Spesso ci si domanda se sia possibile effettuare una accettazione tacita eredità dopo 10 anni dall’apertura della successione.
Come noto, la qualità di erede non si acquista automaticamente all’apertura della successione ma presuppone l’accettazione, espressa o tacita, da parte del chiamato all’eredità.
L’accettazione espressa consiste una dichiarazione formale resa davanti ad un notaio con cui il chiamato all’eredità dichiara, appunto, di voler accettare l’eredità a lui devoluta.
L’accettazione tacita dell’eredità consegue, invece, ad una determinata condotta posta dal chiamato all’eredità che consiste, ai sensi dell’articolo 476 c.c., nel compimento di “ … un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sono due pertanto i requisiti richiesti dalla legge perché si abbia una accettazione tacita dell’eredità:
- il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato all’eredità non avrebbe potuto effettuare se non in quanto erede
Si ritiene che ai fini del perfezionamento dell’accettazione tacita di eredità sia necessario solamente che il chiamato:
- sia a conoscenza dell’apertura della successione e della delazione nei suoi confronti
- che l’atto posto in essere abbia ad oggetto un rapporto giuridico ricompreso nell’asse ereditario
Attenzione però, nell’affrontare questo tema occorre tenere sempre a mente quanto disposto dall’art. 485 c.c.
Questo articolo, infatti, dispone che il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso (inteso come mera detenzione) di uno o più beni ereditari e che non abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, diviene erede puro e semplice.
In altri termini, il chiamato acquista l’eredità senza una dichiarazione di accettazione espressa il compimento di un atto che comporti accettazione tacita.
Termini per accettare l’eredità
In tema di accettazione dell’eredità la legge pone una importante distinzione tra il chiamato che si trovi nel possesso di beni facenti parte del compendio ereditario ed il chiamato all’eredità che non abbia il possesso di alcun bene ereditario.
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Chiamato nel possesso di beni ereditari
Come anticipato, ai sensi dell’art. 485 c.c. il chiamato che si trova in possesso, inteso come mera detenzione di fatto, anche di uno soltanto dei beni appartenuti al defunto (si pensi ad esempio all’autovettura o un immobile) ha a disposizione tre mesi decorrenti dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità) per fare l’inventario e, se non già effettuata, dichiarare entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario di voler accettare con beneficio d’inventario o rinunciare all’eredità.
Dal mancato rispetto dei suddetti termini deriva che il chiamato all’eredità sarà considerato erede puro e semplice e dunque non potrà più rinunciare all’eredità.
Pertanto, qualora il chiamato all’eredità si trovi nel possesso di un bene ereditario (e non abbia dichiarato di rinunciare entro i termini suddetti), acquisirà in modo tacito la qualità di erede in breve tempo (c.d. accettazione presunta di eredità).
Chiamato non in possesso di beni ereditari
Nel caso contrario, qualora il chiamato all’eredità non sia nel possesso di beni ereditari, dovrà dichiarare espressamente di accettare oppure compiere un atto che comporti una accettazione tacita eredità entro 10 anni dall’apertura della successione (salvo l’eventuale esperimento dell’actio interrogatoria).
Accettazione tacita eredità dopo 10 anni
Alla luce di quanto sin qui esposto, il chiamato all’eredità che non sia mai entrato in possesso di beni ereditari non potrà procedere con l’accettazione tacita eredità dopo 10 anni dall’apertura della successione in quanto trattasi di diritto soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Viceversa, nel caso di chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, e che quindi sia divenuto erede a tutti gli effetti, sarà necessario trascrivere l’accettazione tacita di eredità anche qualora ponga in essere il primo atto di alienazione di un immobile ereditato dopo 10 anni dall’apertura della successione.
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