare i poteri di amministrazione e vigilanza attribuiti dall’art. 460 del Codice civile.
Alla luce di quanto illustrato, possiamo affermare che l’actio interrogatoria costituisce l’unico rimedio previsto dalla legge per evitare la prescrizione del diritto di accettare l’eredità dei chiamati ulteriori prima del verificarsi della delazione.
Giunti a questo punto un esempio potrà aiutare a comprendere meglio il meccanismo dell’actio interrogatoria.
Ipotizziamo che Tizio abbia nominato erede universale l’unico figlio Primo e, qualora Primo non possa o non voglia accettare l’eredità, istituisce erede al suo posto Caio.
Alla morte di Tizio, il figlio Primo sarà il delato attuale e Caio il chiamato in subordine. Il termine di prescrizione decennale per accettare l’eredità inizierà a correre per entrambi.
Primo potrebbe non aver interesse a dichiarare se accettare o meno l’eredità di Tizio e lasciar decorrere il termine decennale.
Caio, se è interessato all’eredità di Tizio, prima dello scadere dei 10 anni potrà esperire l’actio interrogatoria per far assegnare dal Giudice un termine a Primo per dichiarare formalmente se intende accettare o rinunciare all’eredità.
Qualora Primo non effettui la dichiarazione nel termine fissato, egli perderà il diritto di accettare l’eredità e quindi Caio avrà la possibilità subentrare.
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Natura giuridica della perdita del diritto di accettare
La dottrina si è interrogata circa la natura giuridica relativa alla perdita del diritto di accettare da parte del primo chiamato che non abbia risposto nei termini indicati dal giudice a seguito di esperimento di actio interrogatoria:
- secondo una prima tesi sarebbe una ipotesi di rinunzia all’eredità presunta.
- tuttavia, secondo la dottrina preferibile, non si tratterebbe di una vera rinuncia ma una perdita del diritto di accettare slegata da un comportamento negoziale (decadenza del diritto di accettare l’eredità).
Rapporti con l’indegnità a succedere
L’istituto in esame presente inoltre degli importanti collegamenti anche con l’indegnità a succedere.
Come già illustrato nell’articolo dedicato all’indegnità a succedere, il soggetto che ha posto in essere le condotte che comportano indegnità perde ogni diritto sull’eredità soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva dell’indegnità. Tale sentenza è finalizzata, appunto, all’esclusione dell’indegno dalla successione.
Affinché sussista un concreto interesse ad agire da parte dei soggetti che intendono promuovere l’azione di indegnità è necessario che l’indegno abbia accettato l’eredità. Non sarebbe infatti possibile escludere dalla successione un soggetto senza che lo stesso abbia acquistato alcun diritto patrimoniale.
Pertanto, i soggetti interessati a far dichiarare l’indegnità di un soggetto meramente delato (che quindi non ha ancora accettato) dovranno in primo luogo esperire l’actio interrogatoria.
Qualora l’indegno non dichiari di accettare l’eredità nel termine fissato dal Giudice, perderà il diritto di accettare e, pertanto, non sarà necessario promuovere l’azione di indegnità a succedere.
La procedura dell’actio interrogatoria
L’actio interrogatoria può essere proposta da chiunque vi ha interesse e, pertanto da parte di:
- chiamati in subordine
- legatari
- creditori ereditari e personali del chiamato
- esecutore testamentario
- curatore dell’eredità giacente
L’azione può essere promossa anche nei confronti delati incapaci (es. minori) non sussistendo infatti alcun divieto espresso o implicito. Ovviamente, il termine sarà fissato tenendo conto della necessità di dotarsi delle prescritte autorizzazioni giudiziarie.
In tal caso, tuttavia, è sufficiente che l’incapace dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine fissato dal Giudice. L’inventario potrà essere ultimato anche dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice.
Dal punto di vista processuale, ai sensi dell’articolo 749 c.p.c., l’actio interrogatoria se non proposta incidentalmente nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale territorialmente competente per la successione.
Il Giudice decide con ordinanza, nei confronti della quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale.
Avvocato per actio interrogatoria
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