Accettazione tacita eredità | Ammessa tramite rappresentante

L’accettazione tacita dell’eredità rappresenta una modalità ordinaria mediante la quale il chiamato può acquisire la qualità di erede, attraverso comportamenti concludenti.

Tale forma di accettazione può essere validamente compiuta anche dal rappresentante del chiamato, purché autorizzato.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15301/2025, ha chiarito la possibilità di un’accettazione tacita compiuta per mezzo di procura generale, con effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato.

Indice dei contenuti:

  • Accettazione tacita eredità e rappresentanza volontaria
  • Procura generale e potere di accettare l’eredità
  • Accettazione tacita eredità mediante atti dispositivi
  • La sentenza della Cassazione n. 15301/2025
  • Effetti della vendita del bene ereditario da parte del rappresentante
  • Principio di irrevocabilità dell’accettazione: semel heres semper heres

Accettazione tacita eredità e rappresentanza volontaria

L’accettazione dell’eredità non rientra tra gli atti personalissimi e può quindi essere validamente compiuta tramite rappresentanza volontaria.

L’art. 474 c.c. stabilisce che l’accettazione può avvenire espressamente o tacitamente. Il rappresentante, munito di idonei poteri, può dunque porre in essere atti che, per loro natura, presuppongano la volontà di accettare l’eredità, producendo effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato.

È fondamentale, tuttavia, che la procura conferita attribuisca il potere di accettare le eredità delate al rappresentato, anche mediante fatti concludenti.

Procura generale e potere di accettare l’eredità

Ai sensi dell’art. 1388 c.c., gli effetti dell’attività negoziale del rappresentante si producono direttamente in capo al rappresentato, purché l’atto rientri nei limiti del potere conferito.

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’accettazione dell’eredità può avvenire anche a mezzo di procura generale, ove non risulti alcuna limitazione specifica, come ad esempio la necessità del beneficio di inventario (art. 484 c.c.).

La distinzione tra procura generale e procura speciale rileva solo in relazione alla portata dei poteri conferiti, non alla validità dell’accettazione compiuta.

Accettazione tacita eredità mediante atti dispositivi

Secondo l’art. 476 c.c., l’accettazione tacita si realizza quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che non avrebbe il diritto di eseguire se non nella qualità di erede. Tra questi atti rientrano senz’altro quelli di disposizione patrimoniale su beni compresi nell’asse ereditario. Se tale disposizione è compiuta dal rappresentante nell’interesse del rappresentato, in forza di procura idonea, l’effetto dell’accettazione si perfeziona nella sfera giuridica di quest’ultimo.

La sentenza della Cassazione n. 15301/2025

Con ordinanza n. 15301 del 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accettazione dell’eredità può essere validamente compiuta da un rappresentante munito di procura generale, anche tacitamente, mediante atti dispositivi su beni ereditari.

Nel caso esaminato, la sorella dell’attore, in qualità di mandataria, aveva disposto di un terreno facente parte dell’asse ereditario paterno, incassando per sé l’indennità corrisposta a seguito dell’esproprio da parte del Comune. Successivamente, ella aveva rinunciato all’eredità per conto del rappresentato.

I giudici di merito, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto che la procura non autorizzasse l’accettazione, in quanto non specificamente riferita alla devoluzione ereditaria.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del fratello, rilevando che la rappresentante aveva compiuto un atto incompatibile con la rinuncia, costituente accettazione tacita dell’eredità per conto del rappresentato.

Effetti della vendita del bene ereditario da parte del rappresentante

L’atto di disposizione di un bene ereditario, se compiuto dal rappresentante munito di procura generale e in assenza di limitazioni relative all’accettazione con beneficio d’inventario, costituisce un comportamento concludente idoneo a integrare l’accettazione tacita. La condotta della sorella, consistente nella vendita del bene e nell’introito dell’indennità di esproprio, ha determinato – secondo la Cassazione – l’acquisto della qualità di erede da parte del rappresentato.

Anche in assenza di un’espressa accettazione formalizzata ai sensi dell’art. 484 c.c., l’effetto dell’acquisizione della qualità di erede si è perfezionato, rendendo inefficace la successiva dichiarazione di rinuncia. I poteri del rappresentante, infatti, si estendono a tutti gli atti che rientrano nell’ambito della procura conferita, incluse le attività che comportano accettazione tacita.

Principio di irrevocabilità dell’accettazione: semel heres semper heres

Una volta verificatasi l’accettazione, espressa o tacita, il chiamato acquista irrevocabilmente la qualità di erede. In applicazione del principio semel heres semper heres, la successiva rinuncia all’eredità non ha alcun effetto, in quanto l’acquisto si è già perfezionato. Tale principio è richiamato anche dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 15301/2025, a conferma dell’inidoneità della rinuncia a eliminare gli effetti già prodotti dall’atto tacito di accettazione.

In conclusione, l’accettazione tacita dell’eredità può avvenire anche tramite rappresentante volontario munito di procura generale, con effetti pienamente validi nella sfera giuridica del rappresentato.

La vendita di un bene ereditario costituisce, in tali ipotesi, una manifestazione implicita di volontà idonea a determinare l’acquisto della qualità di erede.

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