L’acquisto e la perdita del possesso rappresentano due momenti centrali nella dinamica dei diritti reali.
Il possesso, pur essendo una situazione di fatto, è tutelato dall’ordinamento giuridico e produce rilevanti effetti sul piano sostanziale e processuale.
In questo articolo si analizzeranno le modalità con cui il possesso può essere acquisito — sia a titolo originario che derivativo — e le circostanze che possono determinarne la perdita, con puntuali riferimenti agli articoli del codice civile e alla giurisprudenza.
Indice dei contenuti
- L’acquisto del possesso a titolo originario
- La rilevanza della tolleranza ex art. 1144 c.c.
- L’acquisto del possesso a titolo derivativo
- La tradizione materiale e simbolica
- Le forme di traditio ficta
- La traditio brevi manu
- Il costituto possessorio
- Il trasferimento del solo possesso: limiti e dibattito
- La perdita del possesso
- La perdita del corpus
- La perdita dell’animus possidendi
- Casi particolari: animali selvatici e immobili
L’acquisto del possesso a titolo originario
Secondo l’articolo 1140 del codice civile, il possesso si acquista quando un soggetto esercita sulla cosa un potere corrispondente a quello che spetterebbe al titolare del diritto.
L’acquisto a titolo originario si verifica nel momento in cui un soggetto si impossessa di un bene senza la cooperazione o contro la volontà del precedente possessore, se esistente.
Si parla in tal caso di impossessamento, che può consistere nell’appropriazione di un bene abbandonato oppure sottratto illegittimamente al possessore. È sufficiente che il soggetto acquisisca il corpus (relazione materiale con la cosa) e l’animus possidendi (intenzione di comportarsi da titolare del diritto).
La giurisprudenza ha riconosciuto tale modalità anche in casi di appropriazione di beni mobili incustoditi o di beni immobili lasciati senza sorveglianza (Cass. 28 febbraio 2013, n. 5037).
La rilevanza della tolleranza ex art. 1144 c.c.
L’art. 1144 c.c. stabilisce che non si ha possesso se l’esercizio del potere sulla cosa avviene per mera tolleranza del possessore. Si tratta di situazioni in cui il titolare del bene si astiene dall’impedire l’uso da parte di terzi per motivi di cortesia, amicizia o buon vicinato.
Ad esempio, se un vicino si trattiene saltuariamente nella villa altrui durante l’assenza del proprietario e ciò avviene con il consenso tacito e tollerante di quest’ultimo, non si verifica un acquisto del possesso da parte del vicino (Cass. 29 maggio 2015, n. 11277).
L’acquisto del possesso a titolo derivativo
L’altra modalità di acquisto del possesso è quella a titolo derivativo, che avviene attraverso la consegna (traditio) del bene da parte del precedente possessore. La traditio può essere:
- Materiale, quando vi è una consegna fisica del bene (es. consegna a mano di un oggetto);
- Simbolica, quando il bene viene consegnato tramite un atto simbolico (es. consegna delle chiavi di un immobile).
Ai fini dell’acquisto del possesso, non è necessario che l’acquirente prenda fisicamente il bene, ma è sufficiente che egli abbia la possibilità attuale ed esclusiva di disporne (Cass. 21 marzo 2014, n. 6742).
La traditio materiale e simbolica
Nella pratica, la traditio materiale è frequente nei trasferimenti di beni mobili, mentre quella simbolica si verifica nei trasferimenti immobiliari, come nel caso della consegna delle chiavi o dei documenti relativi alla proprietà del bene.
Le forme di traditio ficta
La giurisprudenza e la dottrina riconoscono due ipotesi in cui non vi è un effettivo mutamento del rapporto materiale con la cosa, ma si realizza comunque il trasferimento del possesso per effetto del mutamento dell’intenzione soggettiva:
La traditio brevi manu
Si verifica quando un soggetto che già detiene il bene (es. un inquilino) ne diventa possessore per effetto di un contratto, come la compravendita dell’immobile. Nonostante non muti la relazione fisica con la cosa, si trasforma la natura giuridica del potere esercitato su di essa.
Il costituto possessorio
Al contrario, il costituto possessorio si realizza quando il possessore trasferisce il possesso ad altri ma conserva la detenzione del bene, ad esempio stipulando un contratto di locazione con il nuovo possessore. In questo caso, il precedente possessore muta la propria relazione con la cosa da possessore a detentore (Cass. 21 marzo 2014, n. 6742).
Il trasferimento del solo possesso: limiti e dibattito
La Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 7930/2008, ha escluso la validità di un contratto che abbia per oggetto esclusivo il trasferimento del possesso disgiunto dal diritto reale sottostante. Tale posizione è stata ribadita anche da Cass. 11 giugno 2014, n. 13222.
Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto (Cass. 4 luglio 2017, n. 16412) che, se a seguito di un contratto le parti intendono trasferire il solo possesso, la relativa consegna, se effettiva, può comunque produrre l’effetto di far acquistare il possesso all’accipiens, purché siano presenti i requisiti del corpus e dell’animus.
La perdita del possesso
La perdita del possesso può derivare dal venir meno:
- del corpus, ovvero della disponibilità materiale del bene;
- dell’animus possidendi, cioè della volontà di comportarsi come titolare del diritto.
La perdita del corpus
Il corpus viene meno quando il possessore non ha più la possibilità di esercitare il controllo materiale sul bene. Tuttavia, il semplice allontanamento fisico, come dimenticare un ombrello a casa di amici o lasciare un’auto parcheggiata, non comporta di per sé la perdita del possesso.
È necessario che si verifichi una perdita definitiva e irreversibile della disponibilità del bene, come nel caso di furto, rapina o smarrimento (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1723).
La perdita dell’animus possidendi
L’animus si perde quando il soggetto rinuncia intenzionalmente ad esercitare il possesso.
È il caso dell’abbandono volontario del bene, o del costituto possessorio, in cui si conserva la detenzione ma si rinuncia al possesso in favore di un altro soggetto.
Se il bene viene trasferito ad altri, vengono meno sia il corpus che l’animus.
Casi particolari: animali selvatici e immobili
Per quanto riguarda gli animali:
- il possesso degli animali selvatici si perde nel momento in cui essi riacquistano la loro libertà naturale;
- quello degli animali mansuefatti si perde quando viene meno la consuetudo revertendi, ovvero l’abitudine a ritornare al luogo abituale.
Per gli immobili, la dottrina ammette che il possesso possa conservarsi anche senza la disponibilità fisica del bene, purché permanga l’animus e la perdita del corpus non superi un anno, periodo entro cui è possibile agire contro lo spoglio ai sensi dell’art. 1168 c.c.
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